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Tasso di interesse legale – Aumento all’ 1,25% dal 2022

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 13 dicembre 2021, ha aggiornato il tasso di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2022, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato incrementato dallo 0,01% all’ 1,25% in ragione d’anno.

Il consistente aumento del tasso legale dipende principalmente dall'andamento dell'inflazione che da gennaio 2021 ha iniziato una progressiva e costante crescita fino a toccare il livello record di novembre (+3,6% la variazione tendenziale rispetto al 2020).


La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.


DECORRENZA

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% si applica dall’1.1.2022.


EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.


1. RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’aumento del tasso di interesse legale comporta l’incremento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

• all’1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014;

• allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;

• allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016;

• allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;

• allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;

• allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;

• allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;

• allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;

• all’1,25% dall’1.1.2022 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2021, che verrà effettuato il 17.2.2022, comporta l’applicazione del tasso legale:

• dello 0,01%, per il periodo 30.11.2021 - 31.12.2021;

• dell’1,25%, per il periodo 1.1.2022 - 17.2.2022.


2. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME

L’aumento all’1,25% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

• accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;

• acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;

• conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima.


“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2020 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,05% in vigore nel 2020, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.


Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.


3. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGE-VOLATE PREVISTE DAL DL 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 conv. L. 17.12.2018 n. 136 (c.d. “pace fiscale”), in particolare:

• la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018;

• la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 119/2018;

• la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 119/2018;

• la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del DL 119/2018;

• la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 24.10.2018, ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018.


Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale applicato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.


4. MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La nuova misura dell’1,25% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

• ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);

• agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).


5. RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

L’aumento del tasso legale all’1,25% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.





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