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I redditi da cripto-attività – L’assetto fiscale 2026.

Reggio Emilia, 23/03/2026

circolare 22|2026


 

La Legge di bilancio per il 2025 ha aumentato al 33% l’aliquota da applicare alle plusvalenze da cripto-attività realizzate a decorrere dal 2026. La Legge di bilancio per il 2026 introduce un’eccezione a tale regola fissando l’aliquota al 26% per i redditi derivanti da stablecoins.

1. Modifica alla tassazione di plusvalenze e altri proventi da cripto-attività.

In base all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, si qualifica come “cripto-attività”, “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. 

La stessa lettera dell’art. 67, comma 1 definisce anche quando tali attività danno luogo ad un reddito diverso e assumono rilevanza fiscale, attraendo a tassazione le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Per gli anni 2023 e 2024, su tali plusvalenze doveva essere applicata un’imposta sostitutiva del 26%, a condizione che superassero un importo minimo di 2.000 euro.

 

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1 comma 24) ha modificato tale assetto, stabilendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi relativi alle cripto-attività:

-      realizzati fino al 31 dicembre 2025: si applica ancora l’imposta sostitutiva in misura pari al 26%;

-      realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026: si applica l’aliquota del 33%.

 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata eliminata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro.

 

In questo modo, in linea di principio tutti coloro che comprano e vendono cripto-attività a partire dal 2026 devono assoggettare a tassazione al 33% tutte le plusvalenze realizzate, indipendentemente dal loro importo e senza alcuna franchigia.

 

2. La modifica portata dalla Legge di bilancio 2026.

 

In questo ambito, interviene la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, comma 28) che, attraverso una modifica alla norma sulla tassazione delle plusvalenze introdotta dalla Legge di bilancio 2025, prevede che nel caso di redditi diversi e di altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, l’imposta sostitutiva si abbassa al 26%.

 

Sono considerati “token di moneta elettronica denominati in euro” i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

 

Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sulle cripto-attività nel triennio 2024-2026 può essere così sintetizzato:

Periodi di imposta

Aliquota dell’imposta sostitutiva

Soglia di non imponibilità:

2024 (e 2023)

26%

2.000 euro nel periodo d’imposta

2025

26%

zero

A decorrere dal 2026

33% (26% per i token in euro)

zero

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



 
 
 

1 commento


Henry
Henry
29 mar

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