Gestione IVS artigiani e commercianti – Le aliquote contributive 2026.
- lo Staff

- 24 apr
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Reggio Emilia, 23/04/2026
Circolare 29|2026
Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l’INPS ha definito aliquote, minimali e massimali dei contributi dovuti da parte degli artigiani e dei commercianti alla Gestione IVS per l’anno 2026.
1. Soggetti tenuti alla contribuzione.
In linea generale, sono tenuti alla contribuzione alla Gestione IVS gli artigiani e i commercianti, sia per se stessi che per i propri coadiuvanti e coadiutori.
2. Aliquote contributive, minimali e massimali 2026.
Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche degli artigiani e dei commercianti iscritti alla Gestione IVS sono incrementate dell’1,3% e successivamente dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Pertanto, a decorrere dal 2025, di base, le aliquote della Gestione IVS sono tutte pari al 24%. E rimangono al 24% anche nel 2026. Solo per gli iscritti alla Gestione dei commercianti, tale aliquota deve essere aumentata dello 0,48%.
Per il 2026, il reddito minimo su cui calcolare la contribuzione sia per gli artigiani che per i commercianti è fissato in 18.808 euro.
Per quanto riguarda la contribuzione sul reddito che eccede il minimale, fino al limite di 56.224 euro (retribuzione annua pensionabile), l’aliquota contributiva resta quella del 24% per gli artigiani o del 24,48% per i commercianti. Oltre tale soglia, sale di un punto percentuale per entrambi e quindi diventa il 25% per gli artigiani e 25,48% per i commercianti.
In ogni caso, occorre tenere conto che è previsto un limite di reddito massimo annuo fino al quale calcolare la contribuzione IVS, stabilito in:
- 93.707 euro per coloro che sono iscritti alla Gestione IVS da prima del 1° gennaio 1996 o possono far valere un’anzianità contributiva a tale data;
- 122.296 euro per coloro che si sono iscritti alla Gestione IVS con decorrenza dal 1° gennaio 1996.
La contribuzione IVS 2026 può essere così riassunta:
| Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
Aliquote |
| 24% | 24,48% |
Minimale di reddito |
| 18.808 euro | |
Contribuzione sul reddito che eccede il minimale | fino a 56.224 euro | 24% | 24,48% |
oltre 56.224 euro | 25% | 25,48% | |
Massimale di reddito |
| 93.707 o 122.295 euro in regione dell’anzianità contributiva | |
3. Termini e modalità di versamento.
I contributi devono essere versati entro le seguenti scadenze:
- i contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere versati entro il:
· 18 maggio 2026;
· 20 agosto 2026;
· 16 novembre 2026;
· 16 febbraio 2027;
- i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute da parte delle persone fisiche.
4. Imponibile contributivo e CPB.
La circolare INPS n. 14/2026 ricorda che l’adesione al Concordato Preventivo Biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori.
Coloro che hanno aderito al CPB possono versare la contribuzione:
- sul reddito concordato
- o, in alternativa, sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato maggiorato delle componenti considerate “straordinarie” ai fini del CPB.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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