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Decreto “Rilancio” Parte 1a: agevolazioni fiscali e proroga termini per le imprese

DL 19.5.2020 n. 34


Di seguito la prima parte relativa agli approfondimenti conseguenti all’emanazione del DL 19.5.2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), cui faranno seguito nei prossimi giorni ulteriori newsletter, secondo la suddivisione tematica anticipata sul sito dello Studio.


ART. 24: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP

Quale misura agevolativa per fronteggiare la crisi economica indotta dall’emergenza epidemiologica, l’art. 24 del DL 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) annulla il versamento dovuto a titolo:

• di saldo IRAP 2019;

• della prima rata di acconto IRAP 2020.

I soggetti interessati all’agevolazione sono le imprese con un volume di ricavi non superiori a 250 milioni ed i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

Vengono espressamente escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. 7 e 10-bis D.lgs 466/97), unitamente alle banche, compagnie di assicurazione e agli altri intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis TUIR.

L’articolo in oggetto precisa inoltre che resta invariato l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2019, calcolati secondo gli usuali metodi storico o previsionale.

In relazione alla determinazione definitiva dell’imposta dovuta nel mod. IRAP 2020 si potrà di conseguenza verificare che:

a) il contribuente risulti complessivamente a debito: l’imposta dovuta supera l’importo degli acconti 2019, in tal caso il saldo non risulterà dovuto;

b) il contribuente risulta a credito (l’imposta dovuta è inferiore all’importo degli acconti 2019): in tal caso il contribuente non fruirà di alcuna agevolazione derivante dal DL.

Ai sensi del medesimo articolo, anche il versamento della prima rata di acconto IRAP relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ordinariamente quindi il 2020) non è dovuto, senza che ciò comporti un mero differimento nel versamento in quanto tale importo, per quanto non versato, risulterà comunque da scomputare dal totale imposta 2020.

In questo caso per fruire dell’agevolazione sarà sufficiente che il mod. IRAP 2020 riporti un totale imposta (rigo IR2) maggiore di zero; in tal caso l’agevolazione sarà pari:

• al 50% di tale importo: se il contribuente è un soggetto ISA (ed adotta il criterio storico);

• al 40% di tale importo: se il contribuente non è un soggetto ISA (ed adotta il criterio storico).

Giova infine sottolineare che la norma fa espresso riferimento alle modalità di determinazione dell’acconto ex art. 17 c. 3 Dpr 435/2001, il quale rinvia ai versamenti dovuti ex L. n. 97/1997, che prende in considerazione il solo criterio storico di determinazione dell’acconto. Ciò significa che il contribuente non potrà sostenere di voler versare un importo estremamente elevato in applicazione del “criterio previsionale” (magari verificatosi poi totalmente errato), al fine di poter scomputare dal saldo 2020 un importo “maggiorato”, dovendosi limitare a calcolare l’importo col criterio storico.

Si ricorda, infine, che l’art. 20 DL n. 23/2020 (“Decreto liquidità”) ha previsto che, in merito all’acconto 2020, non sono applicabili sanzioni (per insufficiente versamento) nel caso in cui l’importo versato non sia inferiore all’80% di quanto “risulterebbe dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione” relativa al periodo d’imposta 2020.

In sostanza, nel caso in cui venga adottato il criterio previsionale, ci si potrà limitare a versare un importo complessivo pari all’80% di tale totale imposta.

A tal fine l’Agenzia dovrà chiarire se tale disposizione:

a) risulta implicitamente abrogata dal DL “Rilancio”, oppure;

b) nel quantificare detto importo dell’80% sarà comunque considerato il 1° acconto “virtuale”.


ART. 50: PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO

L’art. 50 del DL “Rilancio” proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del superammortamento 2019.

Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei superammortamenti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativoordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’articolo in oggetto stabilisce ora che “in considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2020”.

Ne consegue che, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell’ultima versione dei superammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.

