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Decreto “Rilancio” - DL 19.5.2020 n. 34 - Emergenza epidemiologica da Coronavirus

Sintesi delle principali novità


È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in data di ieri, il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Di seguito vi forniamo una prima sintesi del contenuto del provvedimento, suddivisa per macro-argomenti. A seguire e nei prossimi giorni proseguiremo l’esame del testo e vi forniremo tutti i necessari ulteriori approfondimenti, organizzandoli però in base ai soggetti destinatari, così da consentirne, da un lato, una più agevole fruizione generale, e dall’altro in modo da permettere una ricerca più mirata a coloro che fossero interessati solo, o in misura maggiore, a specifici ambiti soggettivi. In particolare gli interventi futuri saranno così strutturati:



La Parte 2a sarà integrata da una sezione in cui le norme agevolative esaminate, integrate con il contenuto del “Decreto Liquidità”, verranno esaminate nel più generale contesto della situazione di difficoltà in cui si trova la maggior parte delle Imprese e inserite nella presentazione del progetto My Recovery Plan, che lo Studio ha elaborato e strutturato per accompagnare le Imprese nella creazione di un sistema previsionale a breve e medio periodo, capace di accompagnarvi verso l’uscita da questo terribile periodo.

Per ognuna delle diverse parti poi, nell’impossibilità di incontrarvi tutti personalmente, verrà realizzato uno specifico incontro informativo in forma digitale, della durata di un’ora, riservato a tutti i nostri Clienti (imprenditori, manager e responsabili amministrativi), nel corso dei quali potremo interagire e rispondere in diretta alle vostre domande. Nei prossimi giorni riceverete gli inviti e le credenziali per accedere.

Infine, in alleato a questa informativa, trovate due sintesi schematiche che riassumono rispettivamente i contenuti del “Decreto Cura Italia” e del “Decreto Liquidità”, poiché le tre norme formano un complesso unitario di regole e opportunità che devono necessariamente essere considerate assieme.


1 PREMESSA

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

2.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

  • • relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;

  • • fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

2.2 DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.




2.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.




3 ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);

  • • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).


3.1 CONTRIBUENTI CHE RESTANO OBBLIGATI AL VERSAMENTO

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;

  • • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);

  • • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le con-suete modalità.


3.2 AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI

3.2.1 Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

3.2.2 Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

  • • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;

  • • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.


Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

  • • 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;

  • • 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.


3.3 ESCLUSIONE DELL’IMPORTO NON VERSATO DALL’IMPOSTA DOVUTA A SALDO

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia-razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l’esempio formulato nel precedente § 3.2.2 e ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.


4 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPEN-SAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

  • • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.


5 INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

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