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Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta – Imposta sostitutiva da pagare insieme alle imposte del modello Redditi.

Aggiornamento: 17 lug

Circolare 45|2025

Reggio Emilia, 7/07/2025


 

L’art. 14 del D.lgs. 192/2024 ha riaperto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione di imposta pagando un’imposta sostitutiva del 10%, allo scopo di dare loro lo status di riserve di utili o di capitali e come tali divenire distribuibili ai soci senza ulteriori aggravi per la società.

 

Con ritardo rispetto al termine previsto del 1° marzo 2025, il MEF ha pubblicato il decreto 27 giugno 2025, attuativo di queste nuove norme.

 

L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, a partire dal termine previsto per il versamento del saldo delle imposte relative al periodo d’imposta 2024.

 

1.   Chi può optare per l’affrancamento.

 

Possono affrancare le riserve in sospensione:

-      le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate in contabilità ordinaria;

-      le società di capitali.

 

2.   Riserve affrancabili.

 

L’affrancamento straordinario riguarda:

-      i saldi attivi di rivalutazione;

-      le riserve;

-      i fondi

in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

 

Possono essere affrancati, anche se imputati al capitale sociale:

-      i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione di imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni d’impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori;

-      i fondi o le altre riserve in sospensione, ad eccezione di quelle generate per effetto delle deduzioni extracontabili ex art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR,

 

L’affrancamento può essere effettuato anche solo singolarmente sui saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi oppure un importo parziale di uno o più di questi.

 

3.   Riserve escluse dall’affrancamento.

 

Non sono affrancabili le riserve derivanti dalla rivalutazione di beni d’impresa effettuate con effetti esclusivamente civilistici (ex artt. 15 del DL. n. 185/2008 e 110 del DL. n. 104/2020) perché non sono in sospensione di imposta.

 

4.   Bilanci di riferimento.

 

Sono affrancabili le riserve in sospensione di imposta iscritte nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

 

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le riserve da affrancare devono essere iscritte sia nel bilancio 2023 che nel bilancio 2024 e possono essere affrancate nel limite dell’importo iscritto a fine 2024.

 

Non sono invece sono affrancabili le riserve in sospensione la cui attribuzione ai soci è adottata con delibera avente data anteriore a quella di inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Mentre nel caso dei soggetti solari si ritiene valida la delibera adottata a partire dal 1° gennaio 2025.

 

5.   L’imposta sostitutiva.

 

Per eliminare il vincolo fiscale occorre versare un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 10%.

 

Si ritiene che tale imposta debba essere calcolata sul saldo attivo della riserva come iscritta a bilancio, quindi, nel caso di riserve di rivalutazione, sul saldo al netto dell’imposta sostitutiva versata sui maggiori valori di rivalutazione.

 

L’imposta sostitutiva deve:

-    essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 (Modello Redditi 2025), insieme ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve ed ai fondi oggetto di affrancamento;

-    essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo; la prima rata deve essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2024. Le rate successive, a seguire, devono essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d’imposta successivi. Non sono dovuti interessi.

 

Per il versamento dell’imposta sostitutiva, la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025 ha istituito il codice tributo 1867.

 

L’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

 

6.   Effetti dell’affrancamento. 

 

Il nuovo decreto precisa che la distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi affrancati non concorre a formare il reddito imponibile dell’impresa, della società o dell’ente erogante.

 

In questo caso, al soggetto che ha eseguito la distribuzione non spetta alcun credito d’imposta con riguardo all’imposta sostitutiva assolta al momento dell’applicazione della disciplina originaria che ne ha consentito la rilevazione.

 

Nel caso delle società di capitali, le riserve affrancate e distribuite ai soci devono essere assoggettate a tassazione in capo a quest’ultimi come dividendi (qualora non si tratti di riserve di capitale).

  

Ove si tratti di società di persone, di imprese individuali in contabilità ordinaria e di SRL trasparenti, la distribuzione della riserva affrancata (equiparata a riserva di utili) non implica alcuna imposizione sui soci o imprenditori individuali poiché l’affrancamento equivale ad una tassazione per trasparenza e genera un incremento del costo fiscale della partecipazione. Al momento della distribuzione di questa riserva si riduce il costo fiscale della partecipazione.

 

Diversamente, qualora l’affrancamento riguardi riserve di capitale, non si determina alcun effetto sul costo della partecipazione detenuta dai soci mentre al momento della distribuzione il costo sarà proporzionalmente ridotto.

 

Nella sostanza, l’affrancamento rende, di fatto, la riserva di utili distribuibile ai soci, senza scontare un’ulteriore tassazione in capo a questi ultimi, in quanto al momento dell’opzione per l’affrancamento la società ha già assolto l’imposta.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



 
 
 

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