Si ricorda infine che, per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato, – occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR; pertanto, rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo). Per i contratti di appalto rileva l’ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, la data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata e accettata dal committente.


ART. 126: PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

ART. 127: PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL DL 18/2020


Gli art. 126 e 127 DL 34/2020 dispongono il differimento dei termini per la ripresa dei versamenti sospesi sia dal DL 18/2020 (cd. “Cura Italia”), sia dal DL 23/2020 (cd. “DL Liquidità”), prevedendo che a favore:

a) della generalità dei contribuenti che hanno fruito delle sospensioni nell’intero periodo tra l’8/03/2020 fino al 31/05/2020;

b) delle imprese turistico-ricettive/agenzie viaggi e soggetti equiparati che hanno fruito della sospensione dal 2/03/2020 al 30/04/2020 (nonché delle ASD e soggetti equiparati);

la ripresa dei versamenti sospesi vada effettuata non oltre il 16/09/2020 (in luogo del 31/05/2020, in via generalizzata, o del 30/06/2020 per le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti equiparati) in soluzione unica o in un massimo di 4 rate di pari importo, senza interessi, a partire dalla medesima data.

La proroga si estende anche ai soggetti individuati dal DM 24/02/2020 (cioè per i comuni della prima “Zona Rossa”, istituiti nelle regioni di Lombardia e Veneto): i versamenti scaduti nel periodo dal 23/02 al 30/04/2020 (che avrebbero dovuto essere versati entro il 31/05/2020) dovranno essere versati entro il 16/09/2020, con le stesse modalità di cui sopra.

Medesima proroga viene riconosciuta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i quali potevano avvalersi della facoltà di non assoggettare i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto, con originaria ripresa della riscossione prevista entro il 31 luglio 2020: il comma 2 dell’art. 126 del DL “Rilancio” prevede ora la possibilità di versare le ritenute d’acconto “sospese” in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16/09/2020.


Si riporta di seguito il nuovo calendario dei versamenti oggetto di sospensione.



ART. 137: PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

L’art. 137 del DL 34/2020 proroga anche per questa estate le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Con il nuovo provvedimento, anche per i beni posseduti dal prossimo 1° luglio sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile

organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. a)-c- bis) del TUIR.

A tal fine, occorrerà che entro il 30 settembre 2020:

a) un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

b) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento conferma l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% valida sia per i terreni che per le partecipazioni. Rimane possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo; ove si optasse per tale opzione, entro il 30 settembre 2020 deve essere versata solo la prima rata. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 30 settembre 2021 ed il 30 settembre 2022; dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a far data dal 30 settembre 2020.

È d’uopo sottolineare che la legge di bilancio 2020 aveva già prorogato la rivalutazione del costo di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2020. In questo caso, l’opzione deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2020 attraverso il giuramento della perizia e il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva dell’11% sul valore periziato. Ciò significa che se una persona fisica ha intenzione di cedere una partecipazione non quotata a maggio 2020, la medesima non potrà beneficiare della proroga introdotta dal DL “Rilancio”, in quanto verrebbe meno il requisito del possesso al 1° luglio 2020. L’unica opzione percorribile sarebbe quindi usufruire della riapertura introdotta dalla legge di bilancio e procedere con la redazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno.


ART. 140: MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Il comma 1 dell’articolo in oggetto proroga al 1^ gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni previste agli operatori con volume di affari inferiore a 400.000 euro che non sono in grado di dotarsi entro il 01 luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la proceduta web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il comma 2 prevede inoltre lo slittamento, sempre al 01 gennaio 2021, del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera Sanitaria.

Resta espressamente fermo l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.


ART. 141: LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

L’art. 141 del DL “Rilancio” dispone il differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria degli scontrini; in luogo dell’originario termine del 01 luglio 2020 viene ora previsto come nuovo termine il 01 gennaio 2021.


ART. 143: RINVIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’articolo in oggetto proroga dal 01 gennaio 2020 al 01 gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 12-novies del DL 34/2019, le quali introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.


