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ISA – I nuovi livelli di premialita'

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Aggiornamento: 6 giorni fa

Reggio Emilia, 4/05/2026

Circolare 31|2026

 

Il Provvedimento n. 1123160/2026 individua i livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali ISA a partire dal periodo d’imposta 2025.

 

Anche il nuovo Provvedimento prevede che i benefici spettano in ragione del voto ottenuto per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (quest’anno, il 2025) o della media semplice dei voti dell’anno di riferimento (2025) e di quello precedente (2024). Alcuni benefici sono graduati a seconda del livello di voto ottenuto per l’annualità 2025.

 

Così come già previsto nei due anni scorsi, anche quest’anno i modelli ISA assumono rilevanza anche ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale.

 

1.      Benefici premiali.

 

In linea di principio, ai fini ISA i benefici premiali (art. 9-bis, comma 11, del DL. n. 50/2017 così come modificato dall’art. 14 del D.gs. n. 1/2024) sono i seguenti:

a)      l’esonero dal visto di conformità con riguardo all’IVA per la compensazione di crediti annui non superiori a 70.000 euro e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 50.000 euro;

b)      l’esonero dal visto di conformità, ovvero dalle garanzie, ove previste, per i rimborsi dell’IVA per importi non superiori a 70.000 euro annui;

c)      l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo;

d)      l’esclusione da accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici;

e)      l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

f)       l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che quello accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

 

In ogni caso, i benefici premiali di cui alle lettere da c) a f) non possono essere riconosciuti qualora siano riscontrate violazioni per reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000.

 

La conoscenza dei livelli di premialità collegati ai diversi benefici è importante per valutare, oltre al proprio posizionamento ed ai punti di forza/debolezza gestionali e di mercato, anche l’eventuale integrazione volontaria di componenti positivi (cd. “adeguamento”) al fine di migliorare il punteggio di affidabilità ed ottenere eventuali benefici premiali altrimenti non spettanti.


2.      Esonero dal visto di conformità per le compensazioni.

 

Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, anche per effetto di adeguamento, per il periodo d’imposta 2025, è riconosciuto:

·     l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti non superiori a:

-    70.000 euro per l’IVA, se maturati nell’annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione (quindi il credito relativo al 2026);

-    50.000 euro per imposte sui redditi ed IRAP, se maturati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (quest’anno, quindi il 2025).

 

A questi stessi contribuenti è riservato l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (per la dichiarazione relativa al 2025 si tratta quindi del credito 2027), per crediti di importo fino a 70.000 euro annui.

 

Gli stessi benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente (si tratta quindi degli anni 2024 e 2025).

 

Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità fra 8 e 9 (almeno pari a 8 ma inferiore a 9, anche per effetto di adeguamento), è riconosciuto:

·     l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti non superiori a:

-    50.000 euro per l’IVA, maturati nell’annualità successiva a quella oggetto di dichiarazione (quindi il credito relativo al 2026);

-    20.000 euro per imposte sui redditi ed IRAP, maturati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (quest’anno il 2025).

 

A questi stessi contribuenti è riservato l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione, per crediti di importo fino a 50.000 euro annui.

 

Gli stessi benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

 

Ai fini IVA, i limiti massimi di crediti compensabili (70.000 o 50.000 euro, a seconda del punteggio raggiunto) sono complessivi, e si riferiscono alle richieste di compensazione effettuate nello stesso anno.

Rimane in ogni caso non soggetto al visto di conformità l’eventuale utilizzo in compensazione orizzontale fino a 5.000 euro distintamente per annuale e infrannuali IVA e distintamente per imposta ai fini del reddito (IRES, IRPEF, addizionali IRPEF, IRAP, ecc.).

 

3.      Esonero dal visto di conformità per i rimborsi IVA.

 

Ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, anche per effetto di adeguamento, per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (2025), è riconosciuto:

·     l'esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell'IVA annuale per l’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione (2026) di importo complessivo non superiore a 70.000 euro annui;

·     l'esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi di crediti IVA infrannuale maturati nei primi tre trimestri del secondo anno di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (2027), di importo complessivo non superiore a 70.000 euro annui.

