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Il regime fiscale degli impatriati




Coloro che dopo un’esperienza lavorativa all’estero scelgono di rientrare in Italia hanno la possibilità di ottenere incentivi fiscali molto interessanti. Ecco una breve sintesi delle condizioni previste per accedervi.


1. L’AGEVOLAZIONE

Per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dopo un’esperienza all’estero è prevista la possibilità di assoggettare a tassazione solo il 30% dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti nel nostro Paese.

L’agevolazione opera alle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento;

  • i lavoratori devono impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;

  • l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

E’ possibile applicare il regime agevolativo anche da parte di coloro che inizino un’attività d’impresa in Italia, comunque dopo aver trascorso un periodo di lavoro all’estero.

Accedono al beneficio anche gli impatriati non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il rientro in Italia.


2. PERIODI AGEVOLATI

L’agevolazione opera a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi successivi.

L’agevolazione può essere applicata per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’abitazione in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

L’abitazione può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, i redditi agevolati, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%del loro ammontare.

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, negli ulteriori cinque periodi di imposta i redditi agevolati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.


3. IMPATRIATI E REGIME FORFETARIO

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo in regime forfetario non può avvalersi del regime degli impatriati, poiché i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

In ogni caso, dove risulti maggiormente conveniente, è possibile applicare il regime degli impatriati anziché quello forfetario.


4. MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.

I lavoratori dipendenti possono ottenere l’agevolazione direttamente da parte del loro datore di lavoro, inoltrandogli una richiesta scritta. Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, è possibile ottenerla direttamente in dichiarazione dei redditi.

Per i lavoratori autonomi, vi è un solo modo di ottenere l'agevolazione: fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi. In questo caso è possibile presentare richiesta scritta a ciascun committente per ottenere l’applicazione della ritenuta del 20% direttamente sull’imponibile ridotto in misura pari all’agevolazione.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 22_Regime degli impatriati
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