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Bonus edilizi – Stop a cessione dei crediti e sconti in fattura




Per i bonus edilizi, a partire dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione dei crediti o richiedere lo sconto in fattura.


1. INTERVENTI INTERESSATI

Con riguardo a questi interventi:

recupero del patrimonio edilizio;

  • efficienza energetica;

  • adozione di misure antisismiche;

  • bonus facciate;

  • installazione di impianti fotovoltaici;

  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

  • superbonus;

non è più consentito optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura.Unica modalità di recupero delle spese resta la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Tale principio subisce due eccezioni. Le opzioni per cessione del credito o sconto in fattura restano ammesse in caso di:

interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (detrazione 75%);

interventi con detrazione superbonus eseguiti su immobili colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 o su immobili danneggiati da eventi meteorologici a partire dal 15 settembre 2022 situati nella regione Marche, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


2. DECORRENZA DEL BLOCCO

Non è più possibile riconoscere sconti in fattura o cedere crediti edilizi a partire dal 17 febbraio 2023, tranne per i lavori già in essere.

In particolare, nel caso di interventi con detrazione superbonus, è ancora possibile accedere a queste possibilità a condizione che, prima del 17 febbraio:

  • in caso di lavori condominiali, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA asseverata;

  • per lavori eseguiti su singole unità immobiliari, risulti presentata la CILA asseverata;

  • per gli interventi che implicano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli altri tipi di interventi edilizi, diversi dal superbonus, il blocco non si applica per i lavori per i quali, prima del 17 febbraio:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, quale una CILA, se necessario;

  • nel caso non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera) occorre che:

    • siano già iniziati i lavori;

    • oppure, nel caso non siano ancora stati iniziati i lavori, entro il 16 febbraio siano stati versati acconti o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per l’esecuzione dei lavori. In assenza di acconti o di stipula di accordi vincolanti, la data di inizio lavori o della stipula dell’accordo deve essere attestata sia dal fornitore che dal committente dei lavori attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

  • nell’ipotesi di acquisto di posti auto pertinenziali, o di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione o ristrutturazione che hanno eseguito lavori di restauro o ristrutturazione su interi edifici o interventi antisismici con demolizione e ricostruzione di interi edifici, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori


Spalma-crediti decennale

I crediti d’imposta posseduti da cessionari e fornitori che hanno riconosciuto lo sconto in fattura per interventi con detrazione:

superbonus;

eliminazione barriere architettoniche 75%;

sismabonus/sismabonus acquisti possono essere spalmati in dieci rate annuali anziché in quattro o cinque.

Tale possibilità è riconosciuta a condizione che:

  • i crediti non siano ancora stati utilizzati;

  • derivino da opzioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023;

  • sia inviata un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, tramite la Piattaforma cessione crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.


Spalma-detrazione decennale

Per i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi con detrazione superbonus nel 2022, diviene possibile ripartire la detrazione in dieci quote anziché in quattro. Condizione per fruire di questa maggiore ripartizione è la formulazione di un’opzione a partire dal 2023, nella dichiarazione dei redditi modello Redditi o 730/2024. È quindi indispensabile non indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022, perché questo implicherebbe fruire della detrazione in quattro anni.




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