I redditi da cripto-attività – L’assetto fiscale 2026.
- lo Staff

- 23 mar
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Reggio Emilia, 23/03/2026
circolare 22|2026
La Legge di bilancio per il 2025 ha aumentato al 33% l’aliquota da applicare alle plusvalenze da cripto-attività realizzate a decorrere dal 2026. La Legge di bilancio per il 2026 introduce un’eccezione a tale regola fissando l’aliquota al 26% per i redditi derivanti da stablecoins.
1. Modifica alla tassazione di plusvalenze e altri proventi da cripto-attività.
In base all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, si qualifica come “cripto-attività”, “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
La stessa lettera dell’art. 67, comma 1 definisce anche quando tali attività danno luogo ad un reddito diverso e assumono rilevanza fiscale, attraendo a tassazione le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.
Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Per gli anni 2023 e 2024, su tali plusvalenze doveva essere applicata un’imposta sostitutiva del 26%, a condizione che superassero un importo minimo di 2.000 euro.
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1 comma 24) ha modificato tale assetto, stabilendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi relativi alle cripto-attività:
- realizzati fino al 31 dicembre 2025: si applica ancora l’imposta sostitutiva in misura pari al 26%;
- realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026: si applica l’aliquota del 33%.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata eliminata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro.
In questo modo, in linea di principio tutti coloro che comprano e vendono cripto-attività a partire dal 2026 devono assoggettare a tassazione al 33% tutte le plusvalenze realizzate, indipendentemente dal loro importo e senza alcuna franchigia.
2. La modifica portata dalla Legge di bilancio 2026.
In questo ambito, interviene la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, comma 28) che, attraverso una modifica alla norma sulla tassazione delle plusvalenze introdotta dalla Legge di bilancio 2025, prevede che nel caso di redditi diversi e di altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, l’imposta sostitutiva si abbassa al 26%.
Sono considerati “token di moneta elettronica denominati in euro” i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sulle cripto-attività nel triennio 2024-2026 può essere così sintetizzato:
Periodi di imposta | Aliquota dell’imposta sostitutiva | Soglia di non imponibilità: |
2024 (e 2023) | 26% | 2.000 euro nel periodo d’imposta |
2025 | 26% | zero |
A decorrere dal 2026 | 33% (26% per i token in euro) | zero |
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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