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Concordato preventivo biennale per i forfettari




Il decreto attuativo della riforma fiscale dedicato ai procedimenti accertativi, non ancora in vigore, introduce il nuovo concordato preventivo biennale, destinato ai soggetti ISA ed ai forfetari. 


Dopo aver esaminato le regole previste per i soggetti ISA, si prosegue con una breve analisi dei meccanismi ideati per il concordato dei forfetari.


  1. Forfetari esclusi.

Non possono accedere al concordato i forfetari che:

  • abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello della proposta, quindi coloro che hanno iniziato l’attività nel 2023 non riceveranno una proposta per il concordato preventivo 2024-2025, se entrerà in vigore;

  • non possiedano il requisito previsto per i soggetti ISA di non avere debiti tributari, previdenziali o aver estinto quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro;

  • presentino una delle cause di esclusione già prevista i contribuenti ISA, quindi:

  • pur essendovi obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;

  • in generale, abbiano subito una condanna penale per reati di carattere tributario o in violazione della normativa antiriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.


  1. Effetti dell’accettazione della proposta.

Così come previsto in generale per tutti i contribuenti, anche per i forfetari l’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi. Nel caso non vi provveda, l’Agenzia delle entrate iscriverà a ruolo le somme non versate per le imposte oggetto di concordato.


  1. Adempimenti.

Nei periodi di imposta oggetto di concordato, i forfetari restano tenuti agli obblighi già previsti per la gestione del loro regime. E l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi di imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.


  1. Reddito oggetto di concordato.

Il reddito oggetto di concordato è determinato con gli stessi metodi previsti per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori pagati dai forfetari, e quindi il principio in base al quale il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15 o del 5% è calcolato:

  • applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato in ragione dell’attività esercitata;

  • sottraendo i contributi previdenziali obbligatori.


5. Effetti del concordato. 

Per i forfetari, non soggetti ad IVA, l’adesione al concordato non produce effetti IVA.

Ai fini dell’imposta sostitutiva dovuta sul reddito e dei contributi previdenziali, rilevano unicamente i redditi concordati, e non le eventuali eccedenze. Resta in ogni caso ferma la possibilità di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Per i periodi di imposta oggetto di concordato l’Agenzia non può effettuare alcune tipologie di accertamento, tranne nel caso in cui in esito ad un’attività di verifica non ricorrano cause di decadenza dal concordato.


6. Rinnovo del concordato.

Se non sussistono cause di esclusione, decorso il biennio oggetto di concordato, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo.


7. Cessazione del concordato.

Il concordato cessa di produrre effetti al verificarsi di circostanze eccezionali, che saranno individuate con decreto ministeriale, a condizione che generino minori redditi per un ammontare pari a più del 60% di quelli concordati. In questo caso, il concordato cessa a partire dal periodo di imposta in cui si verifica questa differenza.


Inoltre, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio; a tale principio fa eccezione il caso in cui tali attività rientrino in gruppi di settore cui si applichino gli stessi coefficienti di redditività già applicati in precedenza;

  • il contribuente cessi l’attività.


8. Decadenza del concordato.

Il concordato cessa di produrre i suoi effetti per entrambi i periodi di imposta oggetto di accordo negli stessi casi previsti per i soggetti ISA, ove applicabili, e quindi per cause quali le seguenti:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente, risultino attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o risultino altre violazioni di non lieve entità;

  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione già presentata, i dati dichiarati determinino una quantificazione dei redditi diverso rispetto a quelli in base ai quali è stata effettuata l’accettazione della proposta di concordato;

  • si verifichi una causa di esclusione o sorgano debiti fiscali o previdenziali tali da inficiare i requisiti di adesione;

  • non venga eseguito il versamento delle imposte dovute in base al concordato.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


Circolare 36_3_Concordato preventivo biennale_FORFETARI
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