Estromissione agevolata per gli imprenditori individuali entro il 31 maggio 2026.
- lo Staff

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Reggio Emilia, 18/05/2026
Circolare 35|2026
La legge di bilancio per il 2026 ha riaperto i termini per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali. L’estromissione deve essere eseguita entro il 31 maggio 2026.
1. L’agevolazione.
Gli imprenditori individuali che alla data del 30 settembre 2025 possedevano beni immobili strumentali possono escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa entro il 31 maggio 2026, con effetto dal 1° gennaio 2026.
A tale scopo, occorre pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8%, calcolata in
base alla differenza fra:
- valore normale di tali beni
- ed il loro valore fiscalmente riconosciuto.
Analogamente a quanto previsto per le assegnazioni agevolate ai soci, la base imponibile dell’imposta sostitutiva può essere determinata, anziché sulla base del valore normale degli immobili, sulla base del loro valore catastale calcolato applicando i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
D’altro canto, il valore fiscalmente riconosciuto deve essere determinato sulla base del valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2025 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
Dal punto di vista IVA, l’estromissione di immobili strumentali da parte dell’imprenditore individuale segue la stessa disciplina prevista per le assegnazioni agevolate, pertanto in linea di principio rileva fini IVA, pur sempre a condizione che al momento dell’acquisto l’IVA sia stata detratta, integralmente o parzialmente.
2. Immobili che possono essere estromessi.
Possono accedere all’estromissione agevolata tutti gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, a condizione che siano posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 30 settembre 2025 e del 1° gennaio 2026.
Più precisamente, accedono all’agevolazione gli immobili:
- strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o dati in locazione o comodato.
Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10, anche qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Gli immobili strumentali per natura possono essere estromessi dal regime di impresa anche se non siano impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o non lo siano direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili strumentali per destinazione, l’agevolazione può essere ottenuta solo con riferimento a quelli utilizzati dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa.
In ogni caso, non possono essere estromessi gli immobili che:
- costituiscono beni “merce”;
- anche se indicati nell’inventario, non possono essere considerati strumentali, né per natura, né per destinazione (ad esempio, i cosiddetti immobili “patrimonio”).
3. Termini di versamento.
Il versamento delle imposte sostitutive dovute deve essere eseguito nelle seguenti percentuali ed entro i seguenti termini:
- il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2026;
- il restante 40% entro il 30 giugno 2027.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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