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Concordato preventivo biennale – Le regole per i soggetti ISA.


  1. Il meccanismo applicativo.

Il concordato preventivo biennale consiste nella possibilità di definire in via preventiva, tramite un accordo con l’Agenzia delle entrate, il reddito derivante da attività di impresa o di reddito di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi ed il valore della produzione netta ai fini IRAP.


Nel 2024, primo anno di applicazione di questa nuova forma di accordo, è possibile definire preventivamente il reddito ed il valore della produzione per gli anni 2024 e 2025 sulla base dei dati dichiarati per il 2023.


  1. Soggetti ISA.

Il concordato preventivo biennale riguarda in primo luogo i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo residenti in Italia che, nel periodo d’imposta precedente (2023 nel primo anno di applicazione):

  • sono soggetti ad ISA, indipendentemente dal voto ottenuto e non hanno cause di esclusione;

  • non abbiano debiti tributari, ovvero

  • abbiano estinto quelli dovuti all’Agenzia delle entrate di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, o debiti per contributi previdenziali accertati definitivamente con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione. Non concorrono a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.


  1. Soggetti esclusi.

Sono esclusi dal concordato preventivo coloro che:

  • pur essendovi obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;

  • in generale, abbiano subito una condanna penale per reati di carattere tributario o in violazione della normativa antiriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di patteggiamento.


  1. Effetti dell’accettazione della proposta.

L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP.


L’accettazione della proposta da parte delle società di persone o delle società di capitali in trasparenza obbliga al rispetto della proposta anche i soci o gli associati.


In caso di mancato pagamento degli importi dovuti a seguito dell’accettazione del concordato, l’Agenzia provvede alla liquidazione delle somme dovute tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR. n. 600/73, anche se rimane la possibilità di accedere al ravvedimento operoso.


Va sottolineato che nei periodi di imposta oggetto di concordato, resta l’obbligo per i contribuenti di:

  • eseguire gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

  • presentare i modelli ISA;

  • rispettare le regole ordinarie ai fini IVA. Va infatti sottolineato che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA;

  • versare gli acconti calcolandoli sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo di applicazione del concordato, se l’acconto è versato in due rate, la seconda è calcolata in base alla differenza fra acconto dovuto in base al reddito ed al valore della produzione concordati e quanto versato come prima rata con le regole ordinarie.


Il principale vantaggio del concordato risiede nel fatto che eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, oltre che dei contributi previdenziali obbligatori. Ai fini contributivi, resta la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.


Per i periodi di imposta oggetto di concordato l’Agenzia non può effettuare accertamenti induttivi o analitico-induttivi ex art. 39 del DPR. n. 600/73, tranne nel caso in cui in esito ad un’attività di verifica ricorrano cause di decadenza dal concordato.


Inoltre, per coloro che aderiscono alla proposta formulata da parte dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali previsti ai fini ISA, tra cui va ricordato l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti un importo che ora non deve superare 70.000 euro per IVA e 50.000 euro per imposte dirette ed IRAP.


Da ultimo, viene previsto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza dovranno intensificare l’attività di controlli nei confronti di coloro che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono.


  1. Rinnovo del concordato.

Decorso il biennio di concordato, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato per il biennio successivo a cui il contribuente può aderire o meno negli stessi termini già previsti.


  1. Cessazione e decadenza del concordato.

Il concordato cessa di produrre effetti al verificarsi di circostanze eccezionali (che saranno individuate con decreto ministeriale) che generino minori redditi per un ammontare pari a più del 50% di quelli concordati. In questo caso il concordato cessa a partire dal periodo di imposta in cui si verifica questa differenza.


Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta in cui si verifica una di queste condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, tranne nel caso in cui non cambi l’ISA applicato;

  • il contribuente cessa l’attività.


Sussistono anche cause di decadenza del concordato, in entrambi i periodi di imposta della sua applicazione, le seguenti cause:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente, risultino attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o risultino altre violazioni di non lieve entità. Sono considerate tali, ad esempio, le violazioni che implicano reati penali o la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA tale da determinare un minor reddito oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;

  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione già presentata, i dati dichiarati determinino una quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta diversi rispetto a quelli in base ai quali è stata effettuata l’accettazione della proposta di concordato;

  • siano indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del concordato;

  • si verifichi una causa di esclusione dal concordato o sorgano debiti fiscali o previdenziali tali da inficiare l’adesione;

  • non venga eseguito il versamento delle imposte dovute in base al concordato oggetto di liquidazione da parte dell’Agenzia.


  1. Effetti ai fini ISEE e delle agevolazioni.

Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualunque tipo, anche non tributari, che facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, occorre tener conto del reddito effettivo e non di quello concordato.


Il reddito effettivo rileva anche ai fini ISEE.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



Circolare _16_2024_Concordato preventivo_Soggetti ISA
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