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Legge di bilancio 2025 – Riapertura di cessione e assegnazione agevolata

Aggiornamento: 12 mar

Circolare 13|2025

Reggio Emilia, 3/03/2025

 

La legge di bilancio per il 2025 riapre i termini per:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali;

  • trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.

 

Ai fini dell’agevolazione, tali operazioni devono essere effettuate entro il 30 settembre 2025.

 

1.   Soggetti ammessi.

 

Possono accedere all’assegnazione o alla cessione agevolata, oltre che alla trasformazione in società semplice, i seguenti soggetti:

  • società in nome collettivo;

  • società in accomandita semplice;

  • società a responsabilità limitata;

  • società per azioni e in accomandita per azioni

a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 o che vi siano stati iscritti entro il 30 gennaio 2025 in forza di un atto di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

 

2.   Beni oggetto di assegnazione o cessione agevolata.

 

I beni che possono formare oggetto dell’assegnazione o della cessione agevolata sono i seguenti:

  • beni immobili, tranne quelli strumentali per destinazione, cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società;

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa.

 

Più in particolare, possono accedere alle agevolazioni i seguenti immobili:

  • quelli strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;

  • quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

  • quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del TUIR (immobili “patrimonio”).

 

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili che, pur essendo qualificabili come strumentali per natura sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore.

 

3.   L’agevolazione.

 

In caso di assegnazione o cessione agevolata, il beneficio consiste nella possibilità di applicare:

  • un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

  • un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

 

Esattamente come previsto nelle precedenti edizioni dell’agevolazione, ai fini di determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative agli immobili, è possibile considerare, anziché il loro valore normale, il loro valore catastale calcolato sulla base dei moltiplicatori catastali utilizzati ai fini dell’imposta di registro.

 

In linea di principio, le assegnazioni o le cessioni agevolate rilevano ai fini IVA a condizione che per i beni che intende agevolare la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l’IVA addebitata al momento dell’acquisto.

 

Al contrario, sono considerate fuori campo IVA le assegnazioni di beni per i quali non sia stato possibile detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto.

 

Inoltre, nel caso di assegnazioni o di cessioni agevolate assoggettate ad imposta di registro, le aliquote applicabili sono ridotte a metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

 

4.   La trasformazione agevolata.

 

Gli stessi benefici previsti per l’assegnazione agevolata possono essere applicati alla trasformazione agevolata, che consiste nella possibilità, per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati, di trasformarsi in società semplici.

 

Accedendo all’agevolazione, la società che si trasforma ha la possibilità di limitare la tassazione sulle plusvalenze che si producono per effetto della fuoriuscita dal reddito di impresa dei suoi beni.

 

Infatti, esattamente come previsto per l’assegnazione agevolata, la trasformazione agevolata consiste nella possibilità di:

  • applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% (o del 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta 2022-2024) sulle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all’attività di impresa relative a beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ed a beni mobili registrati non utilizzati per finalità strumentali all’attività d’impresa;

  • ai fini del calcolo della plusvalenza, considerare, anziché il valore normale degli immobili, un importo pari alla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti catastali;

  • assoggettare le riserve in sospensione di imposta ad un’imposta sostitutiva del 13%.

 

Condizione per accedere all’agevolazione è che la trasformazione avvenga entro il 30 settembre 2025.

 

Per la trasformazione agevolata non sono previste agevolazioni ai fini delle imposte d’atto (imposta di registro ed ipo-catastali), in quanto in questo caso la titolarità dei beni non cambia: rimangono in capo alla società.

 

È dovuta unicamente l’imposta di registro in misura fissa perché già prevista per i casi di trasformazioni societarie.

 

5.      Termine di versamento.

 

Le società che accedono alle agevolazioni in commento devono versare:

  • il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025;

  • il restante 40% entro il 30 novembre 2025.

 

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI





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