Imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi – Termini di versamento 2025.
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Circolare 36|2025
Reggio Emilia, 03/06/2025
Approssimandosi i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2025 con riguardo al periodo d’imposta 2024, è utile riepilogare le scadenze attualmente fissate per quest’anno.
1. Imposte dovute da parte di persone fisiche e società di persone.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone (in generale, saldo 2024 e primo acconto 2025 per IRPEF, addizionali, cedolare secca, imposte sostitutive e IRAP) devono essere eseguiti:
entro il 30 giugno 2025
o entro il 30 luglio 2025, corrispondendo una maggiorazione dello 0,40%.
In linea di principio, per i soggetti che non sono tenuti alla compilazione degli ISA, il primo acconto deve essere versato in misura pari al 40% dell’importo dovuto, mentre per coloro che vi sono tenuti il versamento dovuto è pari al 50% di quanto calcolato.
Tutte le imposte devono essere versate utilizzando il modello F24, tenendo presente che, in generale:
coloro che possiedono una partita IVA devono eseguire i versamenti esclusivamente in via telematica, in autonomia o avvalendosi di un intermediario abilitato (quale un dottore commercialista);
anche coloro che non possiedono una partita IVA devono effettuare i versamenti tramite sistemi telematici, in via diretta o tramite intermediari, tranne nel caso in cui debbano presentare un modello contenente esclusivamente importi a debito: in questo unico caso è ancora possibile presentare un modello cartaceo ad uno sportello bancario o postale.
In ogni caso, per tutti coloro che intendono presentare un modello di versamento contenente compensazioni fra imposte a credito e imposte a debito è necessario presentare il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), sempre in via autonoma o tramite un intermediario abilitato.
Tutti possono avvalersi della possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto. Le rate devono essere versate entro il 16 di ogni mese e il loro pagamento deve concludersi entro il 16 dicembre 2025.
Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi in misura pari al 4% annuo, calcolati con metodo commerciale e tenendo conto dei giorni decorrenti da quello successivo a quello di scadenza della prima rata a quello di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive alla prima si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
Le scadenze di versamento, anche in caso di rateazione, possono essere così sintetizzate:
Rata | Versamento | Percentuale interessi | Versamento | Percentuale interessi |
Prima | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
Seconda | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
Terza | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
Quarta | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
Quinta | 16 ottobre | 1,17 | 17 novembre | 1,17 |
Sesta | 17 novembre | 1,50 | 16 dicembre | 1,50 |
Settima | 16 dicembre | 1,83 |
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2. Termini di versamento delle imposte dovute da parte delle società di capitali.
La scadenza di versamento delle imposte per le società di capitali viene individuata in ragione della data di chiusura dell’esercizio e della data di approvazione del bilancio.
In linea di principio, i versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tuttavia, coloro che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Pertanto, le società che approvano il bilancio nei termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), o tenute ad approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma che lo approvano prima del termine (ad esempio, a maggio 2025), devono osservare le scadenze di versamento del 30 giugno o del 30 luglio, eventualmente anche in forma rateale (massimo di sette o sei rate fino al 16 dicembre 2025).
Per i bilanci chiusi al 31/12/2024 e con approvazione dal 1° giugno 2025 ed entro il 30 giugno 2025 (quindi entro 180 giorni), i termini di versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 scadono entro il 31 luglio 2025 oppure entro il 30 agosto 2025, con la maggiorazione dello 0,4%).
Se il bilancio non viene approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Resta ferma la facoltà di versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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