Dal 1° luglio dazio di tre euro sui pacchi di valore fino a 150 euro per vendite online.
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Reggio Emilia, 29/06/2026
Ai signori Clienti
Circolare 46|2026
Dal prossimo 1° luglio verrà applicato un dazio doganale di 3 euro sulle importazioni di beni di basso valore venduti online, provenienti da territori extraeuropei e destinati a consumatori finali.
Contestualmente, a partire dal 30 giugno verrà eliminata l’esenzione fiscale prevista per tali importazioni.
Il dazio resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, momento in cui si applicheranno gli ordinari dazi doganali, determinati in base alla tipologia di bene importato, e sarà operativa l’EU Customs data hub for e-commerce, la piattaforma digitale centralizzata attraverso la quale verrà gestito il commercio internazionale di merci.
1. Il nuovo dazio.
Il nuovo dazio temporaneo deve essere applicato a tutti i beni importati di valore fino a 150 euro, venduti a distanza (ad esempio, tramite e-commerce), indipendentemente dal sistema IVA utilizzato (IOSS, procedure speciali o standard).
Più in particolare, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle dogane n. 17 del 25 giugno 2026, il nuovo dazio si applica:
- alle merci la cui importazione beneficia dell’esenzione IVA (beni venduti tramite il sistema di riscossione IVA IOSS);
- alle merci contenute in spedizioni postali. Sono considerate tali le merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro, oggetto di vendite a distanza di beni importati (con IVA riscossa attraverso il regime speciale di pagamento dell’imposta o in regime IVA standard).
Si ricorda che attraverso il regime IVA IOSS i fornitori che vendono beni di valore non superiore a 150 euro spediti o trasportati da un paese extraUE a clienti residenti nella UE attraverso vendite a distanza possono riscuotere presso l’acquirente l’IVA e dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).
Se si ricorre allo IOSS, l’importazione è esente da IVA e tale imposta è dovuta come parte del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente.
2. Le vendite a distanza per le quali si applica il nuovo dazio.
Il nuovo dazio si applica sulle vendite a distanza di beni importati: sono considerate tali le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto da un paese extracomunitario verso un cliente privo di partita IVA situato in uno stato membro dell’Unione Europea.
Più in particolare, affinché una cessione possa essere qualificata come “vendita a distanza”, devono essere presenti contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- il fornitore (anche piattaforma online) deve essere un soggetto passivo IVA;
- il cliente non deve avere la qualifica di soggetto passivo, quindi deve trattarsi di un consumatore finale;
- al momento della vendita, le merci devono trovarsi all’esterno del territorio doganale dell’Unione Europea;
- il trasporto o la spedizione devono essere effettuati dal fornitore o per suo conto, anche in forma indiretta;
- i beni ceduti non devono essere qualificabili come mezzi di trasporto nuovi o beni ceduti previo montaggio e installazione, con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto.
3. Chi applicherà il nuovo dazio.
Di norma, il nuovo dazio dovrà essere corrisposto dal dichiarante del bene, cioè dal soggetto passivo-venditore o importatore (titolare del codice IOSS, utente di accordi speciali, ovvero loro rappresentante indiretto) e, solo in casi molto limitati, dal consumatore.
Il dichiarante viene individuato secondo il seguente ordine di priorità:
- soggetto passivo che utilizza il regime IOSS o il suo rappresentante indiretto;
- soggetto passivo che applica il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA, oppure il suo rappresentante indiretto;
- il rappresentante indiretto dell’importatore, nel caso in cui non siano utilizzati i regimi speciali di riscossione elencati in precedenza;
- in via residuale, nel caso in cui non si possa applicare nessuna delle opzioni precedenti, qualsiasi altro soggetto in grado, contestualmente, di:
· presentare le merci in dogana;
· fornire o rendere disponibili alle autorità doganali le informazioni necessarie per l’espletamento delle formalità doganali.
4. Trattamento fiscale del dazio.
Il trattamento fiscale del dazio si differenzia in ragione del regime IVA applicato:
- in caso di attivazione del regime IOSS, il nuovo dazio di 3 euro è esente da IVA in importazione e non deve essere incluso nella base imponibile;
- in caso di non attivazione del regime IOSS: l’IVA è dovuta al momento dell’importazione e il valore su cui deve essere calcolata deve includere il dazio di 3 euro.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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