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Detrazione per impianti fotovoltaici – L’assetto 2026 e 2027.

8 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 21/09/2026

Circolare 61|2026

 

In attesa di conoscere quale sarà il destino dei bonus edilizi per il 2027, focalizziamo la nostra attenzione sulla detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici, il cui assetto potrebbe cambiare l’anno prossimo.

 

1.   Le norme di base.

 

A fronte dell’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica normalmente spetta la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetto “bonus casa”).

 

Infatti, l’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR annovera fra gli interventi di recupero edilizio finalizzati al conseguimento di risparmi energetici agevolati anche l’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, quali gli impianti fotovoltaici, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici condominiali.

 

Sulle spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici non può invece competere l’ecobonus previsto per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL. 63/2013 e ai commi 244-247 dell’art. 1 della L. 296/2006, poiché tali interventi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici, ma alla produzione di energia “pulita”.

 

Pertanto, attualmente l’unico bonus fiscale eventualmente ammesso per tali interventi è il cosiddetto “bonus casa”, che può spettare nella misura variabile del 36% o 50% se le spese sono sostenute nel 2026, oppure, se le norme attuali non cambieranno, del 30% o 36% per le spese sostenute nel 2027.

 

Come è previsto già dal 2025, l’aliquota maggiorata è applicabile solo se le spese sono sostenute da parte di titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di tali soggetti.

 

2.      La spettanza della detrazione.

 

Per poter beneficiare del “bonus casa”, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo integrati possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie: è sufficiente acquisire idonea documentazione (quale, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento del risparmio energetico “in applicazione della normativa vigente in materia”.

 

Tali impianti devono essere installati per far fronte ai bisogni energetici di un’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione apparecchi elettrici, ecc.).

 

Inoltre, gli impianti devono essere posti direttamente al servizio di un’abitazione e devono avere una potenza non superiore a 20kW.

 

In altre parole, la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete per l’installazione di un impianto con potenza superiore a 20 kW o di un impianto con potenza fino a 20 kW che sia posto al servizio di un immobile di carattere non abitativo.

 

Si ricorda che in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 la detrazione IRPEF spetta fino ad un ammontare complessivo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2028 tale limite si abbassa a 48.000 euro.

 

Da ultimo, occorre ricordare che, secondo l’Agenzia delle Entrate, il tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro è unico e riguarda tutte le tipologie di interventi agevolati elencati al comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR.

 

Pertanto, nel caso in cui, nel corso dello stesso anno, venga installato un impianto fotovoltaico su un’abitazione che contemporaneamente sia oggetto di altri interventi di recupero edilizio, tutte le spese sostenute sono detraibili fino al raggiungimento del limite complessivo di 96.000 euro.

 

3.   Cumulabilità con altri benefici.

 

La detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruita solo in via alternativa alle tariffe incentivanti di cui al Conto energia: nella sostanza, chi effettua l’intervento può scegliere solo una delle due agevolazioni.

 

Invece, la detrazione può essere fruita contemporaneamente ai benefici legati allo “scambio sul posto” o al “ritiro dedicato”: per questi non sono previsti divieti di cumulo, sempre a condizione che l’impianto installato sia posto direttamente al servizio di un’abitazione.

 

4.   La detrazione per l’installazione di un sistema di accumulo.

 

È possibile detrarre anche le spese di installazione di un sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico, sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che nel caso in cui sia successiva a quella dell’impianto, a condizione che sistema di accumulo si configuri come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico.

 

Ai fini della detrazione del sistema di accumulo, non dovrebbe rilevare il fatto che l’impianto fotovoltaico di per sé abbia o meno fruito del bonus per recupero edilizio. 

 

A tale principio fa eccezione il caso in cui il sistema di accumulo venga installato su un impianto fotovoltaico che non abbia fruito di detrazioni in quanto oggetto di tariffe incentivanti. In questo caso, non è detraibile neanche il sistema di accumulo.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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