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IVA – Nuovi termini di detrazione e di registrazione delle fatture di acquisto.

12 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 21/09/2026

Circolare 61|2026


 

Il D.Lgs. n. 148/2026 modifica i termini di detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto e delle relative registrazioni.

                              

1.   I nuovi termini di detrazione e di registrazione.

L’art.12 del D.Lgs. n. 148/2026, modifica, con effetto dal 12 agosto 2026, sia l’art. 19 del D.Lgs. n. 633/72, che regola il diritto alla detrazione dell’IVA, sia il successivo art. 25, relativo alle modalità di registrazione delle fatture di acquisto.

In questo modo, si allunga di due anni il termine ultimo per l’esercizio della detrazione IVA.

Nello schema seguente sono riportate le norme interessate, nelle versioni pre e post modifica.

 D.P.R. n. 633/72

Ante modifica

Post modifica

Art. 19

c. 1

Il diritto alla detrazione […] è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto […]

Il diritto alla detrazione […] è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto […]

Art. 25

c. 1

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali […] entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali […] entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura

Il nuovo Decreto non modifica l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, il quale prevede che l’IVA sulle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere detratta entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile.

Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Esemplificando, una fattura datata dicembre dell’anno X e ricevuta entro il 15 gennaio X+1 non può essere imputata alla liquidazione di dicembre dell’anno X.


2.      Fatture a cavallo d’anno.

Fermo restando quindi che rimane impossibile imputare alla liquidazione di dicembre una fattura datata dicembre e ricevuta entro il 15 gennaio dell’anno successivo, l’eliminazione dall’articolo 25 delle parole “in riferimento al medesimo anno” assume particolare rilievo.

Nella sostanza, per effetto della modifica normativa, qualora la fattura relativa a un’operazione effettuata in un determinato anno (ad esempio dicembre anno X) sia ricevuta nell’anno successivo (ad esempio il 15 gennaio X+1), comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anno X), il contribuente potrà imputare la detrazione all’anno X.

A tal fine, il documento deve essere annotato in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti, destinata alle fatture ricevute nell’anno X+1per le quali il diritto alla detrazione è sorto nell’anno precedente (anno X).

In pratica, per effetto della nuova norma, in via facoltativa diviene possibile anticipare il recupero dell’imposta relativa alle fatture a cavallo d’anno con la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il diritto è sorto.

Esempio

Ante modifica

Post modifica

Fattura datata novembre anno X ricevuta entro il 15 dicembre anno X

Detrazione a partire dalla liquidazione IVA di novembre oppure dicembre anno X

Detrazione a partire dalla liquidazione IVA di novembre oppure dicembre anno X

Fattura datata dicembre anno X ricevuta entro il 15 gennaio anno X+1

Detrazione a partire dalla liquidazione IVA di gennaio anno X + 1

Detrazione a partire dalla liquidazione IVA di gennaio anno X + 1oppure

Detrazione in dichiarazione annuale IVA anno X previa registrazione in un apposito sezionale anno X+1


3.   Note di credito.

La modifica all’art. 19 del D.Lgs. n. 633/72 dovrebbe implicare anche la possibilità di allungare il termine entro cui può essere emessa una nota di credito, che ante modifica corrispondeva alla presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si era verificato l’evento.

Si tratta, ad esempio, dei casi legati alle procedure concorsuali, per le quali può essere emessa nota di credito al fine di recuperare l’imposta.

Di contro, le modifiche non cambiano il limite temporale di un anno previsto dall’art. 26 del DPR. n. 633/73 (note di credito emesse ad esempio per errori di fatturazione o sopravvenuti accordi tra le parti).

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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