Fondi pensione – Nuove regole di adesione per i neoassunti del settore privato dal 1° luglio 2026.
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Aggiornamento: 9 ore fa
Reggio Emilia, 22/06/2026
Circolare 44|2026
La legge di bilancio 2026 ridisegna le regole di adesione ai fondi pensione per i dipendenti del settore privato di prima assunzione a decorrere dal 1° luglio 2026.
1. La normativa di base.
Nel caso dei lavoratori dipendenti, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere effettuato attraverso il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR in corso di maturazione.
Nel caso dei lavoratori dipendenti che aderiscono a fondi quali quelli istituiti da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati da tali contratti e accordi collettivi.
L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento del TFR non implica l’obbligo della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Tuttavia, il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso, deve comunicare al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione.
A sua volta, il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base all’accordo.
Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, tale contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi.
2. La novità per i neoassunti.
A partire dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, al momento dell’assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche collettive, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
In assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal DM 31 marzo 2020 n. 85.
Il neo-dipendente ha comunque la possibilità di rinunciare all’adesione automatica: entro 60 giorni dalla data di prima assunzione può comunque scegliere di:
- conferire l’intero importo del TFR in corso di maturazione ad un’altra forma di previdenza complementare da lui scelta;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 2120 C.C. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR in corso di maturazione a una forma pensionistica complementare scelta da lui.
Queste novità implicano particolari adempimenti da parte del datore di lavoro.
In particolare, viene previsto che, a seguito dell’adesione automatica, il datore di lavoro deve:
- darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
- effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica.
Nel caso di lavoratori alla prima assunzione, inoltre, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro, al momento dell’assunzione, un’informativa contenente:
- gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- il meccanismo di adesione automatica;
- la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;
- le diverse scelte disponibili e la relativa tempistica.
3. Aspetti fiscali.
In linea di principio, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili per un importo annuo che a partire dal 2026 non deve superare 5.300 euro (fino al 31 dicembre 2025 il limite è pari a 5.164,57 euro).
Ai fini del calcolo di tale limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare.
Sono deducibili dal reddito complessivo sia i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) che i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, sempre nel limite complessivo di 5.300 euro.
Per i lavoratori di prima occupazione è previsto un particolare meccanismo di deducibilità.
In particolare, i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite pari ora a 5.300 euro.
Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite previsto, possono fruire di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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