Il ripristino dei criteri di tassazione dei dividendi
- lo Staff

- 14 apr
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Reggio Emilia, 13/04/2026
Circolare 26|2026
I criteri di tassazione dei dividendi percepiti nell’ambito del reddito d’impresa tornano al loro assetto originario: dopo la stretta introdotta dalla Legge di bilancio, il DL. n. 38/2026 dispone il ritorno all’imponibilità parziale già prevista fino al 31 dicembre 2025.
Il contesto normativo.
L’art. 89 del TUIR, che riguarda la percezione di utili da parte di soggetti IRES (essenzialmente, società di capitali), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2025 prevede che gli utili distribuiti da parte delle società e degli enti soggetti ad IRES concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in misura pari al 5%.
Parallelamente, nel caso in cui tali utili siano percepiti da parte di società di persone o di imprese individuali, l’art. 59 del TUIR, sempre nella versione vigente fino al 31 dicembre 2025, prevede che siano sottoposti a tassazione in misura pari al 58,14%.
La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha modificato il regime di tassazione dei dividendi percepiti sia da parte di società di capitali che da società di persone e imprese individuali, riservando la parziale imponibilità prevista fino al 2025 solo a coloro che presentassero particolari condizioni.
Nella sostanza, veniva previsto che, in tutti i casi di percezione di utili da parte di tali soggetti, gli utili dovessero concorrere non più solo in parte, ma interamente alla formazione del reddito dell’esercizio di incasso.
A tale principio faceva eccezione il caso in cui si trattasse di utili percepiti per effetto di una partecipazione diretta nel capitale del soggetto erogatore non inferiore al 5% del capitale o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
La novità riguardava solo chi avesse percepito dividendi nell’ambito del reddito d’impresa: per le persone fisiche che avessero percepito dividendi al di fuori del regime di impresa, restava ferma l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
La nuova modifica normativa.
Ora l’art. 11 del DL. n. 38/2026 ripristina la normativa previgente, prevedendo l’esclusione dal reddito dei dividendi alle stesse condizioni previste fino al 31 dicembre 2025.
Nella sostanza, per i dividendi percepiti già a partire dal 1° gennaio 2026 torna il regime di tassazione parziale vigente fino al 2025, che prevede:
· assoggettamento ad imposta del 5% per i percettori soggetti a IRES;
· tassazione al 58,14% per le imprese soggette ad IRPEF (società di persone ed imprese individuali).
Per tutti coloro che percepiscono dividendi al di fuori del reddito d’impresa, quindi essenzialmente persone fisiche non titolari di partita IVA, continua a non mutare nulla, pertanto nel caso in cui incassino dividendi, questi devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Le nuove disposizioni si applicano con effetto retroattivo, già a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In questo modo, vengono rese imponibili solo parzialmente anche distribuzioni di utili effettuate nei primi mesi del 2026 in assenza delle condizioni introdotte dalla Legge di bilancio.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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