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Lavoro dipendente all’estero – Valutazioni di carattere fiscale.

Circolare 58|2025

Reggio Emilia, 15/09/2025

  

È sempre più frequente il caso di soggetti che lasciano l’Italia per andare a svolgere un’attività di lavoro dipendente all’estero.

 

Dal punto di vista fiscale, pur in considerazione del fatto che una valutazione dell’impatto fiscale effettivo va effettuata caso per caso, è opportuno approfondire alcuni spunti di riflessione.

 

1.   Le variabili da analizzare.

 

In linea di principio, la modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero dipende dai seguenti elementi:

-      il paese di residenza fiscale del dipendente;

-      il paese di residenza del datore di lavoro;

-      la durata del contratto di lavoro e il periodo di permanenza all’estero.

 

In ragione di questi elementi, occorre verificare quando è necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e con quali modalità, fruendo eventualmente del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

 

2.   La residenza fiscale del lavoratore.

 

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, considerando anche le frazioni di giorno:

-      hanno qui la residenza ai sensi del Codice Civile (quindi hanno dimora abituale in Italia);

-      hanno qui il domicilio, intendendo come tale non più la definizione che né dà il Codice Civile, ma il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari di una persona;

-      oppure sono presenti in Italia.

 

Inoltre, salvo prova contraria, si presumono residenti in Italia anche le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente nel nostro Paese.

 

La nostra analisi si incentra sul caso in cui un soggetto si trasferisca per svolgere un’attività di lavoro dipendente all’estero, mantenendo la sua residenza fiscale in Italia, poiché in questo caso rimane tenuto a presentare la sua dichiarazione dei redditi in Italia e ad essere soggetto qui a tassazione definitiva sulla base del reddito complessivo ovunque prodotto nel mondo.

 

Se un lavoratore si trasferisce all’estero e trasferisce all’estero anche la sua residenza fiscale, in generale sul reddito di lavoro dipendente svolto all’estero non è dovuta nessuna tassazione in Italia.

 

3.   Il paese di residenza fiscale del datore di lavoro.

 

Restringendo il campo di analisi all’ipotesi di un soggetto che si reca all’estero per svolgere la sua attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro residente all’estero, nella maggior parte dei casi il datore di lavoro estero eroga il reddito tenendo conto della sua normativa fiscale interna; quindi, generalmente assoggetta il reddito di lavoro dipendente alla tassazione dovuta nel suo paese.

 

4.   Durata del contratto e della permanenza all’estero.

 

Nel caso in cui la prestazione di lavoro dipendente sia svolta (da parte di soggetti, che, come visto, mantengono la loro residenza fiscale in Italia) all’estero in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro da parte di dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, il reddito non deve essere assoggettato a tassazione in Italia sulla base dello stipendio percepito all’estero, ma sulla base delle retribuzioni convenzionali che vengono definite ogni anno in base al settore di attività.

 

5.   Il credito per le imposte pagate all’estero.

 

Generalmente, il reddito di lavoro dipendente svolto all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia subisce una doppia tassazione: nel paese in cui è svolta la prestazione di lavoro dipendente una prima volta e poi in Italia in via definitiva.

 

Ma possono verificarsi casi in cui questo non accade, per effetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l’Italia e il paese in cui il lavoro è stato svolto, o perché fra i due Paesi non esiste una convenzione.

 

In tutti i casi, visto che nel nostro caso il dipendente rimane residente in Italia, occorre verificare se e come recuperare in Italia il credito per le imposte pagate all’estero.

 

Più in particolare, occorre considerare che devono essere dichiarati in Italia i redditi di lavoro dipendente:

-       prodotti in un Paese estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;

-       prodotti in un Paese estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;

-       prodotti in un Paese estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

 

Nelle prime due ipotesi il dipendente ha diritto a recuperare il credito per le imposte pagate all’estero, mentre nel terzo caso, se il datore di lavoro estero ha operato comunque una ritenuta, il dipendente non ha diritto al credito di imposta, ma al rimborso delle imposte pagate all’estero (da richiedere all’autorità fiscale estera).

 

6.      Conclusioni.

 

In base agli elementi ora sintetizzati, in ciascun caso di scelta per un’attività di lavoro dipendente all’estero mantenendo la residenza fiscale in Italia, occorrerà verificare con quali modalità assoggettare a tassazione il reddito in Italia e come recuperare le imposte pagate all’estero.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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