Art bonus 2025
- lo Staff
- 12 mag
- Tempo di lettura: 4 min
Reggio Emilia, 12/05/2025
Circolare 30|2025
Si avvicina a grandi passi la stagione delle dichiarazioni dei redditi: può quindi risultare utile esaminare alcune agevolazioni che possono mitigare l’impatto fiscale di persone fisiche e società.
Fra queste, ci preme segnalare l’art. bonus, l’agevolazione fiscale istituita allo scopo di incentivare la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.
1. Chi può accedere all’art. bonus.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto a tutti coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, quindi:
persone fisiche che non svolgono attività d'impresa (quali, ad esempio, dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi);
enti non commerciali;
titolari di reddito d’impresa, costituiti in qualunque forma (imprese individuali o società).
Rientrano fra i destinatari dell’agevolazione anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, oltre che le imprese agricole, anche se producono reddito d’impresa.
2. Percentuale di spettanza del credito d’imposta.
L’Art-bonus spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
3. Interventi agevolabili.
Per poter fruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere finalizzate a finanziare:
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici (quindi è fondamentale che l’immobile oggetto di intervento abbia ricevuto il riconoscimento di bene di interesse culturale rilasciato dal Ministero della cultura);
il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti nel caso appartengano ad enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività di spettacolo;
la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici, qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari di tali beni.
Rientrano fra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione di tali lavori.
4. Utilizzo e rilevanza del credito d’imposta.
I titolari di reddito d’impresa utilizzano il credito d’imposta (in tre quote annuali) unicamente in compensazione con debiti fiscali nel modello F24, mentre le persone fisiche e gli enti non commerciali lo utilizzano all’interno della dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta non soggiace:
al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi;
al limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e dei contributi fissato attualmente in 2 milioni di euro;
al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.
Inoltre, il credito d’imposta art-bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Modalità di pagamento.
L’agevolazione spetta a condizione che l’erogazione sia effettuata attraverso sistemi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, bollettini postali, carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari e circolari. Il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione:
l’erogazione liberale deve essere documentata con la ricevuta del versamento bancario o postale o, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, con l’estratto conto della società che gestisce tali carte;
nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, o nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, occorre possedere la ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, tra l’altro, la modalità di pagamento utilizzata;
dalla documentazione attestante il versamento oppure dalla ricevuta del beneficiario deve essere sempre possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
Pertanto, per poter documentare l’erogazione liberale ed ottenere l’agevolazione fiscale, il donante deve conservare l’estratto conto della carta da cui si evinca l’importo del pagamento/liberalità ed il nome del soggetto beneficiario, insieme ad una ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario dell’erogazione liberale.
Tale ricevuta deve attestare:
il carattere di liberalità dell’erogazione;
il nome/ragione sociale del mecenate;
il riferimento alla norma agevolativa (art.1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83);
il soggetto e l’oggetto destinatario dell’erogazione;
il titolo dell’intervento (facoltativo);
la modalità di versamento utilizzata.
Nel caso di pagamento con carta di debito o credito, l’art-bonus spetta solo all’intestatario del conto corrente di appoggio della carta utilizzata per il pagamento.
E’ possibile fruire dell’art-bonus anche nel caso in cui, in base a protocolli di intesa fra donante e beneficiario, il donante provveda direttamente al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro di un bene pubblico. Ciò a condizione che il protocollo quantifichi ed identifichi importo e destinazione della donazione.
Non è invece possibile ottenere l’agevolazione tramite la fornitura gratuita di beni (come il materiale per l’esecuzione dell’intervento) o servizi (come la posa in opera), poiché il beneficio si ottiene solo se si tratta di un’erogazione in denaro e non di un’erogazione in natura.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
Comments