Imposte 2026 – Termini di versamento ordinari.
- lo Staff

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Reggio Emilia, 1/06/2026
Circolare 39|2026
Approssimandosi i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2025, è utile riepilogare le scadenze fissate per quest’anno.
Riepiloghiamo qui le scadenze per coloro che non fruiscono di proroghe. Seguirà un approfondimento dedicato a coloro i quali possono rinviare i versamenti (in generale, soggetti ISA e forfetari).
1. Le scadenze di versamento per coloro che presentano il modello Redditi.
In generale, tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026 IRPEF/IRES, addizionali, cedolare secca, imposte sostitutive e IRAP) devono essere eseguiti:
- entro il 30 giugno 2026
- o entro il 30 luglio 2026, corrispondendo una maggiorazione dello 0,40%.
Coloro che sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA, oltre che i forfetari, quest’anno fruiscono della proroga dei versamenti al 20 luglio senza alcuna maggiorazione o al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%.
In linea di principio, coloro che non possiedono una partita IVA o che comunque non sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA, quali le persone fisiche senza partita IVA, il primo acconto deve essere versato in misura pari al 40% dell’importo dovuto, mentre per coloro che vi sono tenuti l’acconto è pari al 50% di quanto dovuto.
Tutte le imposte devono essere versate utilizzando il modello F24, tenendo presente che, in generale:
- coloro che possiedono una partita IVA devono eseguire i versamenti esclusivamente in via telematica, in autonomia o tramite un intermediario abilitato (quale un dottore commercialista);
- anche coloro che non possiedono una partita IVA devono effettuare i versamenti tramite sistemi telematici, in via diretta o attraverso intermediari, tranne nel caso in cui debbano presentare un modello contenente esclusivamente importi a debito: in questa unica ipotesi è ancora possibile presentare un modello cartaceo ad uno sportello bancario o postale.
In ogni caso, per tutti coloro che intendono presentare un modello di versamento contenente compensazioni fra imposte a credito e imposte a debito è necessario presentare il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), sempre in via autonoma o tramite un intermediario abilitato.
Tutti (titolari o meno di partita IVA) possono avvalersi della possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto. Le rate devono essere versate entro il 16 di ogni mese e il loro pagamento deve concludersi entro il 16 dicembre 2026.
Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi in misura pari al 4% annuo, calcolati con metodo commerciale e tenendo conto dei giorni decorrenti da quello successivo a quello di scadenza della prima rata a quello di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive alla prima si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
Le scadenze di versamento, anche in caso di rateazione, possono essere così sintetizzate:
Rata | Versamento | Percentuale interessi | Versamento | Percentuale interessi |
Prima | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
Seconda | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
Terza | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
Quarta | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
Quinta | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
Sesta | 16 novembre | 1,50 | 16 dicembre | 1,50 |
Settima | 16 dicembre | 1,83 |
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2. Le scadenze di versamento per chi presenta il modello 730.
In generale, i versamenti di imposte dovute risultanti dal modello 730 devono essere effettuati da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro o INPS), a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di luglio).
Si tratta essenzialmente dei saldi e degli acconti per IRPEF, cedolare secca, addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
Nel caso particolare in cui dal modello 730 risultino debiti per imposte dovute per effetto della compilazione dei quadri M, T o W (essenzialmente, imposte sostitutive su redditi di capitale, plusvalenze o IVIE/IVAFE), questi versamenti non possono essere gestiti da parte del sostituto d’imposta, ma devono essere eseguiti da parte dei diretti interessati, entro gli stessi termini previsti ai fini dei versamenti dovuti in base al modello Redditi.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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