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Ravvedimento speciale per gli anni 2019-2023 – Versamento entro il 15 marzo 2026

Reggio Emilia, 9/2/2026

Circolare 10|2026


Coloro che hanno optato per il concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 e che intendono aderire al ravvedimento speciale devono versare la relativa imposta sostitutiva entro il 15 marzo 2026.

 

È possibile aderire al ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023, scegliendo tutte le annualità o anche solo alcune.

 

Per ciascuna annualità, l’opzione per l’adesione al ravvedimento speciale si esercita versando le imposte sostitutive delle imposte dirette e delle addizionali, oltre che dell’IRAP (ove dovuta).

 

1. Termini di scadenza dei versamenti.

 

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato:

·      in un'unica soluzione, entro il 15 marzo 2026;

·      oppure, in forma rateale, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo sempre a decorrere dal 15 marzo 2026.

 

In caso di rateazione, le rate devono essere maggiorate di interessi calcolati al tasso legale (ora pari all’1,6%).

 

2. Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento.

 

Analogamente a quanto previsto con la precedente versione del ravvedimento speciale (anni 2018-2022), l’opzione per il ravvedimento si esprime, per ogni annualità, provvedendo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute ed indicando nel modello F24:

-      nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento;

-      il numero della rata da versare ed il numero complessivo delle rate;

-      i codici tributo stabiliti con la risoluzione n. 72 del 18 dicembre 2025.

 

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona attraverso il pagamento di tutte le rate.

 

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva evita la decadenza dal beneficio della rateazione. In ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, non è possibile ottenere il rimborso delle imposte sostitutive già versate.

 

Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atti di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

 

Sul punto, si segnala che la notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti ricevuti entro il 31 dicembre 2025 e relativi ad annualità comprese fra il 2019 ed il 2023 implica l’inapplicabilità del regime del ravvedimento speciale, limitatamente al periodo oggetto di contestazione.

 

Per le società di persone, le associazioni professionali e le società che applicano il regime di trasparenza fiscale, il versamento:

-    dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è effettuato da parte loro;

-    dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito da parte loro o da parte dei singoli soci o associati.

 

I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

-      4089 - “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;

-      4090 - “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;

-      4091 - “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Soggetti che hanno aderito al CPB”;

 

I codici tributo 4089 e 4090 devono essere indicati nella sezione “Erario”, il codice tributo 4091 nella sezione “Regioni”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

 

In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo è valorizzato con “0101”.

 

In ipotesi di pagamento rateale, il versamento degli interessi dovuti deve essere eseguito utilizzando i codici tributo già esistenti:

-      1668, in caso di utilizzo dei codici tributo 4089 e 4090;

-      3805, in caso di utilizzo del codice 4091.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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