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Decreto Liquidità: garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici



Riepiloghiamo di seguito i termini e le caratteristiche delle operazioni di finanziamento a favore delle imprese e delle sottostanti forme di garanzia agevolata previste dai diversi articoli del cosiddetto “Decreto Liquidità”.

ART. 1 - (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid- 19, l’art. 1 del D.l. 23/2020 (“decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94, dà la facoltà - fino al 31 dicembre 2020 - alla società SACE S.p.A. di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte dei finanziamenti che essi erogheranno sotto qualsiasi forma alle imprese, ai lavoratori autonomi ed i liberi professionisti dotati di partita IVA. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e copre i nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto (09.04.2020), per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Soggetti beneficiari e imprese interessate

I soggetti finanziatori possono beneficiare delle garanzie SACE a garanzia dei finanziamenti da essi erogati ad imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Le imprese destinatarie dei finanziamenti, come previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b), affinché la banca finanziatrice possa a sua volta godere della garanzia SACE, devono rispettare i seguenti requisiti:

• al 31 dicembre 2019 non devono essere classificate nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;

• al 29 febbraio 2020, non devono avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

• devono assumersi in aggiunta un duplice ulteriore impegno: - non approvare, unitamente ad ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del medesimo gruppo cui appartiene, la distribuzione di dividendi od il riacquisto di azioni nel corso del 2020; - gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Tipologia di finanziamenti

Ai sensi della dell’art. 1, comma 2 lett. a), la garanzia viene rilasciata a fronte di finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. La lett. c) del medesimo comma dell’art. 1, fornisce un tetto massimo per quanto concerne gli importi dei finanziamenti; tale importo, con riferimento a ciascun soggetto finanziato, non deve infatti essere superiore al maggiore tra:

1. 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla

dichiarazione fiscale; 2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; nel caso in cui l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Le lett. n) del medesimo comma dell’art. 1 stabilisce che il finanziamento coperto dalla garanzia debba essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Il decreto, in particolare la lett. h) del medesimo comma dell’art. 1, fissa anche un tetto alle commissioni applicabili dal soggetto o dai soggetti erogatori del finanziamento all’impresa finanziata, prevedendo che le stesse debbano essere “limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.”

Percentuali di garanzia

La garanzia SACE copre una percentuale pari al:

• 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

• 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

• 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

E’ d’uopo sottolineare che, ai fini dell’individuazione della percentuale di copertura si fa riferimento al valore (comunicato dall’impresa richiedente il finanziamento al soggetto erogatore) del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa, ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

Commissioni

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. e), le commissioni annuali dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia sono:

• per finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

• per finanziamenti a imprese diverse dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedura semplificata per l’accesso alla garanzia

Il comma 6 dell’art. 1 instaura una procedura semplificata per il rilascio della garanzia, a fronte di finanziamenti verso imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto (09.04.2020), se non è stato ancora approvato il bilancio. L’iter da seguire sarà il seguente:

1. l’impresa presenta ad un soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantita dallo Stato (si fa presente come, alla data odierna, i sistemi informatici delle banche risulta non siano ancora stati implementati della funzionalità apposita di collegamento con SACE); 2. nel caso in cui venga emessa la delibera con esito positivo di erogazione del finanziamento, il soggetto erogatore (banca o altri intermediari finanziari abilitati) trasmettono la richiesta di rilascio della garanzia a SACE, la quale verifica l’esito positivo della delibera ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 3. il soggetto finanziatore procede all’erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia soglie superiori ai parametri di cui sopra, il successivo comma 7 disciplina il modus operandi da seguire: in questo caso, infatti, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE. Ai fini del rilascio, verrà tenuto in considerazione il ruolo che l’impresa svolge rispetto alle seguenti fattispecie:

a) Contributo allo sviluppo tecnologico; b) Appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) Incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) Impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) Peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

Infine, giova sottolineare come sia previsto che i soggetti finanziatori forniscano un rendiconto periodico a SACE, al fine di riscontrare il rispetto da parte delle imprese finanziate, e degli stessi finanziatori, degli impegni e condizioni previste dal decreto.

ART. 13 - (Fondo Centrale di Garanzia PMI)

L’art. 13 del decreto 23/2020, sostituendosi all’art. 49 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), che viene abrogato dal comma 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che rimarranno in vigore sino al 31.12.2020.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie, di cui all’art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.

Secondariamente, l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

Beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove, secondo quanto previsto dalla previgente normativa, potevano accedervi in via ordinaria soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Giova sottolineare il fatto che restino in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. La garanzia può essere concessa anche in favore di:

• beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;

• beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Percentuale di copertura della garanzia

Previa preventiva autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

• un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:

- il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019 (segnaliamo che la norma dice espressamente “fatturato” e non “ricavi”, contrariamente a quanto indicato altrove);

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);

- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);

• una durata fino a 72 mesi.

La garanzia del 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:

• in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;

• per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Finanziamenti fino a 25.000,00 euro

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato, purché:

• il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;

• il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.


Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.


tabella garanzia PMI
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Si allega alla presente circolare il modulo di richiesta di garanzia su quest’ultimo tipo di investimenti,



Modulo richiesta finanziamenti 25mila
.do
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