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Agevolazione “prima casa under 36”



Coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni possono acquistare la prima casa in esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali a condizione che il loro ISEE non superi 40.000 euro annui. Tale agevolazione si applica agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2023.


1. L’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nella possibilità di ottenere:

  • l’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro ed ipocatastali) oppure, nel caso di atti soggetti ad IVA, un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al momento dell'acquisto;

  • l’esenzione dall’imposta sostitutiva dovuta sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle abitazioni agevolate.

  • In caso di ottenimento del credito d’imposta, questo può:

  • essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

  • essere utilizzato in diminuzione dall’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;

  • oppure può essere utilizzato in compensazione.

In ogni caso il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso.


2. ATTI AGEVOLATI

In linea generale, sono agevolati gli atti di compravendita di case di abitazione per i quali ricorrono i requisiti “prima casa”, e quelli di acquisto o costituzione di diritti di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione su tali immobili.


3. IMMOBILI AGEVOLATI

L’agevolazione è concessa a condizione che l’acquisto riguardi un’abitazione non rientrante nelle categorie catastali “di lusso” (A1, A8 e A9) con i requisiti “prima casa” previsti ai fini dell’imposta di registro.


4. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione riguarda esclusivamente gli acquisti di abitazioni effettuati da parte di persone fisiche che possiedano entrambi i seguenti requisiti:

  • non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno del rogito;

  • abbiano un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

In caso di acquisto stipulato da più soggetti, l’agevolazione può essere riconosciuta solo in parte, unicamente agli acquirenti in possesso dei requisiti previsti.


5. AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA UNDER 36” E CREDITO D’IMPOSTA PER IL

RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

A favore dei contribuenti che vendano l’abitazione per la quale hanno fruito dell’agevolazione “prima casa”, è previsto un credito d’imposta, a condizione che, entro un anno, acquistino un nuovo immobile per il quale ricorrano, anche questa volta, le condizioni per accedere alle agevolazioni “prima casa”.

Tale credito d’imposta è pari al minore fra l’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA

corrisposte in occasione del primo acquisto e l’ammontare delle stesse imposte pagate in occasione del secondo acquisto.

Coloro che, entro un anno dalla rivendita di un’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” acquistino una nuova casa applicando l’agevolazione “prima casa under 36” non possono accedere al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, in quanto il secondo atto non sconta imposte.

Allo stesso modo, chi cede un’abitazione che abbia fruito dell’agevolazione “prima casa under 36” ed entro un anno acquista un’abitazione con l’agevolazione “prima casa”, non può fruire del credito d’imposta per l’acquisto della prima casa, in quanto sul primo atto non sono state applicate imposte.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



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