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Il nuovo ravvedimento speciale

Circolare 35_2024

 

In sede di conversione del “DL. omnibus” (DL. n. 113/2024) è stato istituito un nuovo ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, riservato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.

 

Il ravvedimento speciale prevede il pagamento di imposte sostitutive ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. L’adesione al ravvedimento implica la copertura da alcune tipologie di accertamento.

 

È possibile aderire al concordato preventivo biennale e quindi al ravvedimento speciale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, attualmente fissato al 31 ottobre 2024.

 

Dal 14 ottobre, nel cassetto fiscale di ciascun titolare di partita IVA soggetto ad ISA viene reso disponile il calcolo degli importi dovuti in caso di adesione alla nuova sanatoria.

 

1.     Soggetti ammessi.

 

Possono aderire al ravvedimento speciale coloro che:

-      hanno applicato gli ISA;

-      optano per il concordato preventivo biennale.

 

Pertanto, restano esclusi coloro che:

-      hanno una causa di esclusione da ISA nei periodi di imposta interessati dal ravvedimento speciale 2018-2022, compreso il caso delle multiattività;

-      hanno una partita IVA in regime forfetario.

 

2.     Annualità sanabili.

 

Il ravvedimento speciale copre una o più delle annualità dal 2018 al 2022 a condizione che per gli anni sanabili non operi una causa di esclusione dagli ISA.

 

3.     Base imponibile.

 

A seguito dell’adesione, occorre versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali ed un’imposta sostitutiva dell’IRAP.

 

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra:

-      reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e

-      tale reddito incrementato nella misura forfetaria del:

·     5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

·     10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 ma inferiore a 10;

·     20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

·     30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 ma inferiore a 6;

·     40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 ma inferiore a 4;

·     50% per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

 

Ai fini dell’imposta sostitutiva IRAP, le stesse percentuali determinano l’incremento del valore della produzione.

 

4.     Imposta sostitutiva.

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari al:

-      10% se il voto ISA è pari o superiore ad 8;

-      12% se il voto ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

-      15% se il voto ISA è inferiore a 6.

 

Per tenere conto degli effetti prodotti dal Covid, per gli anni 2020 e 2021 l’imposta sostitutiva sia abbattuta del 30%.

 

Quindi per tali anni l’imposta dovuta è pari al:

-      7% se il voto ISA è pari o superiore ad 8;

-      8,4% se il voto ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

-      10,5% se il voto ISA è inferiore a 6.

 

L’imposta sostitutiva IRAP è pari al 3,9% per le annualità 2018, 2019 e 2022, mentre scende al 2,73% per le annualità 2020 e 2021. 

 

L’importo minimo da versare per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari a 1.000 euro per ciascun anno.

 

5.     Scadenze di versamento.

 

Il versamento dell'imposta sostitutiva va eseguito in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025. In alternativa, è possibile effettuare il versamento in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

 

In questo secondo caso, le rate sono maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

 

In caso di pagamento rateale, la sanatoria si perfeziona per ciascuna annualità solo a condizione che venga eseguito il pagamento di tutte le rate.

 

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, viene eseguito successivamente alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atti di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

6.     Copertura da accertamenti.

 

Per i soggetti ISA che aderiscono al ravvedimento speciale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non possono essere eseguiti accertamenti analitici, analitici-induttivi o induttivi ai fini delle imposte dirette e analitici-induttivi ai fini IVA.

 

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate può comunque eseguire tali tipi di accertamento nei seguenti casi:

a)     decadenza dal concordato preventivo biennale;

b)    applicazione nei confronti dei soggetti ISA di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati di carattere penale-tributario, per false comunicazioni sociali o altri reati, compiuti negli anni dal 2018 al 2022;

c)     mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In tali casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati e non si dà luogo a rimborso.

 

7.     Provvedimento attuativo.

 

Il ravvedimento speciale prevede anche l’invio di una comunicazione. I termini e le modalità di spedizione di questa comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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