La verifica dei requisiti per la contabilità semplificata e le liquidazioni IVA trimestrali.
- lo Staff

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Reggio Emilia, 19/1/2026
Circolare 03|2026
Come ogni anno, anche con l’avvio del 2026 è necessario verificare il rispetto dei requisiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata e l’effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.
1. Contabilità semplificata – Soggetti ammessi e requisiti.
La contabilità può essere tenuta in forma semplificata da parte dei seguenti soggetti:
- persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell’art. 55 TUIR;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (Snc e Sas);
- enti non commerciali, con riguardo all’attività commerciale esercitata;
- società di armamento e società di fatto.
Tali soggetti possono adottare il regime di contabilità semplificata se nel periodo di imposta precedente non hanno superato i seguenti limiti di ricavi, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata:
- 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (attività di commercio ed attività di produzione di beni).
In caso di attività mista, ossia per coloro che svolgono più attività, l’individuazione del limite avviene con modalità differenti a seconda di come vengono annotati i ricavi:
a) nel caso in cui i ricavi siano annotati in forma distinta, viene preso a riferimento il limite di ricavi raggiunto dall’attività prevalente (ossia quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 500.000 euro, mentre negli altri casi quello di 800.000 euro. In ogni caso, i ricavi totali non possono eccedere il limite di 800.000 euro;
b) nel caso in cui i ricavi non siano indicati in forma distinta, viene preso a riferimento il limite di 800.000 euro.
Per i lavoratori autonomi, il regime di contabilità semplificata si applica indipendentemente dell’ammontare dei ricavi conseguiti.
2. La periodicità delle liquidazioni IVA.
In linea di principio, la liquidazione dell’IVA deve essere effettuata con periodicità mensile.
Tuttavia, per i soggetti per i quali il volume d’affari non supera le stesse soglie previste ai fini della contabilità semplificata, è possibile effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.
Ai fini della periodicità delle liquidazioni IVA, occorre infatti fare riferimento al volume d’affari realizzato da imprese e professionisti nell’anno precedente, indipendentemente dalla forma societaria adottata.
Pertanto, ove ne possiedano i requisiti, e pur se non possono accedere alla contabilità semplificata, anche le società di capitali possono liquidare l’IVA in forma trimestrale.
Ai fini IVA, il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all’anno solare, ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (come da quadro VE della dichiarazione IVA).
La possibilità di effettuare le liquidazioni IVA trimestralmente, anziché mensilmente, è concessa su opzione ai soggetti che, con riferimento all’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari:
- non superiore a 500.000 euro, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;
- non superiore ad 800.000 euro, negli altri casi.
Per quanto riguarda la distinzione tra prestazioni di servizi e altre attività, compreso il caso dello svolgimento di attività miste, si applicano gli stessi principi previsti ai fini del requisito per la tenuta della contabilità semplificata, rapportando i limiti al volume d’affari e non ai ricavi.
In caso di liquidazione IVA trimestrale, sulle somme da versare è applicata una maggiorazione a titolo di interessi pari all’1%.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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