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Utilizzo del contante – nuova soglia dal 1^ gennaio 2022

A partire dal primo gennaio 2022 bisognerà prestare la massima attenzione per i trasferimenti di contanti, in quanto sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro.

L’art. 18 del D.L. n. 124/2019 (cd. “Collegato alla legge di bilancio 2020”), nel modificare l’art. 49, co. 1, del D. Lgs. n. 231/2007 (cd. “Decreto antiriciclaggio”) ha infatti previsto la riduzione del limite previsto per il trasferimento di denaro contante, dagli attuali 1.999,99 euro (in vigore dal primo luglio 2020) a 999,99 euro, a far data dal primo gennaio 2022: per trasferimenti superiori al limite, quindi, sarà necessario ricorrere a strumenti che consentano di tracciare le operazioni, quindi ricorrendo ad esempio ad assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari o postali o carte elettroniche.

N.B.: si evidenzia che il divieto scatterà già per importi uguali a €. 1.000; il trasferimento in contanti è infatti ammesso fino ad €. 999,99.

Tale limite si applica anche al trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Il trasferimento superiore a tale limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati: ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. v) del D. Lgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal medesimo D. Lgs., posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Le novità introdotte tendono quindi ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.


PRELIEVI E VERSAMENTI

I prelievi e/o i versamenti di contante non sono configurabili come trasferimento di denaro tra soggetti diversi, pertanto non sono vincolati al limite predetto; di conseguenza, se sono superiori ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione (FAQ n. 10 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017). È noto, tuttavia, che i responsabili di cassa degli istituti bancari o di Poste Italiane S.p.A. richiedono dichiarazioni di chiarimento per tutti i movimenti sopra soglia.


PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Resta immutato l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sull’IBAN indicato dal lavoratore;

  • strumenti di pagamento elettronico;

  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. N.B.: l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 5.000.


SANZIONI

Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni relative alla disciplina in oggetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 Euro.

Il minimo edittale, per le violazioni commesse e contestate dal 1/07/2020 al 31/12/2021, è pari a Euro 2.000, mentre per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1/01/2022, sarà anch’esso abbassato ad Euro 1.000 (art. 63, co. 1-ter, D. Lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18, comma 1, lett. b) del DL 124/2019 convertito).

Maggiorazione: per le violazioni relative a importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63, comma 6, del DLgs. 231/2007).

OBLAZIONE (art. 65, co. 9, D. Lgs. n.231/2007): alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’oblazione (art. 16, L. 689/1981).

Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo dell’entità della sanzione irrogata. La riduzione non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.


OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, infatti ai sensi dell’art. 51, co. 1, D. Lgs. 231/2007 essi sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


09 Nuovo limite utilizzo contante
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