Il 30 giugno è scaduto il termine entro il quale ciascun datore di lavoro era tenuto alla
verifica del monte ferie maturato dai propri dipendenti.
Nel caso vi fosse sfuggito, vi forniamo di seguito un breve riassunto su un argomento spesso trascurato dalle aziende, pur se non rientrante fra le materie di nostra competenza diretta: la normativa relativa alla disciplina inerente al diritto dei lavoratori al godimento di un equo periodo di ferie.
Il termine entro il quale ciascun datore di lavoro è tenuto alla verifica del monte ferie maturato dai propri dipendenti è scaduto, come ogni anno lo scorso 30 giugno. Nel caso in cui, entro tale data, le ferie non siano state godute, il datore di lavoro è passibile di sanzioni amministrative, ed è tenuto a versare anticipatamente i contributi previdenziali, entro la successiva data del 20 agosto 2024.
Riassumiamo di seguito le principali fonti normative che regolano il diritto alle ferie per i lavoratori dipendenti.
La fonte primaria è senza dubbio la Costituzione, che all’art. 36 configura un diritto irrinunciabile riconosciuto al lavoratore al fine di garantire, assieme al riposo giornaliero, il proprio ristoro psico-fisico.
Poi l’ art. 2109, comma 2, del Codice Civile fornisce ulteriori indicazioni in merito all’esercizio di tale diritto, stabilendo che:
- il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- le ferie devono essere retribuite;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Il diritto alle ferie viene ulteriormente disciplinato all’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, recante disposizioni attuative delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, che in sintesi stabilisce:
Durata minima del periodo feriale pari a 4 settimane, fatta salva la facoltà dei contratti collettivi di prevedere condizioni migliorative;
Modalità e tempi di fruizione del periodo feriale, che deve essere strutturato:
per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione in maniera continuativa;
per le restanti due settimane, anche in maniera frazionata, purché nei 18 mesi successivi al termine dell’anno in cui sono state maturate (Cassazione, sentenza n. 26160 del 17.11.2020).
Proprio quest’ ultima disposizione comporta che, entro il 30 giugno di ciascun anno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare lo smaltimento del monte ferie maturato nei 24 mesi precedenti.
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti, è possibile la collocazione in ferie forzate. Il datore di lavoro che non ha completato lo smaltimento delle ferie è tenuto a versare anticipatamente la contribuzione INPS relativa ai giorni non goduti, oltre a poter essere passibile di sanzioni. L’ importo dei contributi per le ferie non godute va aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse, dunque nel mese di luglio, e il relativo versamento va eseguito entro il 20 agosto.
Termini dilazionati possono essere previsti a patto che venga rispettata la natura funzionale dell’istituto. La contrattazione può anche intervenire con la riduzione del limite minimo di due settimane di ferie da godere nell’anno di maturazione e, ovviamente, prevedere giorni di ferie eccedenti le 4 settimane da fruire nel termine stabilito dagli stessi contratti o accordi che li hanno previsti o, in loro assenza, secondo gli usi aziendali.
Il mancato godimento delle ferie entro i termini previsti, o la loro monetizzazione, può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del datore di lavoro pari a:
Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori;
Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni;
Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
Se la mancata fruizione interessa oltre il 20 % dei lavoratori, può essere prevista la sospensione trimestrale del DURC.
Un rischio ulteriore proviene dal fatto che il lavoratore potrebbe agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale ( in questo caso il lavoratore dovrà dimostrare il nesso causale tra il danno e il mancato godimento delle ferie ) oltre a richiedere la fruizione delle ferie maturate laddove il mancato godimento sia legato a esigenze aziendali.
Per evitare tali inconvenienti, e anche per evitare rischi dovuti a richieste avanzate dai lavoratori per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, o la richiesta di fruizione delle ferie maturate in maniera non concordata in base alle esigenze aziendali, l’azienda è bene che eserciti per tempo la prerogativa che le viene riconosciuta dal Codice Civile all’art. 2109 della pianificazione delle ferie. Recenti pronunce della Cassazione (per tutte: ordinanza n. 24977 del 19.08.2022) hanno confermato che l’esatta determinazione del periodo feriale compete al datore di lavoro, mediante specifica comunicazione preventiva ai dipendenti, mentre il lavoratore ha la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruirle.
In ogni caso, il termine per poter fruire delle ferie è da ritenere sospeso qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (cassa integrazione, malattia di lunga durata, maternità, congedi e permessi) da cui derivi l’impossibilità per il lavoratore di fruirne entro i termini di legge (ordinanza n. 19330 del 15.06.2022), fatta salva la possibilità di goderne in un momento successivo.
Poiché il diritto alle ferie è configurato come un diritto irrinunciabile, di regola non è ammessa la liquidazione dei giorni maturati e non goduti, sia che la richiesta provenga dal lavoratore oppure dal datore di lavoro. Esistono però delle circostanze eccezionali in cui è ammessa l’erogazione di un’indennità sostitutiva delle ferie e precisamente:
in caso di interruzione del rapporto lavorativo;
contratti a termine di durata inferiore l’anno;
relativamente ai periodi di astensione lavorativa maturati e non goduti superiori al minimo imposto per legge riconosciuti sulla base di disposizioni della contrattazione collettiva.
L’indennità sostitutiva di ferie non godute è pari alle ferie residue moltiplicate per la retribuzione giornaliera o oraria (Cassazione, sentenza n. 20216 del 23.06.2022).
I nostri consulenti del Lavoro sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento
Con i migliori saluti.
コメント