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Art bonus 2024.



Questo Studio ormai da anni è particolarmente attento a contribuire, per quanto possibile, alla crescita culturale del territorio in cui opera. Prima organizzando eventi pubblici, poi supportando specifiche iniziative e infine supportando la Fondazione I Teatri  di Reggio Emilia (www.iteatri.re.it), che conduce i tre teatri della Città e ne gestisce le stagioni. La scelta di privilegiare i Teatri, oltre che su passioni personali, si fonda sulla convinzione che un territorio con una vivace e prolifica vita culturale sia la base per generare, alimentare e mantenere un tessuto d’impresa altrettanto creativo e capace di generare crescita, innovazione e integrazione.


E’ quindi con particolare piacere che affrontiamo l’argomento dell’Art-Bonus, prendendo spunto dalla circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023, con la quale l’Agenzia delle entrate riepiloga e aggiorna le istruzioni sull’art-bonus, l’agevolazione fiscale istituita allo scopo di incentivare la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale. L’inizio del nuovo anno rappresenta l’occasione propizia per riassumere i tratti salienti di questa importante agevolazione.


Cos’è l’Art Bonus e che sono i soggetti che possono usufruirne.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto a tutti i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, quindi:

  • persone fisiche;

  • enti non commerciali;

  • titolari di reddito d’impresa, costituiti in qualunque forma (imprese individuali o società).


Percentuale di spettanza del credito d’imposta.

L’Art-Bonus costituisce un credito d’imposta e spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate nell’anno; il relativo ammontare va ripartito in tre quote annuali di pari importo.


Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

La nuova circolare ammette fra i soggetti che possono fruire di questa agevolazione art-bonus anche i professionisti e gli imprenditori che applicano il regime forfetario, oltre che le imprese agricole, anche se producono reddito d’impresa.


Interventi agevolabili.

Per poter fruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere finalizzate a finanziare:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

  • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

  • la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti nel caso appartengano ad enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività di spettacolo;

  • la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici, qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari di tali beni.


Rientrano fra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione di tali lavori.


Il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:

  • del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 2016, anche se appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

  • dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle Pietre Dure e dell’Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.


Utilizzo e rilevanza del credito d’imposta.

I titolari di reddito d’impresa utilizzano il credito d’imposta (in tre quote annuali) unicamente in compensazione, mentre le persone fisiche e gli enti non commerciali lo utilizzano nella dichiarazione dei redditi, a partire dall’anno in cui è stata eseguita l’erogazione liberale.


Il credito d’imposta non soggiace:

  • al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi;

  • al limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e dei contributi fissato attualmente in 2 milioni di euro;

  • al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.


Inoltre, non va dimenticato che il credito d’imposta Art-Bonus non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.


Modalità di pagamento.

La nuova circolare n. 34 puntualizza che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti. Elemento fondamentale per l’ottenimento dell’agevolazione è infatti che l’erogazione sia effettuata attraverso sistemi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, bollettini postali, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari.


Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione:

  • l’erogazione liberale va documentata con la ricevuta del versamento bancario o postale o, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, con l’estratto conto della società che gestisce tali carte;

  • nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, o nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, occorre possedere la ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, tra l’altro, la modalità di pagamento utilizzata;

  • dalla documentazione attestante il versamento, oppure dalla ricevuta del beneficiario, deve essere sempre possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.


Pertanto, per poter documentare l’erogazione liberale ed ottenere l’agevolazione fiscale, il donante deve conservare l’estratto conto della carta da cui si evinca l’importo del pagamento a titolo di liberalità ed il nome del soggetto beneficiario, insieme ad una ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario dell’erogazione liberale.


Tale ricevuta deve attestare:

  • il carattere di liberalità dell’erogazione;

  • il nome/ragione sociale del mecenate;

  • il riferimento alla norma agevolativa (art.1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83);

  • il soggetto e l’oggetto destinatario dell’erogazione;

  • il titolo dell’intervento (facoltativo);

  • la modalità di versamento utilizzata.


Nel caso di pagamento con carta di debito o credito, l’Art-Bonus spetta solo all’intestatario del conto corrente di appoggio della carta utilizzata per il pagamento.


La nuova circolare conferma che è possibile fruire dell’Art-Bonus anche nel caso in cui, in base a protocolli di intesa fra donante e beneficiario, il donante provveda direttamente al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro di un bene pubblico. Ciò a condizione che il protocollo quantifichi ed identifichi l’importo e la destinazione della donazione.


Non è invece possibile ottenere l’agevolazione tramite la fornitura gratuita di beni (come il materiale per l’esecuzione dell’intervento) o servizi (come la posa in opera), poiché il beneficio si ottiene solo se si tratta di un’erogazione in denaro e non in natura.


La nuova circolare apre alla possibilità che la raccolta fondi per l’ottenimento dell’Art-Bonus sia effettuata tramite soggetti terzi, come piattaforme online, sempre a condizione che ricorrano tutti i requisiti evidenziati in precedenza, fra cui la necessità che la donazione sia eseguita in modo tracciabile e in modo da permettere di identificare donante, beneficiario e importo versato.


Nel caso di versamento eseguito tramite piattaforma, l’Art-Bonus spetta sull’importo versato al netto dell’eventuale commissione spettante all’intermediario per il servizio reso. In questi casi, dal punto di vista documentale, il donante deve conservare:

  • la quietanza attestante l’erogazione liberale effettuata;

  • la ricevuta emessa dall’ente beneficiario attestante l’importo agevolabile.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.


Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI

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