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Legge di bilancio 2024 - Regolarizzazione del magazzino


La legge di bilancio 2024 introduce la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino con l’obiettivo di allinearle alle giacenze effettive. La nuova regolarizzazione è riservata ai soggetti in contabilità ordinaria che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.


  1. Soggetti ammessi.

Accedono alla nuova regolarizzazione coloro che esercitano attività di impresa e che redigono il bilancio senza adottare i principi contabili internazionali, quindi nella sostanza coloro che nella redazione del bilancio adottano i criteri OIC.


Restano escluse tutte le imprese in contabilità semplificata


  1. Rimanenze regolarizzabili.

La regolarizzazione consiste nell’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR. Si tratta quindi delle rimanenze di:

  • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

  • materie prime, sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.


Di contro, restano escluse le rimanenze:

  • delle commesse infrannuali, quindi di durata inferiore a dodici mesi e ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate sulla base delle spese sostenute;

  • delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate con i criteri di cui all’art. 93 TUIR.


  1. Modalità di regolarizzazione.

L’adeguamento delle rimanenze può essere effettuato:

  • attraverso l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;

  • l’iscrizione di esistenze iniziali omesse in precedenza; in questo modo si ottiene il riconoscimento di costi che altrimenti non sarebbero deducibili.


4. Eliminazione di rimanenze.

Nel caso in cui si opti per l’eliminazione di rimanenze, l’adeguamento implica il pagamento:

  • dell’IVA, in misura pari all’aliquota media 2023 moltiplicata per il valore eliminato, maggiorato di un coefficiente di maggiorazione che sarà stabilito da un decreto dell’Agenzia delle entrate. Tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad IVA o soggette a regimi speciali, l’aliquota media si determina sulla base del rapporto fra:

  • imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;

  • volume d’affari.

  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP pari al 18%. Tale imposta va calcolata sulla differenza fra valore eliminato aumentato del coefficiente di maggiorazione e valore eliminato.


5. Iscrizione di nuove esistenze iniziali.

In caso di iscrizione di nuove esistenze iniziali, occorre effettuare il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP pari al 18% calcolata sul nuovo valore iscritto.


6. Come effettuare la regolarizzazione.

L’adeguamento delle rimanenze deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, quindi nel modello Redditi 2024 e IRAP 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.


Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, alle seguenti scadenze:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;

  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.


In caso di mancato pagamento, tali importi vengono iscritti a ruolo a titolo definitivo maggiorati di interessi e sanzioni.


L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.


7. Effetti della regolarizzazione.

La regolarizzazione:

  • non rileva a fini sanzionatori di alcun genere;

  • non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.


I valori risultanti dall’adeguamento:

  • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;

  • nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento per periodi di imposta precedenti.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI

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