Legge di bilancio 2026 – Le novità IRPEF.
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Reggio Emilia, 16/03/2026
Circolare 19|2026
La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) modifica le aliquote IRPEF ed apporta alcune variazioni alle detrazioni.
Vediamo nel dettaglio le novità.
1. Le nuove aliquote IRPEF.
L’art. 1, comma 3, della Legge n. 199/2025 modifica l’art. 11 del TUIR, diminuendo dal 35 al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili).
In questo modo, a decorrere dal 2026, le aliquote IRPEF sono così definite:
Scaglione di reddito | Aliquota vigente fino al 2025 | Aliquota vigente dal 2026 |
Fino a 28.000 euro | 23% | 23% |
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% | 33% |
Oltre 50.000 euro | 43% | 43% |
Il risparmio fiscale massimo che consegue da questa riduzione di aliquota è pari a 440 euro (2% di 22.000 euro – secondo scaglione di reddito da 28 a 50.000 euro).
2. La nuova decurtazione delle detrazioni per soggetti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
La nuova legge di bilancio prevede che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, le detrazioni dall’imposta lorda devono essere decurtate di un importo pari a 440 euro, a fronte del sostenimento di oneri:
- con detraibilità fissata al 19% prevista da qualunque disposizione, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- erogazioni liberali ai partiti politici;
- premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi.
Al contrario, l’abbattimento non riguarda le detrazioni per le spese:
- di carattere sanitario;
- per interventi di recupero edilizio, sismabonus e bonus mobili;
- per interventi di risparmio energetico;
- per erogazioni liberali ad enti del terzo settore.
3. Gli intrecci con abbattimenti delle detrazioni già previsti.
Pur se la nuova norma entra in vigore nel 2026, va coordinata con altre già in vigore in precedenza di cui occorre tener conto ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi e della determinazione dell’imposta dovuta in via definitiva.
Occorre infatti ricordare in primo luogo che, già a decorrere dal periodo d’imposta 2020, l’art. 15, comma 3-bis, del TUIR dispone che per la gran parte degli oneri detraibili di cui allo stesso art. 15, queste detrazioni spettano:
- per l’intero importo, se il reddito complessivo non supera 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Inoltre, per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, già a decorrere dal 2025 è previsto che i loro oneri detraibili possono abbattere le imposte dovute solo fino ad un limite calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente determinato sulla base del numero dei figli a carico.
In particolare, l’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo supera 100.000 euro.
Il coefficiente è pari a:
- 0,50, se ne nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio a carico in condizioni di disabilità.
Combinando questi due elementi, in ragione del reddito e del numero di figli a carico, per i contribuenti ad altro reddito, a decorrere dal 2025 il limite degli oneri detraibili può essere così riassunto:
| Reddito complessivo | |
Numero di figli a carico | Oltre 75.000 e fino a 100.000 euro | Oltre 100.000 euro |
Nessuno | 7.000 (14.000*0,5) | 4.000 (8.000*0,5) |
Uno | 9.800 (14.000*0,7) | 5.600 (8000*0,7) |
Due | 11.900 (14.000*0,85) | 6.800 (8.000*0,85) |
Più di due o un figlio disabile | 14.000 (14.000*1) | 8.000 (8.000*1) |
Sono soggetti a tale limite tutti gli oneri detraibili, quindi non solo quelli di cui all’art. 15 del TUIR, ma anche, ad esempio, tutti quelli per recupero edilizio/risparmio energetico, ad eccezione dei seguenti:
- spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR;
- somme investite in start-up innovative;
- somme investite in piccole e medie imprese innovative.
Nel caso di oneri con detrazione ripartita in più annualità, quali quelli per interventi di recupero edilizio o risparmio energetico, ai fini del calcolo rilevano le rate riferite a ciascun anno.
In ogni caso, sono esclusi dal calcolo anche:
- gli oneri detraibili per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024,
- i premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese detraibili per interventi di recupero edilizio/risparmio energetico sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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