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Decreto “Rilancio” Parte 1a: agevolazioni fiscali e proroga termini per le imprese

DL 19.5.2020 n. 34


Di seguito la prima parte relativa agli approfondimenti conseguenti all’emanazione del DL 19.5.2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), cui faranno seguito nei prossimi giorni ulteriori newsletter, secondo la suddivisione tematica anticipata sul sito dello Studio.


ART. 24: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP

Quale misura agevolativa per fronteggiare la crisi economica indotta dall’emergenza epidemiologica, l’art. 24 del DL 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) annulla il versamento dovuto a titolo:

• di saldo IRAP 2019;

• della prima rata di acconto IRAP 2020.

I soggetti interessati all’agevolazione sono le imprese con un volume di ricavi non superiori a 250 milioni ed i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

Vengono espressamente escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (che determinano il valore della produzione ai sensi degli artt. 7 e 10-bis D.lgs 466/97), unitamente alle banche, compagnie di assicurazione e agli altri intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis TUIR.

L’articolo in oggetto precisa inoltre che resta invariato l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2019, calcolati secondo gli usuali metodi storico o previsionale.

In relazione alla determinazione definitiva dell’imposta dovuta nel mod. IRAP 2020 si potrà di conseguenza verificare che:

a) il contribuente risulti complessivamente a debito: l’imposta dovuta supera l’importo degli acconti 2019, in tal caso il saldo non risulterà dovuto;

b) il contribuente risulta a credito (l’imposta dovuta è inferiore all’importo degli acconti 2019): in tal caso il contribuente non fruirà di alcuna agevolazione derivante dal DL.

Ai sensi del medesimo articolo, anche il versamento della prima rata di acconto IRAP relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ordinariamente quindi il 2020) non è dovuto, senza che ciò comporti un mero differimento nel versamento in quanto tale importo, per quanto non versato, risulterà comunque da scomputare dal totale imposta 2020.

In questo caso per fruire dell’agevolazione sarà sufficiente che il mod. IRAP 2020 riporti un totale imposta (rigo IR2) maggiore di zero; in tal caso l’agevolazione sarà pari:

• al 50% di tale importo: se il contribuente è un soggetto ISA (ed adotta il criterio storico);

• al 40% di tale importo: se il contribuente non è un soggetto ISA (ed adotta il criterio storico).

Giova infine sottolineare che la norma fa espresso riferimento alle modalità di determinazione dell’acconto ex art. 17 c. 3 Dpr 435/2001, il quale rinvia ai versamenti dovuti ex L. n. 97/1997, che prende in considerazione il solo criterio storico di determinazione dell’acconto. Ciò significa che il contribuente non potrà sostenere di voler versare un importo estremamente elevato in applicazione del “criterio previsionale” (magari verificatosi poi totalmente errato), al fine di poter scomputare dal saldo 2020 un importo “maggiorato”, dovendosi limitare a calcolare l’importo col criterio storico.

Si ricorda, infine, che l’art. 20 DL n. 23/2020 (“Decreto liquidità”) ha previsto che, in merito all’acconto 2020, non sono applicabili sanzioni (per insufficiente versamento) nel caso in cui l’importo versato non sia inferiore all’80% di quanto “risulterebbe dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione” relativa al periodo d’imposta 2020.

In sostanza, nel caso in cui venga adottato il criterio previsionale, ci si potrà limitare a versare un importo complessivo pari all’80% di tale totale imposta.

A tal fine l’Agenzia dovrà chiarire se tale disposizione:

a) risulta implicitamente abrogata dal DL “Rilancio”, oppure;

b) nel quantificare detto importo dell’80% sarà comunque considerato il 1° acconto “virtuale”.


ART. 50: PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO

L’art. 50 del DL “Rilancio” proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” per poter effettuare l’investimento al fine di fruire del superammortamento 2019.

Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 1 del DL 34/2019, per fruire dei superammortamenti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni devono effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativoordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’articolo in oggetto stabilisce ora che “in considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2020”.

Ne consegue che, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell’ultima versione dei superammortamenti di cui al citato art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.

Si ricorda infine che, per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato, – occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 del TUIR; pertanto, rileva la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In caso di leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo). Per i contratti di appalto rileva l’ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, la data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata e accettata dal committente.


