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Bonus elettrodomestici 2025 – Il nuovo Decreto attuativo – Occorrono ulteriori decreti MIMIT.

Circolare 64|2025

Reggio Emilia, 06/10/2025

 

La Legge di bilancio per il 2025 ha istituito il bonus elettrodomestici, diverso e distinto rispetto al cosiddetto “bonus mobili”, che è legato agli interventi di recupero edilizio.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che definisce i criteri, le modalità ed i tempi per ottenere il bonus.

 

Il bonus consiste in un voucher che il cliente finale deve richiedere ad una piattaforma informatica e che deve poi rilasciare al rivenditore, il quale a sua volta riconosce uno sconto in fattura.

 

Per l’effettiva attivazione del beneficio occorre ancora attendere alcuni decreti direttoriali del MIMIT che devono definire le tempistiche dell’iniziativa, il funzionamento della piattaforma informatica, la durata del voucher e le modalità di adesione all’iniziativa dei produttori e dei venditori.

 

1. Il bonus.

 

Il bonus consiste in un contributo destinato ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici:

-       ad elevata efficienza energetica, non inferiore alla classe energetica B,

-       prodotti nell'Unione europea,

a condizione che contestualmente all’acquisto venga sostituito un elettrodomestico dello stesso tipo di quello acquistato ma di classe inferiore a quello nuovo e che il vecchio elettrodomestico venga avviato allo smaltimento ed al riciclo.

 

Il contributo copre fino al 30% del costo del nuovo elettrodomestico per un importo massimo di:

-    100 euro

-    oppure 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

 

Il contributo è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, ed è finanziato attraverso un fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025.

 

Il bonus viene erogato rispettando l’ordine temporale delle richieste e nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

 

È importante ricordare che il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni o altri benefici di tipo fiscale riferiti agli stessi costi.

  

2. La gestione del contributo.

 

Il contributo spetta sotto forma di voucher e può essere erogato solo al cliente finale (il consumatore), a condizione che sia maggiorenne.

 

Al momento dell’acquisto dell’elettrodomestico, il venditore, a fronte della consegna del voucher, riconosce uno sconto in fattura e quindi riduce il prezzo finale di vendita. Il venditore deve emettere fattura di vendita con riguardo esclusivamente all’elettrodomestico venduto.

 

Sulla fattura occorre indicare:

-      il prezzo originario;

-      il valore del contributo effettivamente maturato;

-      un’indicazione volta ad esplicitare l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

 

Infatti, il contributo viene erogato a condizione che il cliente consegni al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato e che il venditore provveda al corretto smaltimento ai fini del riciclo, utilizzando un Documento di trasporto.

 

3. Adempimenti dell’acquirente e del venditore.

 

Sia dal lato del cliente che dal lato del venditore, il contributo viene gestito attraverso una piattaforma informatica di PagoPA. Entrambi devono accreditarsi presso la piattaforma.

 

In particolare, il cliente deve richiedere il voucher sulla piattaforma, e questa, una volta eseguite alcune verifiche, conferma il diritto al contributo e ne definisce l’importo massimo rilasciando il voucher.

 

Il voucher è associato al codice fiscale del richiedente ed ha una validità limitata nel tempo. Nel caso in cui il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validità, resta possibile rinnovare la richiesta del contributo.

 

Il voucher ha un valore pari all’importo indicato sulla piattaforma, ma la quantificazione dell’importo effettivamente spettante viene effettuata dalla piattaforma al momento dell’utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell’elettrodomestico scelto. 

 

Dal suo canto, il venditore (negozio fisico o attivo nel commercio elettronico) che intenda cedere elettrodomestici tramite l’utilizzo del bonus deve registrarsi sulla piattaforma informatica.

 

Può registrarsi a condizione che:

-       abbia un codice ATECO compatibile con i beni agevolabili;

-       sia iscritto al portale telematico del Centro di coordinamento RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

 

Una volta registrato alla piattaforma informatica, il venditore è obbligato ad accettare i voucher.

 

L’elenco dei venditori abilitati alla vendita di elettrodomestici tramite il voucher è disponibile sul sito del MIMIT, alla pagina dedicata al bonus elettrodomestici.

 

Una volta accettato il voucher, emessa la fattura con riduzione del prezzo e verificato che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente finale, il venditore matura il diritto ad ottenere un importo pari al voucher.

 

Tale importo, riconosciuto da parte di Invitalia, spetta a condizione che il venditore inserisca sulla piattaforma la documentazione necessaria ad ottenere il voucher.

 

A tale scopo, il venditore deve conservare tutta la documentazione riguardante ciascuna vendita effettuata utilizzando il voucher, inclusi i documenti riguardanti eventuali resi e quelli attestanti l’avvio dell’elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento ed al riciclo.

 

4. Elettrodomestici agevolabili.

 

Sono agevolati gli acquisti dei seguenti elettrodomestici:

·        lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2014;

·        forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;

·        cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;

·        lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2017;

·        asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2023/2534;

·        frigoriferi e congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2016;

·        piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2 dell’allegato I. del Regolamento (UE) N. 66/2014.

 

Tutti gli elettrodomestici acquistabili con il voucher devono essere registrati a cura dei singoli produttori in un elenco informatico pubblicato dal MIMIT.

 

Per ogni elettrodomestico, l’elenco deve riportare il codice identificativo, le caratteristiche tecniche e la conferma del possesso dei due requisiti legati all’efficienza energetica ed alla produzione all’interno della UE.

 

5. Attività di verifica e controllo.

 

La verifica delle condizioni di spettanza dei voucher e degli adempimenti previsti viene eseguita attraverso l’interazione fra i controlli automatizzati effettuati da PagoPA tramite la piattaforma informatica e l’attività di Invitalia.

 

Nel caso in cui l’utente finale, il venditore o il produttore violino le norme di cui al decreto in commento, ne può essere disposta l’esclusione dalla partecipazione all’iniziativa e può essere richiesto il rimborso del voucher erogato al consumatore finale o al venditore, maggiorato di eventuali sanzioni.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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