Il ravvedimento operoso – Come sanare gli errori di versamento o di dichiarazione.
Reggio Emilia, 6/10/2026
Circolare 65|2026
Attraverso il ravvedimento operoso è possibile sanare spontaneamente errori che causano debiti di imposta, quali versamenti non eseguiti per tempo o dichiarazioni non compilate correttamente, corrispondendo, oltre alle maggiori imposte dovute, sanzioni ridotte ed interessi al tasso legale.
1. Il ravvedimento.
In generale, condizione fondamentale per accedere al ravvedimento è che l’errore compiuto non sia stato già constatato e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate delle quali l’interessato abbia avuto formale conoscenza.
Tuttavia, nel caso di imposte amministrate dall’Agenzia delle entrate (quali imposte sui redditi, IVA, IRAP e a IVIE/IVAFE), o di tributi doganali e di accise, non è possibile procedere con il ravvedimento per effetto di un controllo fiscale, ma solo in caso di ricezione di un avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o di notifica di un atto impositivo (avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta, di contestazione della sanzione, avviso di pagamento o cartella di pagamento).
Anche per i tributi delle Regioni (quale il bollo auto) e per quelli degli enti locali (IMU, TARI, imposta sulla pubblicità) non è possibile attivare il ravvedimento solo nel caso in cui sia stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione delle sanzioni, mentre si può procedere con la sua attivazione nel caso in cui siano stati notificati atti istruttori come questionari o inviti a comparire.
Attraverso il ravvedimento è possibile sanare solo violazioni di carattere tributario, e non di altra natura, anche se connesse a queste ultime (quali, ad esempio, tardivi versamenti di contributi previdenziali).
Va tenuto presente che i pagamenti e le regolarizzazioni effettuati attraverso il ravvedimento non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento eseguite da parte dell’Agenzia delle entrate. E l’Agenzia può verificare i ravvedimenti eseguiti, per controllarne la regolarità.
Nel caso in cui l’effettuazione del ravvedimento richieda anche la presentazione di una dichiarazione integrativa di una dichiarazione già presentata, occorre ricordare che, per gli elementi oggetto di modifica, il termine di decadenza dei controlli decorre considerando non il termine di presentazione della dichiarazione originaria, ma quello della dichiarazione integrativa.
Nella sostanza, per gli elementi rettificati sorge un allungamento dei termini di accertamento.
2. Tipi di ravvedimento.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 prevede tre forme di ravvedimento:
- la prima, che riguarda le violazioni attinenti i versamenti eseguiti in ritardo; in questo caso la sanzione può essere ridotta da un decimo ad un quarto, a seconda del tempo intercorso fra la data di scadenza ed il momento in cui il versamento viene eseguito;
- la seconda, che riguarda la possibilità di sanare una dichiarazione presentata oltre il termine di scadenza (con riduzione della sanzione ad un decimo del minimo); tale ravvedimento è ammesso solo se la presentazione della dichiarazione viene effettuata entro 90 giorni dalla scadenza originaria; oltre tale momento la dichiarazione è considerata omessa e non può essere ravveduta;
- la terza, per tutte le altre violazioni in generale (quale l’errata compilazione di una dichiarazione), con riduzione delle sanzioni da un nono ad un quarto del minimo, a seconda del momento in cui il ravvedimento viene effettuato.
Ai fini del ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del tributo o della differenza, quando dovuti, oltre che al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Esempio.
Nel caso in cui il 30 ottobre 2026 si provveda a pagare il saldo IRPEF 2025 non versato entro l’ordinaria scadenza del 30 giugno, pari ad esempio a 1.000 euro, occorre versare:
- l’importo dell’imposta dovuta, pari a 1.000 euro;
- la sanzione per tardivo versamento, pari al 25% del dovuto, ridotta ad un ottavo, quindi il 3,125% dell’importo versato tardivamente (31,25 euro);
- gli interessi al tasso legale (pari attualmente all’1,6%) calcolati sulla base dei giorni intercorsi fra il 30 giugno ed il 30 ottobre (122 giorni) con il metodo commerciale, quindi 5,35 euro.
Ciascuno di questi versamenti deve essere eseguito con un proprio codice tributo.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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