ART. 144: RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

L’art. 144 dispone la proroga dei versamenti dovuti a seguito di:

a) comunicazioni degli esiti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni ex art. 36-bis del Dpr 600/73;

b) comunicazioni degli esiti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni ex art. 54-bis del Dpr 633/72;

c) comunicazioni degli esiti dai controlli formali delle dichiarazioni ex ert. 36-ter del Dpr 600/73;

prevedendo che i versamenti in scadenza tra:

a) 08 marzo 2020 e 18 maggio 2020: sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020;

b) 19 maggio 2020 e 31 maggio 2020: possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Il versamento può essere effettuato in soluzione unica, oppure in 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020, e con scadenza il giorno 16 dei mesi successivi.

La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.


ART. 145: SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO

L’articolo prevede che, limitatamente all’anno 2020, al momento dell’erogazione dei rimborsi fiscali non venga applicata la compensazione tra il credito d’imposta vantato e chiesto a rimborso ed il debito eventualmente iscritto a ruolo nei confronti del richiedente, meccanismo che viene previsto dall’art. 28-ter del Dpr 602/73.

Giova, comunque, sottolineare che la disposizione introdotta ha un effetto temporaneo, ed al termine del periodo 2020 tornerà applicabile la compensazione ordinaria.


ART. 147: INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24

L’art. 147 del DL 34/2020 prevede l’innalzamento, esclusivamente per l’anno 2020, del limite annuo dei crediti compensabili attraverso compensazione, ovvero rimborso in conto fiscale, elevandolo dai previgenti 700.000 euro (tetto in vigore dal 01 gennaio 2010) a 1 milione di euro.

Si ritiene utile sottolineare come l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi ad una stessa imposta (compensazione “verticale”) non rileva ai fini del limite massimo (per il 2020 elevato ad 1 milione), anche se la compensazione viene effettuata mediante il modello F24, in questa specifica fattispecie utile ma non obbligatorio.


ART. 149: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Con l’articolo in oggetto, viene disposta la sospensione dei versamenti relativi:

1) Ad alcuni strumenti deflattivi del contenzioso:

a) Atti di accertamento con adesione (art. 7 D.Lgs. 218/97);

b) Accordi di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92);

c) Conciliazioni giudiziali (artt. 48 2 48-bis D.Lgs. 546/92);

2) Ad alcuni atti di liquidazione degli uffici:

a) Omessa/tardiva registrazione di contratti (di locazione, ecc.) (artt. 10, 15 e 54 Dpr 131/86);

b) Per attribuzione/modifica della rendita catastale (art. 12 DL 70/88; art. 53 TUR; art. 34 co. 6 e 6-bis D.Lgs. 346/90);

c) Atti di recupero per crediti inesistenti (art. 1, co. 421 L. 311/04);

d) Per omesso/carente/tardivo versamento delle seguenti imposte:

i. Imposta di registro

ii. Ipocatastale dovuta su immobili caduti in successione


iii. Imposta sulle donazioni

iv. Imposta sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sui premi assicurativi

prevedendo che, per le somme scadenti tra il 09 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anche riferite alle rate di un piano di rateazione precedentemente definito, il termine di versamento sia prorogato al 16 settembre 2020, da effettuare in unica soluzione od in 4 rate mensili di pari importo, a far data dal 16 settembre 2020 e aventi scadenza 16 dei mesi successivi.

Il comma 3 dispone una ulteriore proroga al 16 settembre 2020 del termine ultimo per la notifica del ricorso in primo grado avanti alla Commissione provinciale relativo agli atti sopra menzionati unitamente agli avvisi di accertamento e di rettifica/liquidazione i cui termini di versamento cadono tra il 09 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Il comma 4 estende la sospensione dei versamenti anche in relazione alle rate dovute in esito alla definizione agevolata introdotta dal DL 119/2018 (“Collegato fiscale alla legge di bilancio 2019”). In particolare, si tratta delle somme dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7 del citato DL, ovvero:

i. Definizione agevolata dei PVC;

ii. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento inerenti:

1) Avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione;

2) Atti di recupero;

3) Inviti al contraddittorio;

4) Accertamenti con adesione;

iii. Definizione agevolata delle liti pendenti;

iv. Regolarizzazione per le ADS/SSD;

anche per detti versamenti opera quindi la proroga delle rate che scadono tra il 09 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, le quali possono essere versate entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione od in 4 rate mensili di pari importo, a far data dal 16 settembre 2020 e aventi scadenza 16 dei mesi successivi.


