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Sospensione pagamenti rate mutuo e altri finanziamenti

  • Immagine del redattore: lo Staff
    lo Staff
  • 21 mar 2020
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento comunicazione prevista dall'art. 56 c. 2 DL 18/2020


Facciamo seguito alla breve nota informativa precedentemente inviata, contenente in allegato anche una prima versione di possibile comunicazione prevista dall’art. 56 c.2 D.L. 18/2020 per la sospensione dei pagamenti di rate di mutuo e altre forme di finanziamento.

Riteniamo possa essere utile e opportuno aggiornarne il contenuto, allegandovi qui un nuovo e più articolato  fac-simile, a cui aggiungendo anche il fac-simile per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve obbligatoriamente  accompagnare la richiesta in questione.





Approfittiamo infine di questo aggiornamento per fornirvi alcune altre informazioni e precisazioni che possono esservi utile nella gestione del rapporto con le Banche.

  • Affidamenti: le linee già concesse non possono essere revocate fino al 30.09.2020; il pagamento delle rate dei finanziamenti deve essere riscadenzato con accordo tra le parti o sospeso almeno fino al 30.09.2020; le spese di istruttoria sono a carico della banca;

  • Richiesta: Micro, Piccole e Medie Imprese e professionisti con mutui, prestiti o linee di credito in essere che intendono fare ricorso alla sospensione devono fare domanda direttamente a ciascuna delle proprie banche; le spese di istruttoria sono a carico della banca e il richiedente non deve avere crediti già classificati come deteriorati;

  • Delibera: la banca, al ricorrere dei requisiti, è tenuta a deliberare la sospensione;

  • Fondo garanzia Pmi :nel dare assenso a sospensione e allungamento di mutui e finanziamenti alle Micro, Piccole e Medie Imprese danneggiate dall’epidemia, già garantite dal Fondo, non si terrà conto del merito creditizio dell’impresa;

  • Segnalazioni e Centrale Rischi: Le sospensioni del pagamento delle rate non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento in Centrale Rischi; la banca deve fermare il computo dei giorni di sconfino e di insoluto, per evitare il protrarsi o l’avvio della segnalazione; la moratoria è neutrale rispetto ai rating della banca sulla qualità del credito, quindi non determina un automatico peggioramento del merito creditizio dell’impresa.



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