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Concordato preventivo biennale e Flat Tax




 

Avvicinandosi la fine dell’anno, e in previsione dell’entrata in vigore del concordato preventivo biennale (presumibilmente a partire dal 2024), coloro che hanno la possibilità di fruire della flat tax, prevista solo per il 2023 devono valutare l’impatto fiscale derivante dalla scelta di utilizzare la flat tax su un eventuale concordato preventivo biennale futuro.

 

1.   La flat tax.

La flat tax è riservata unicamente alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa o un’attività di lavoro autonomo, a condizione che nel 2023 non applichino il regime forfetario.

La flat tax consiste nella possibilità assoggettare parte del reddito 2023 ad un’imposta sostitutiva del 15%.

Nella sostanza, è possibile sostituire le aliquote ordinarie IRPEF e addizionali con un’imposta sostitutiva pari al 15% calcolata su una base imponibile data dalla differenza fra:

  • il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e

  • il reddito d’impresa e di lavoro autonomo più elevato dichiarato nel triennio dal 2020 al 2022 e decurtata di un importo pari al 5% del reddito più alto del triennio 2020-2022.

In ogni caso, la base imponibile, quindi la differenza incentivabile, non può superare 40.000 euro.

L’ulteriore quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e quindi viene assoggettata a tassazione progressiva IRPEF e relative addizionali.

 

2.   Il concordato preventivo biennale.

Il concordato preventivo biennale è riservato sia a soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo cui si applichino gli ISA che ai soggetti forfetari.

Il concordato consiste nella possibilità di stipulare un accordo fra contribuenti e Agenzia delle entrate teso a definire preventivamente e per un biennio il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (ai fini IRPEF/IRES) ed il valore della produzione netta (ai fini IRAP, ove dovuta). L’IVA resta invece dovuta con le regole ordinarie.

Per i soggetti ISA, le condizioni per accedere al concordato preventivo biennale sono le seguenti:

  • devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8, sulla base dei dati comunicati o anche indicando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili;

  • non devono avere debiti tributari, ovvero abbiano estinto quelli dovuti all’Agenzia delle entrate di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, o debiti per contributi previdenziali accertati definitivamente con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione.

L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP, ove dovuta.

È in ogni caso da sottolineare che eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, oltre che dei contributi previdenziali obbligatori. Per i contribuenti forfetari, resta ferma la possibilità di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Per i periodi di imposta oggetto di concordato l’Agenzia non può effettuare accertamenti ex art. 39 del DPR. n. 600/73, tranne nel caso in cui in esito ad un’attività di verifica non ricorrano cause di decadenza dal concordato.

Nei periodi di imposta di vigenza del concordato resta l’obbligo per i contribuenti di:

  • eseguire gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

  • presentare i modelli ISA;

  • rispettare le regole ordinarie ai fini IVA. Va infatti sottolineato che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA;

  • versare gli acconti calcolandoli sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

 

In ogni caso, il reddito minimo concordato non può essere inferiore a 2.000 euro, sia ai fini IRPEF/IRES o dell’imposta sostitutiva per i forfetari che ai fini IRAP.

 

3.   Convivenza fra flat tax e concordato preventivo biennale.

Considerando tutti questi elementi, pare logico sostenere che il reddito 2023 dovrebbe costituire la base di calcolo per la determinazione del concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025.

Pur in mancanza delle norme definitive e non rilevando disposizioni particolari in quelle in fase di approvazione, si dovrebbe ritenere che anche la quota di reddito 2023 assoggettata a flat tax concorra alla determinazione del reddito concordato.

Questo dovrebbe significare che un maggior reddito 2023, pur se assoggettato a flat tax, aumenterebbe il reddito determinato ai fini del concordato.

Ci si pone dunque il dubbio se convenga o meno assoggettare a flat tax maggiori redditi conseguiti nel 2023.

Sul punto, pur in mancanza di chiarimenti e soprattutto della definitiva versione della normativa in materia di concordato preventivo, si potrebbero formulare le valutazioni che seguono:

  • i forfetari non hanno accesso alla flat tax, per cui per loro la possibilità di aderire al concordato prescinde da tale elemento;

  • per tutti gli altri contribuenti che possono accedere alla flat tax (come visto, essenzialmente coloro che possiedono una partita IVA individuale), occorre verificare se presentano o meno i requisiti per accedere anche al concordato preventivo biennale, e quindi in primo luogo se, ai fini ISA, raggiungono o meno un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8.

Nel primo caso, al ricorrere di tutte le condizioni previste possono accedere anche al concordato preventivo biennale e quindi occorre essenzialmente valutare quale potrebbe essere l’andamento del reddito, oltre che nel 2023, anche nei due anni a venire. Nel secondo caso è consigliabile, per quanto possibile, aderire alla flat tax perché il concordato preventivo è precluso.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI

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