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Legge di bilancio 2026 – Nuovo affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta.

Reggio Emilia, 9/2/2026

Circolare 09|2026


La Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 44 e 45 della Legge n. 199/2025) riapre la possibilità di affrancare le riserve in sospensione di imposta, con riguardo alle riserve esistenti in bilancio al 31 dicembre 2024 che residuano alla data del 31 dicembre 2025.

 

L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, a partire dal termine previsto per il versamento del saldo delle imposte relative al periodo d’imposta 2025 (30 giugno 2026).

 

1.   Soggetti che possono accedere all’affrancamento.

 

Possono affrancare le riserve in sospensione:

-    le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate in contabilità ordinaria;

-      le società di capitali.

 

2.   Riserve affrancabili.

 

L’affrancamento straordinario riguarda:

-      i saldi attivi di rivalutazione;

-      le riserve;

-      i fondi

in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

 

Nella sostanza, possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione di imposta esistenti in bilancio, indipendentemente dalla legge che le ha istituite e dalla loro natura.

 

L’affrancamento riguarda entrambe queste tipologie di riserve:

-      riserve in sospensione di imposta “radicale”, cioè le riserve sempre soggette ad imposizione in caso di qualsiasi utilizzo (copertura perdite, distribuzione ai soci, annullamento per operazioni straordinarie, ecc.);

-      riserve in sospensione di imposta “moderata”, ovvero le riserve con assoggettamento dell’imposta in capo alla società solamente in caso di distribuzione ai soci (ad esempio, riserve di rivalutazione dei beni d’impresa di cui alla Legge n. 342/2000 e leggi successive).

 

Le riserve possono essere affrancate in tutto o in parte. Questo significa che è ammesso:

-      affrancare solo alcune delle riserve in sospensione presenti in bilancio;

-      affrancare una riserva in sospensione solo per parte del suo ammontare.

 

3.   Riserve escluse dall’affrancamento.

 

Non sono affrancabili le riserve derivanti dalla rivalutazione di beni d’impresa effettuate con effetti esclusivamente civilistici (ex artt. 15 del DL. n. 185/2008 e 110 del DL. n. 104/2020) perché non sono in sospensione di imposta.

 

4.   Bilanci di riferimento.

 

Sono affrancabili le riserve in sospensione di imposta iscritte nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

 

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le riserve da affrancare devono essere iscritte sia nel bilancio 2024 che nel bilancio 2025 e possono essere affrancate nel limite dell’importo iscritto a fine 2025.

 

Non sono invece sono affrancabili le riserve in sospensione d’imposta di cui sia stata deliberata la distribuzione ai soci nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Al contrario, nel caso dei soggetti solari si ritiene valida la delibera adottata a partire dal 1° gennaio 2026.

5.   L’imposta sostitutiva.

 

Per eliminare il vincolo fiscale occorre versare un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 10%.

 

Si ritiene che tale imposta debba essere calcolata sul saldo attivo della riserva come iscritta a bilancio, quindi, nel caso di riserve di rivalutazione, sul saldo al netto dell’imposta sostitutiva versata sui maggiori valori di rivalutazione.

 

L’imposta sostitutiva deve:

-    essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026), insieme ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve ed ai fondi oggetto di affrancamento;

-    essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo; la prima rata deve essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2025 (30 giugno 2026). Mentre le successive, a seguire, devono essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d’imposta successivi. Non sono dovuti interessi.

 

Per il versamento dell’imposta sostitutiva, la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025 ha istituito il codice tributo 1867.

 

L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

 

6.   Effetti dell’affrancamento. 

 

La distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi affrancati non concorre a formare il reddito imponibile dell’impresa, della società o dell’ente che effettua l’affrancamento.

 

Correlativamente, nel caso di distribuzione di queste riserve da parte di società di capitali, queste devono essere assoggettate a tassazione in capo ai soci come dividendi (qualora non si tratti di riserve di capitale).

 

Nel caso di società di persone o di imprese individuali in contabilità ordinaria nonché di SRL trasparenti, la distribuzione della riserva affrancata (equiparata a riserva di utili) non comporta alcuna imposizione sui soci o imprenditori individuali poiché l’affrancamento equivale ad una tassazione per trasparenza e genera un incremento del costo fiscale della partecipazione. Al momento della distribuzione il costo fiscale della partecipazione si riduce.

 

Diversamente, qualora l’affrancamento riguardi riserve di capitale, non si determina alcun effetto sul costo della partecipazione detenuta dai soci e solo al momento della relativa distribuzione quest’ultimo sarà proporzionalmente ridotto.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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