Legge di bilancio 2026 – Eliminata la possibilita' di rateizzare le plusvalenze
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Reggio Emilia, 16/2/2026
Circolare 11|2026
La Legge di Bilancio 2026 modifica l’art. 86 del TUIR, eliminando la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate da parte delle imprese.
In tal modo, la tassazione delle plusvalenze avviene interamente nell’anno di realizzo, indipendentemente dal momento di incasso del corrispettivo.
Restano rateizzabili unicamente le plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o di rami d’azienda.
1. La norma in vigore fino al 31 dicembre 2025.
L’art. 86, comma 4, del TUIR, nella versione in vigore fino allo scorso 31 dicembre 2025, prevede che le plusvalenze diverse da quelle di carattere finanziario aventi i requisiti PEX possono concorrere a formare il reddito:
- interamente nell’esercizio in cui sono state realizzate
- oppure, a scelta del contribuente, in un massimo di cinque anni a partire da quello di realizzo, a condizione che i beni siano stati posseduti per almeno tre anni.
Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi: se questa non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito interamente nell’esercizio di realizzo.
Si considerano “realizzate” le plusvalenze su cespiti ottenute attraverso:
- una cessione a titolo oneroso;
- il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di tali beni.
Per determinare il momento di realizzo, occorre invece fare riferimento all’art. 109, comma 2 del TUIR, il quale prevede che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti:
- alla data di consegna o spedizione per i beni mobili;
- alla data di stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende
ovvero, in entrambi i casi, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
2. La norma in vigore dal 1° gennaio 2026.
L’art. 1, comma 42 della Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) modifica l’art. 86, comma 4 del TUIR stabilendo che le plusvalenze in esame devono concorrere a formare il reddito interamente nell’esercizio di realizzo.
Nella sostanza, non sono più rateizzabili le plusvalenze derivanti:
- dalle cessioni a titolo oneroso di beni strumentali (materiali e immateriali);
- dal risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di tali beni;
- dalla cessione di immobilizzazioni finanziarie che non possiedono i requisiti PEX di cui all’art. 87 del TUIR.
A tale principio fanno eccezione unicamente le plusvalenze realizzate per effetto di cessioni di azienda o di rami d’azienda, le quali continuano a formare il reddito nell’esercizio di realizzo, o se l’azienda o il ramo d’azienda sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, possono continuare a formare il reddito nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione continua a dover risultare dalla dichiarazione dei redditi: nel caso in cui questa non venga presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito interamente nell’esercizio di realizzo.
3. Entrata in vigore.
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2026.
4. Calcolo degli acconti.
Il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per il 2026, deve essere eseguito determinando l’imposta del periodo precedente come se la nuova norma fosse già stata in vigore.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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