IVA al 5% sugli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato
- lo Staff

- 17 lug
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Circolare 48|2025
Reggio Emilia, 14/07/2025
Il DL. n. 95/2025 (“Decreto Omnibus”) riduce al 5% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni ed all’importazione dei beni d’arte, di antiquariato o da collezione, con lo scopo di incentivarne il mercato.
1. Ambito oggettivo.
L’aliquota IVA scende dal 10 al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui alla Tabella, lettere a), b) e c), allegata al DL. n. 41/95. Si tratta in particolare di:
a) oggetti d’arte:
- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manifatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili;
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico;
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
- arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;
b) oggetti da collezione:
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
c) oggetti di antiquariato:
- beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice NC 9706 00 00).
L’aliquota ridotta del 5% può essere applicata solo se non è applicato il regime del margine, in quanto in tale regime l’IVA è calcolata solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto e quindi è già ridotta.
2. Ambito soggettivo.
Oltre ad abbassare l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di questi beni, il Decreto Omnibus ne amplia anche l’ambito di applicazione.
L’aliquota agevolata non è più limitata ai soli beni ceduti direttamente dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari (che prima applicavano l’aliquota del 10%), ma viene estesa anche alle cessioni effettuate dalla generalità dei soggetti che ne effettuano il commercio, quali i rivenditori, gallerie d’arte, antiquari, case d’asta (che prima applicavano l’aliquota ordinaria del 22%).
Fatta eccezione per l’abbassamento dell’aliquota, per le importazioni non cambia nulla: anche in precedenza l’aliquota ridotta trovava applicazione indipendentemente dalla tipologia di importatore.
Nel caso di operazioni intracomunitarie, l’aliquota del 5% è estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato e collezione.
3. Decorrenza.
La nuova norma non definisce una decorrenza espressa per l’applicazione della nuova aliquota; pertanto, è da ritenere che la modifica si applichi a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Omnibus, quindi dal 1° luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione del Decreto sulla GU).
Ai fini IVA, occorre fare riferimento al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero al momento della consegna o spedizione, se non preceduti dall’incasso del corrispettivo o dall’emissione della fattura.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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