Split payment – Proroga fino al 30 giugno 2029.
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Reggio Emilia, 1/07/2026
Circolare 47|2026
Un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2026 annuncia la proroga dello split payment fino al 30 giugno 2029, con effetto già da oggi, 1° luglio 2026.
1. A quali operazioni si applica.
Lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, documentate da fattura.
Sono escluse dall’applicazione di tale meccanismo:
- le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore d’imposta (art. 17-ter, comma 1, del DPR 633/72: si tratta delle operazioni assoggettate a reverse charge);
- le operazioni assoggettate a regimi speciali (ad esempio, regimi monofase o regime del margine), per le quali non è esposta l’IVA in fattura;
- le operazioni non imponibili o esenti;
- le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali che inviano lettera di intento;
- le operazioni caratterizzate da meccanismi forfetari di determinazione della detrazione (ad esempio, regime speciale per i produttori agricoli; regime ex Legge n. 398/91 per le ASD e soggetti assimilati);
- le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, incluse quelle certificate in base alle regole sui corrispettivi.
Sono inoltre escluse dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ex art. 25 del DPR 600/73, e quindi tipicamente le prestazioni rese dai professionisti.
2. Soggetti ai quali le fatture devono essere emesse con lo split payment.
Il meccanismo dello split payment riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche o da particolari enti e società.
3. Pubbliche amministrazioni che devono ricevere la fattura in split payment.
Sono destinatarie della disciplina sullo split payment le pubbliche amministrazioni che agiscono sia in veste istituzionale che nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Ai fini di individuare con esattezza le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare lo split payment, in linea generale occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
4. Individuazione delle società e degli altri enti interessati dallo split payment.
Sono destinatari degli obblighi di split payment anche le fondazioni, gli enti, le società controllate e/o partecipate da soggetti pubblici per i quali il requisito del controllo o partecipazione sussiste alla data del 30 settembre dell’anno precedente a quello di applicazione dello split payment.
L’elenco di tali soggetti è disponibile sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, alla sezione dedicata al Dipartimento delle Finanze.
5. Adempimenti del fornitore.
Il fornitore deve emettere fattura con le seguenti modalità:
- indicazione dei dati obbligatori (quale base imponibile, aliquota IVA, ammontare dell’imposta);
- annotazione "scissione dei pagamenti" (ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72); nella fattura elettronica, tale obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore "S" (scissione dei pagamenti).
Il fornitore non è tenuto al versamento dell’IVA, poiché tale obbligo ricade sulla pubblica amministrazione o sulla società pubblica acquirente.
La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali, avendo cura di non includere l’IVA nelle liquidazioni periodiche.
6. La nuova proroga.
La proroga è subordinata ad un’autorizzazione della Commissione europea e la proposta della Commissione per il rinnovo dell’applicazione dello split payment oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all’esame del Consiglio UE, con conclusione prevista per il 10 luglio.
Poiché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, un comunicato stampa del MEF del 30 giugno 2026 chiarisce che lo split payment può essere applicato senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2029, nei confronti degli stessi soggetti per i quali è già previsto.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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