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Concordato preventivo biennale - Le regole per i forfettari.

Continuiamo la nostra disamina sugli aspetti generali del nuovo concordato preventivo biennale con particolare riguardo ai soggetti forfetari.

Per i contribuenti forfetari, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, ad una sola annualità e quindi per ora solo al 2024.


1. Forfetari esclusi.

Non possono accedere al concordato i forfetari che:

  • abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello della proposta, quindi, in quest’anno di prima applicazione, nel 2023;

  • non possiedano il requisito previsto per i soggetti ISA di non avere debiti tributari, o di aver estinto quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro per tributi dovuti all’Agenzia o per debiti previdenziali;

  • presentino una delle cause di esclusione già prevista per gli altri contribuenti, quindi:

    • pur essendovi obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;

    • in generale, abbiano subito una condanna penale per reati di carattere tributario o in violazione della normativa antiriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.


2. Effetti dell’accettazione della proposta.

Così come previsto per i soggetti ISA, anche per i forfetari l’accettazione della proposta implica l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.

L’Agenzia provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando la possibilità di accedere al ravvedimento operoso.


3. Adempimenti.

Nei periodi di imposta oggetto di concordato, i forfetari restano tenuti agli obblighi ordinari già previsti tale tipologia di regime.

L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi di imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per il 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata sulla base della differenza fra acconto dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata con le regole ordinarie.


4. Rinnovo del concordato.

Se non sussistono cause di esclusione, decorso il biennio oggetto di concordato, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo.


5. Reddito oggetto di concordato.

Il reddito oggetto di concordato è determinato considerando che è in ogni caso necessario dichiarare un reddito minimo di 2.000 euro.

Inoltre, resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori pagati dai forfetari, e quindi il principio, in base al quale il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15 o del 5% è calcolato:

  • applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato in ragione dell’attività esercitata;

  • sottraendo i contributi previdenziali obbligatori.


6. Effetti del concordato. 

Per i forfetari, che non sono soggetti ad IVA, l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Ai fini delle imposte sul reddito e dei contributi previdenziali, rilevano unicamente i redditi concordati, e non le eventuali eccedenze. Resta in ogni caso ferma la possibilità di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Per i periodi di imposta oggetto di concordato l’Agenzia non può effettuare accertamenti induttivi o analitico-induttivi ex art. 39 del DPR. n. 600/73, tranne nel caso in cui in esito ad un’attività di verifica non ricorrano cause di decadenza dal concordato.

Anche nel caso dei forfetari, viene previsto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza dovranno intensificare l’attività di controlli nei confronti di coloro che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono.


7. Cessazione del concordato.

Il concordato cessa di produrre effetti al verificarsi di circostanze eccezionali (da individuare con decreto ministeriale) che generino minori redditi per un ammontare pari a più del 50% di quelli concordati. In questo caso il concordato cessa a partire dal periodo di imposta in cui si verifica questa differenza.

Inoltre, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, tranne nel caso in cui tali attività rientrino in gruppi di settore a cui si applicano gli stessi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

  • il contribuente cessa l’attività.


8. Decadenza del concordato.

Il concordato cessa di produrre i suoi effetti per entrambi i periodi di imposta oggetto di accordo negli stessi casi previsti per i soggetti ISA, ove applicabili, e quindi per cause quali le seguenti:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente, risultino attività non dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o risultino altre violazioni di non lieve entità;

  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione già presentata, i dati dichiarati determinino una quantificazione dei redditi diversa rispetto a quelli in base ai quali è stata effettuata l’accettazione della proposta di concordato;

  • siano indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

  • si verifichi una causa di esclusione o sorgano debiti fiscali o previdenziali tali da inficiare i requisiti di adesione;

  • non venga eseguito il versamento delle imposte dovute in base al concordato.


9. Effetti ai fini ISEE e delle agevolazioni.

Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualunque tipo, anche non tributari, che facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, occorre tener conto del reddito effettivo e non di quello concordato.


Il reddito effettivo rileva anche ai fini ISEE.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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