Imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi – Termini di versamento 2025.
- lo Staff
- 9 giu
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Circolare 36|2025
Reggio Emilia, 03/06/2025
Approssimandosi i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2025 con riguardo al periodo d’imposta 2024, è utile riepilogare le scadenze attualmente fissate per quest’anno.
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1.    Imposte dovute da parte di persone fisiche e società di persone.
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Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone (in generale, saldo 2024 e primo acconto 2025 per IRPEF, addizionali, cedolare secca, imposte sostitutive e IRAP) devono essere eseguiti:
entro il 30 giugno 2025
o entro il 30 luglio 2025, corrispondendo una maggiorazione dello 0,40%.
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In linea di principio, per i soggetti che non sono tenuti alla compilazione degli ISA, il primo acconto deve essere versato in misura pari al 40% dell’importo dovuto, mentre per coloro che vi sono tenuti il versamento dovuto è pari al 50% di quanto calcolato.
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Tutte le imposte devono essere versate utilizzando il modello F24, tenendo presente che, in generale:
coloro che possiedono una partita IVA devono eseguire i versamenti esclusivamente in via telematica, in autonomia o avvalendosi di un intermediario abilitato (quale un dottore commercialista);
anche coloro che non possiedono una partita IVA devono effettuare i versamenti tramite sistemi telematici, in via diretta o tramite intermediari, tranne nel caso in cui debbano presentare un modello contenente esclusivamente importi a debito: in questo unico caso è ancora possibile presentare un modello cartaceo ad uno sportello bancario o postale.
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In ogni caso, per tutti coloro che intendono presentare un modello di versamento contenente compensazioni fra imposte a credito e imposte a debito è necessario presentare il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), sempre in via autonoma o tramite un intermediario abilitato.
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Tutti possono avvalersi della possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto. Le rate devono essere versate entro il 16 di ogni mese e il loro pagamento deve concludersi entro il 16 dicembre 2025.
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Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi in misura pari al 4% annuo, calcolati con metodo commerciale e tenendo conto dei giorni decorrenti da quello successivo a quello di scadenza della prima rata a quello di scadenza della seconda.
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Sugli importi da versare con le rate mensili successive alla prima si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
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Le scadenze di versamento, anche in caso di rateazione, possono essere così sintetizzate:
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Rata | Versamento | Percentuale interessi | Versamento | Percentuale interessi |
Prima | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
Seconda | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
Terza | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
Quarta | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
Quinta | 16 ottobre | 1,17 | 17 novembre | 1,17 |
Sesta | 17 novembre | 1,50 | 16 dicembre | 1,50 |
Settima | 16 dicembre | 1,83 | Â | Â |
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2.    Termini di versamento delle imposte dovute da parte delle società di capitali.
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La scadenza di versamento delle imposte per le società di capitali viene individuata in ragione della data di chiusura dell’esercizio e della data di approvazione del bilancio.
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In linea di principio, i versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
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Tuttavia, coloro che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
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Pertanto, le società che approvano il bilancio nei termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), o tenute ad approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma che lo approvano prima del termine (ad esempio, a maggio 2025), devono osservare le scadenze di versamento del 30 giugno o del 30 luglio, eventualmente anche in forma rateale (massimo di sette o sei rate fino al 16 dicembre 2025).Â
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Per i bilanci chiusi al 31/12/2024 e con approvazione dal 1° giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2025 (quindi entro 180 giorni), i termini di versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 scadono entro il 31 luglio 2025 oppure entro il 30 agosto 2025, con la maggiorazione dello 0,4%).
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Se il bilancio non viene approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Resta ferma la facoltà di versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
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A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
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SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