 

Tali benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente (quindi, per quest’anno, per le annualità 2025 e 2024).

A coloro che, per il periodo d’imposta 2025, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto:

·     l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione (il 2026), nel limite di credito di 50.000 euro annui;

·     l'esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi di crediti IVA infrannuale maturati nei primi tre trimestri del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (2027), di importo complessivo non superiore a 50.000 euro annui.

 

Tali benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione (il 2025) e per quello precedente (2024).

Le soglie di esonero (70.000 o 50.000 euro, a seconda del punteggio raggiunto) sono cumulative e si riferiscono alle richieste di rimborso effettuate nella stessa annualità.

4.   Esclusione dalla disciplina delle società non operative.

 

È esclusa per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (2025) la disciplina delle società non operative per coloro che:

·     raggiungono un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2025;

·     raggiungono un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato in base alla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito di applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente (quest’anno 2025 e 2024).

 

5.   Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici.

 

Sono esclusi dagli accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 ed all’art. 54, secondo comma, secondo periodo del DPR 633/72:

·     i contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (quest’anno, il 2025);

·     i contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente.

 

6.   Riduzione dei termini di accertamento.

 

In caso di raggiungimento, anche per effetto di un “adeguamento” dei componenti positivi, di un punteggio almeno pari a 8 si ottiene anche:

·     la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1 del DPR 600/73 e dell’art.57, comma 1 del DPR 633/72, con riferimento al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (2025).

 

7.   Esclusione dal redditometro.

 

L’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR. n. 600/73 è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità:

·     almeno pari a 9 per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;

·     almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta oggetto di dichiarazione e per quello precedente (per quest’anno, 2025 e 2024).

 

8. Strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale.

 

Il comma 14 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017 prevede che, per la formazione delle liste selettive di controllo, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza debbano tenere conto, oltre che delle informazioni presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria, anche del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

 

Il nuovo Provvedimento 22 aprile 2026 n. 123160/2026 dispone che, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate debba tener conto di coloro che presentano un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

 

Conseguentemente, anche per il periodo d’imposta 2025 e per i successivi, i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA non superiore a 6,0 potranno valutare l’opportunità di effettuare un “adeguamento” per migliorare il punteggio di affidabilità e superare tale soglia proprio al fine di evitare che il punteggio negativo influenzi il loro l’inserimento nelle liste selettive di controllo.

 

Schema riepilogativo degli effetti dei livelli di premialità.

 

Descrizione beneficio premiale o effetto

Punteggio ISA

Periodo 2025

Media periodi

2025 e 2024

Non utilizzo del punteggio ISA per formare liste selettive di controllo

>6

-

Riduzione di un anno dei termini di accertamento

≥8

-

Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi IVA, maturati nel 2026, fino a 50.000 euro

≥8

≥8,5

Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi IVA, maturati nel 2026, fino a 70.000 euro

≥9

≥9

Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi infrannuali IVA, relativi ai primi tre trimestri del 2027, fino a 50.000 euro

≥8

≥8,5

Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi infrannuali IVA, relativi ai primi tre trimestri del 2027, fino a 70.000 euro

≥9

≥9

Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA, maturati nell’annualità 2025, fino a 50.000 euro

≥8

≥8,5

Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA, maturati nell’annualità 2025, fino a 70.000 euro

≥9

≥9

Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA infrannuali dei primi tre trimestri del 2027, fino a 50.000 euro

≥8

≥8,5

Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA infrannuali dei primi tre trimestri del 2027, fino a 70.000 euro

≥9

≥9

Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti maturati nel periodo d’imposta 2025, relativi a redditi e IRAP fino a 20.000 euro

≥8

≥8,5

Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti maturati nel periodo d’imposta 2025, relativi a redditi e IRAP fino a 50.000 euro

≥9

≥9

Esclusione da accertamenti basati su “presunzioni semplici”

≥8,5

≥9

Esclusione dalla disciplina delle società non operative

≥9

≥9

Esclusione dalla determinazione del “reddito sintetico” a condizione che quello accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi

≥9

≥9

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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