ART. 150: MODALITÀ DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO SU PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO

Con l’articolo 150, il DL “Rilancio” interviene sul regime fiscale delle somme indebitamente corrisposte e, in seguito, restituite al datore di lavoro.

È importante sottolineare in via preliminare che l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR attualmente in vigore (assecondato dalla prassi dell’Agenzia delle entrate) prevede che la restituzione di dette somme debba avvenire al lordo delle ritenute IRPEF subite.


L’articolo del DL “Rilancio” introduce ora un nuovo comma 2-bis all’interno del medesimo articolo 10 del TUIR, il quale prevede invece che, se le somme retrocesse sono state assoggettate a ritenuta, la restituzione avvenga al netto della ritenuta operata, mentre al sostituto d’imposta viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle somme nette ricevute da utilizzare in compensazione. Diversamente, nel caso in cui la ritenuta non sia stata operata (ad esempio ove il soggetto erogante non assuma la qualifica di sostituto d’imposta) la restituzione dovrà avvenire al lordo come previsto dalla lettera d-bis).

Infine, è d’uopo segnalare che la disposizione introdotta si applica alle somme restituite dal 01 gennaio 2020.


ART. 154: PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 154 introduce una serie di modifiche all’art. 68 del DL 18/2020 (cd. “Cura Italia”), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

La lett. a) dell’articolo 154 differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione prevista dal DL “Cura Italia”, avente ad oggetto:

a) Cartelle di pagamento;

b) Accertamenti esecutivi;

c) Avvisi di addebito INPS;

d) Accertamenti delle dogane;

e) Ingiunzioni ed accertamenti esecutivi degli enti locali;

i pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione, ora ricompreso tra l’08 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 (termine che sostituisce il precedente 31 maggio), dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

Fino al medesimo termine del 31 agosto vengono inoltre sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.

La lett. b) amplia i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi, stabilendo che, limitatamente ai piani di dilazione in essere all’08 marzo 2020 ed ai nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste. Per le richieste di rateizzazione presentate dall’01 settembre 2020 riprende il regime ordinario di decadenza fissato a 5 rate.

La lett. c) sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL “Cura Italia”, garantendo ora maggiore flessibilità per il versamento di tutte le rate in scadenza nel 2020 (anche se non effettuate alle rispettive scadenze) relative a:

1) “Rottamazione-ter”;

2) “Saldo e stralcio”;

3) “Rottamazione risorse proprie UE”;

a favore dei contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019, le quali possono essere eseguite entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Si sottolinea che a tale ultimo termine non viene applicata la tolleranza di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis del DL 119/18.

Infine, la lett. d) rimuove la preclusione prevista dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL 119/18 e L. 145/18), consentendo ai soggetti decaduti nel 2019 dai benefici concessi dalla “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione risorse proprie UE” a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, di presentare un’istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti “rottamati” e non pagati.


ART. 157: PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

Il comma 1 dell’articolo in oggetto prevede che, in riferimento a:

i. Atti di accertamento;

ii. Atti di contestazione;

iii. Atti di irrogazione delle sanzioni;

iv. Atti di recupero dei crediti d’imposta;

v. Atti di rettifica e liquidazione;

relativi ad imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 09 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, vengano notificati non prima del 01 gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Il medesimo comma prevede che tale proroga operi per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.

I successivi commi 2 e 3 dispongono l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, con il conseguente differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Il comma 6, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per

la notifica, in modo che “distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati”.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.



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