ART. 126: PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

ART. 127: PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL DL 18/2020


Gli art. 126 e 127 DL 34/2020 dispongono il differimento dei termini per la ripresa dei versamenti sospesi sia dal DL 18/2020 (cd. “Cura Italia”), sia dal DL 23/2020 (cd. “DL Liquidità”), prevedendo che a favore:

a) della generalità dei contribuenti che hanno fruito delle sospensioni nell’intero periodo tra l’8/03/2020 fino al 31/05/2020;

b) delle imprese turistico-ricettive/agenzie viaggi e soggetti equiparati che hanno fruito della sospensione dal 2/03/2020 al 30/04/2020 (nonché delle ASD e soggetti equiparati);

la ripresa dei versamenti sospesi vada effettuata non oltre il 16/09/2020 (in luogo del 31/05/2020, in via generalizzata, o del 30/06/2020 per le associazioni sportive dilettantistiche e soggetti equiparati) in soluzione unica o in un massimo di 4 rate di pari importo, senza interessi, a partire dalla medesima data.

La proroga si estende anche ai soggetti individuati dal DM 24/02/2020 (cioè per i comuni della prima “Zona Rossa”, istituiti nelle regioni di Lombardia e Veneto): i versamenti scaduti nel periodo dal 23/02 al 30/04/2020 (che avrebbero dovuto essere versati entro il 31/05/2020) dovranno essere versati entro il 16/09/2020, con le stesse modalità di cui sopra.

Medesima proroga viene riconosciuta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i quali potevano avvalersi della facoltà di non assoggettare i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto, con originaria ripresa della riscossione prevista entro il 31 luglio 2020: il comma 2 dell’art. 126 del DL “Rilancio” prevede ora la possibilità di versare le ritenute d’acconto “sospese” in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16/09/2020.


Si riporta di seguito il nuovo calendario dei versamenti oggetto di sospensione.



ART. 137: PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

L’art. 137 del DL 34/2020 proroga anche per questa estate le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Con il nuovo provvedimento, anche per i beni posseduti dal prossimo 1° luglio sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile

organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. a)-c- bis) del TUIR.

A tal fine, occorrerà che entro il 30 settembre 2020:

a) un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

b) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento conferma l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% valida sia per i terreni che per le partecipazioni. Rimane possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo; ove si optasse per tale opzione, entro il 30 settembre 2020 deve essere versata solo la prima rata. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 30 settembre 2021 ed il 30 settembre 2022; dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a far data dal 30 settembre 2020.

È d’uopo sottolineare che la legge di bilancio 2020 aveva già prorogato la rivalutazione del costo di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2020. In questo caso, l’opzione deve essere perfezionata entro il 30 giugno 2020 attraverso il giuramento della perizia e il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva dell’11% sul valore periziato. Ciò significa che se una persona fisica ha intenzione di cedere una partecipazione non quotata a maggio 2020, la medesima non potrà beneficiare della proroga introdotta dal DL “Rilancio”, in quanto verrebbe meno il requisito del possesso al 1° luglio 2020. L’unica opzione percorribile sarebbe quindi usufruire della riapertura introdotta dalla legge di bilancio e procedere con la redazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno.


ART. 140: MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Il comma 1 dell’articolo in oggetto proroga al 1^ gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni previste agli operatori con volume di affari inferiore a 400.000 euro che non sono in grado di dotarsi entro il 01 luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la proceduta web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il comma 2 prevede inoltre lo slittamento, sempre al 01 gennaio 2021, del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera Sanitaria.

Resta espressamente fermo l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.


ART. 141: LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

L’art. 141 del DL “Rilancio” dispone il differimento dei termini a partire dai quali decorre la lotteria degli scontrini; in luogo dell’originario termine del 01 luglio 2020 viene ora previsto come nuovo termine il 01 gennaio 2021.


ART. 143: RINVIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’articolo in oggetto proroga dal 01 gennaio 2020 al 01 gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 12-novies del DL 34/2019, le quali introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.


ART. 144: RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

L’art. 144 dispone la proroga dei versamenti dovuti a seguito di:

a) comunicazioni degli esiti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni ex art. 36-bis del Dpr 600/73;

b) comunicazioni degli esiti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni ex art. 54-bis del Dpr 633/72;

c) comunicazioni degli esiti dai controlli formali delle dichiarazioni ex ert. 36-ter del Dpr 600/73;