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Deduzione maggiorata per assunzioni a tempo indeterminato


Deduzione maggiorata per assunzioni a tempo indeterminato.

Solo per il 2024, è possibile maggiorare il costo del personale del 20% per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Vediamo con quali modalità.


  1. Soggetti ammessi.

L’agevolazione è riservata:

  • ai titolari di reddito d’impresa (società di capitali, enti commerciali, società di persone ed equiparate e imprese individuali);

  • a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo.


Per accedere al nuovo incentivo, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Ne restano quindi esclusi tutti coloro che abbiano iniziato l’attività nel 2023.


Dal punto di vista soggettivo, non possono accedere all’agevolazione, oltre ai forfetari, le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.


  1. L’agevolazione.

In caso di personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai fini della determinazione del reddito il costo è maggiorato di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.


Nel caso si tratti di assunzioni di categorie di soggetti meritevoli di particolare tutela, la maggiorazione viene incrementata.


L’agevolazione rileva ai fini IRPEF ed IRES ma non ai fini IRAP.


  1. L’incremento occupazionale.

L’incremento occupazionale rileva solo a condizione che il numero di dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 superi il numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.


L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali che si siano verificate in società controllate o collegate ex art. 2359 C.C. o che facciano capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.


Inoltre, è necessario che al 31 dicembre 2024 il numero di dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, superi il numero totale dei dipendenti mediamente occupati nel 2023.


  1. Il costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra:

  • costo effettivo relativo ai nuovi assunti;

  • incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ex art. 2425 C.C. voce B.9 rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.


Per coloro che non adottano lo schema di conto economico di cui all’art. 2425 del Codice Civile, si considerano le voci corrispondenti al costo del personale.


I costi riferibili al personale dipendente sono imputati in base alle regole previste ai fini della determinazione del reddito di datore di lavoro.


  1. Il calcolo.

La nuova deduzione si determina applicando la percentuale del 20% al minore di questi due elementi:

  • costo sostenuto nel 2024 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (retribuzione, contributi, quota TFR ecc.) calcolato con le regole di imputazione temporale previste per il datore di lavoro (competenza per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, cassa per i lavoratori autonomi);

  • incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico alla voce B.9 o iscrivibile a tale voce per i soggetti che non redigono il bilancio ex art. 2425 C.C.. Nel caso in cui non si verifichi tale incremento, le nuove assunzioni non porteranno nessun beneficio fiscale.


  1. Decreto attuativo.

Per comprendere i tratti applicativi di questa nuova agevolazione, occorre attendere un decreto interministeriale, da emanare entro trenta giorni dal 31 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto istitutivo (D.Lgs. n. 216/2023).


Tra le disposizioni attuative, il nuovo provvedimento dovrà stabilire i coefficienti di maggiorazione relativi ai lavoratori svantaggiati, tale da garantire che la maggiorazione complessiva non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali soggetti.


  1. Determinazione degli acconti.

In sede di calcolo degli acconti:

  • dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto della nuova agevolazione;

  • dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l’imposta del periodo precedente deve essere calcolata senza applicare la nuova agevolazione.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI

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