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Utilizzo del denaro contante e delle carte di pagamento - Novità legge di bilancio 2023

La Legge 29.12.2022 n. 197 (c.d. “legge di bilancio 2023”) contiene due novità in ordine all’utilizzo del denaro contante e delle carte di pagamento.

In particolare:

· a partire dall’01.01.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro);

· pur restando fermo l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte, è previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.


1. INNALZAMENTO DEL LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad un determinato limite.

Il trasferimento superiore al limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Anteriormente alle novità in esame, l’art. 49 co. 3-bis del D.Lgs. 231/2007 disponeva quanto segue: “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all’utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all’attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.

L’art. 1 co. 384 lett. b) della L. 197/2022 ha sostituito nel testo sopra riportato “1.000 euro” con “5.000 euro”. Ne consegue che, a decorrere dall’01.01.2023, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi vale il limite di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).



Profili sanzionatori

Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Con riguardo ai minimi edittali, peraltro, non sono stati operati interventi sulla previsione di cui all’art. 63 co. 1-ter del D.Lgs. 231/2007, ai sensi del quale, per le violazioni commesse e contestate dall’01.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’01.01.2022, invece, il predetto minimo edittale è fissato a 1.000 euro. La previsione in questione, infatti, era stata inserita in corrispondenza con la decisione, poi ripensata, di fissare la soglia di 1.000 euro a partire dall’01.01.2022. Occorre osservare come tale disciplina determini incertezze con riguardo alla applicabilità o meno del minimo edittale di 1.000 euro anche alle violazioni commesse dall’01.01.2023, nonostante il passaggio alla soglia di 5.000 euro (ma analogo discorso vale per le violazioni al limite di 2.000 euro perpetrate nel 2022). Se, infatti, si considera il contesto in cui la norma è stata inserita, ovvero quello che avrebbe dovuto realizzare un progressivo passaggio alla soglia di 1.000 euro già dall’01.01.2022, allora, si potrebbe considerare la stessa ormai “esaurita”, stante l’opzione legislativa di non abbassare la soglia a 1.000 euro, ma, anzi, di innalzarla (prima a 2.000 euro e poi) a 5.000 euro.

Sembrerebbe, peraltro, anche possibile ipotizzare una implicita volontà legislativa di lasciare in vita il nuovo minimo edittale. Volontà che potrebbe desumersi dal fatto che non si sia sentita l’esigenza di intervenire sul testo dell’art. 63 co. 1-ter del D.Lgs. 231/2007, che continua a prevedere l’applicabilità del predetto minimo edittale “dal 1° gennaio 2022”.


Assenza di modifiche per le ulteriori previsioni in materia

Restano immutate, rispetto alle novità apportate dalla L. 197/2022, tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.

Cambiavalute

In particolare, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro vale la soglia di 3.000 euro. Per tale attività, il legislatore ha previsto la soglia di 2.000 euro solo fino alla fine del 2022, lasciando immutata l’indicazione di base riferita, appunto, a 3.000 euro. Ai sensi dell’art. 49 co. 3-bis del D.Lgs. 231/2007, come modificato dall’art. 1 co. 384 lett. b) della L. 197/2022, infatti, solo al “divieto” di cui al co. 1, ovvero quello all’utilizzo dei contanti oltre i limiti, e non anche alla “soglia” di cui al co. 3, ovvero quella prevista per l’attività di cambiavalute, è riferita la nuova soglia di 5.000 euro.

Money transfer

È pari a 999,99 euro, invece, il limite all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”) di cui all’art. 49 co. 2 del D.Lgs. 231/2007.

Compro oro

Ai sensi dell’art. 4 co. 2 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 92, inoltre, nell’esercizio dell’attività di compro oro le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate.

Acquisti da parte di turisti stranieri

I turisti stranieri, infine, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro.

La deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale, ma nel rispetto di quello di 15.000 euro, opera per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

· da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;

· presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Paesi dell’Unione europea (UE) ovvero dello Spazio economico europeo (SEE), in passato soggetti al limite ordinario. Nella precedente versione della disciplina, infatti, ai fini della deroga si richiedeva la cittadinanza diversa da quella italiana “e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo” (inciso oggi eliminato). Tale deroga è, comunque, subordinata a specifici adempimenti.


2. PAGAMENTI TRAMITE CARTE

Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.

È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l’utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.


Ripensamento rispetto alla parziale eliminazione dell’obbligo

La prima versione del Ddl. di bilancio 2023 prevedeva, da un lato, che l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte era escluso per importi inferiori ai 30 e dall’altro, che l’esenzione, entro tale soglia, non era prevista come assoluta, attenendo solo a talune transazioni che si sarebbero dovute individuare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con decreto del Ministro delle Imprese e made in Italy di concerto con il MEF.

Un testo successivo stabiliva che l’esclusione dell’obbligo di accettare pagamenti tramite carte avrebbe riguardato importi pari o inferiori a 60 euro, indipendentemente dall’oggetto della transazione.

Questa previsione è stata stralciata dalla manovra.

La conseguenza è che resta pienamente operativo l’art. 15 co. 4-bis del D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221, ai sensi del quale, a decorrere dal 30.06.2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito, una carta di credito o una carta prepagata, da parte di un soggetto che effettui l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Alla base di questo ripensamento sembrerebbero porsi le perplessità espresse dalla Commissione UE nel parere del 14.12.2022, nel quale la modifica prospettata è stata considerata non in linea con le raccomandazioni che il Consiglio UE aveva formulato all’Italia il 09.07.2019 al fine di contrastare l’evasione fiscale.

Peraltro, tale critica non era limitata a tale previsione, essendo, altresì, estesa all’innalzamento della soglia per il trasferimento tra soggetti diversi del denaro contante a 5.000 euro, nonostante, al momento, non esista un limite comunitario in materia; tanto è vero che diversi Stati dell’Unione europea non prevedono alcun limite o lo prevedono più elevato.

Misure per la riduzione dei costi

A fronte della conferma del ricordato regime sanzionatorio è stato previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.

Ai sensi dell’art. 1 co. 385 della L. 197/2022, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, da un lato, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, dall’altro, determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da:

· garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi;

· evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

Inoltre, con decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro (art. 1 co. 386 della L. 197/2022).

Ove tale tavolo non giunga alla definizione di un livello di costi equo e trasparente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022 – o in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito – è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l’anno 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all’ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro (art. 1 co. 387 della L. 197/2022).



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



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