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Proroga termini di notifica e versamento delle cartelle di pagamento

Il D.L. n. 129/2020 pubblicato sulla G.U. il 20 ottobre 2020, n. 260, contenente “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” ha disposto un’ulteriore proroga delle sospensioni in materia di riscossione, riguardanti sia i termini di versamento sia i termini di notifica di specifici atti.

Per chiarire alcune fattispecie, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha recentemente fornito alcune delucidazioni, in forma di FAQ; di seguito forniamo un approfondimento, per chiarire quali siano i versamenti sospesi, quali sono i nuovi termini di versamento e le relative possibilità di rateizzazione.

1. Proroga sospensione versamenti delle cartelle di pagamento e avvisi

L’art. 68, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha originariamente disposto la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

  1. cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;

  2. avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;

  3. atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;

  4. atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;

  5. atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 20 agosto 2020, num. 25/E, ha ulteriormente approfondito la tematica, chiarendo che, per effetto della previsione normativa citata, risultavano sospesi:

  • i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata pari al periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora;

  • la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;

  • le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Il “Cura Italia” prevedeva che i versamenti sospesi fossero quelli in scadenza nel periodo 08.03 - 31.05.2020; tali versamenti dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020. Si sottolinea come, limitatamente ai soggetti con residenza, sede legale/operativa nei comuni della cd. “prima zona rossa” (elencati nell’allegato 1 del d.p.c.m. 01 marzo 2020) la sospensione decorra dal 21 febbraio 2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.05, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Nello specifico:

  • l’art. 154, del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha inizialmente prorogato il termine dal 31.05 al 31.08.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.09.2020;

  • ·l’art. 99, del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha successivamente prorogato il termine dal 31.08 al 15.10.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.11.2020.

Il recente D.L. n. 129/2020 ha ora disposto un ulteriore differimento con l’individuazione del termine finale di sospensione al 31 dicembre 2020; di conseguenza, risultano attualmente sospesi i versamenti, anche rateali, in scadenza nel periodo 08.03 - 31.12.2020, che pertanto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Le FAQ recentemente pubblicate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno chiarito che, in alternativa al pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, è comunque possibile richiedere la rateizzazione, precisando che, “al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate - Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021”.

Per quanto concerne i piani di dilazione in essere, si rammenta come il D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto il comma 2-ter al citato art. 68, DL n. 18/2020, prevedendo che, in relazione ai piani di dilazione in essere all’08 marzo 2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dal beneficio della rateazione (con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto) si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

Il D.L. n. 104/2020 ha successivamente prorogato il termine del 31 agosto, fissandolo al 15 ottobre 2020; il D.L. n. 129/2020, ha disposto un ulteriore differimento di tale termine dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, la presentazione entro il 31 dicembre 2020 di una domanda di dilazione consente di evitare la decadenza in caso di omesso versamento di un numero di rate più elevato rispetto a quello ordinariamente previsto (dieci rate anziché cinque); successivamente a tale data, tornerà ad essere applicato il previgente limite di cinque rate.

Per quanto concerne i contribuenti che sono decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), a causa di omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle rate scadute nel corso del 2019, viene confermata la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute. In merito l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato, nell’ambito delle predette FAQ, che qualora il contribuente sia decaduto dal beneficio della “rottamazione” / saldo e stralcio per il mancato versamento delle relative rate previste nel 2019 e i debiti erano già stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, lo stesso può ora richiedere una nuova dilazione a condizione che provveda al pagamento, in un’unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di dilazione.

2. Ulteriori proroghe

Il D.L. 129/2020 ha introdotto il nuovo comma 4-bis al citato art. 68, prevedendo per i carichi tributari e non, affidati all’Agente della riscossione nel predetto periodo di sospensione, la proroga di dodici mesi:

  • del termine entro il quale l’agente della riscossione deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità (fattispecie che si verifica in caso di mancata notificazione, imputabile all’Agente della riscossione, della cartella di pagamento prima del decorso del nono, ora ventunesimo, mese successivo alla consegna del ruolo);

  • anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, del termine di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

Quest’ultimo differimento, per espressa previsione normativa, risulta disposto salvo quanto previsto dall’art. 157, comma 3, DL n. 34/2020. Tale articolo prorogava già al 31 dicembre 2022 i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (con esclusione di quelle relative alle entrate degli Enti territoriali) relativamente alle:

· dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;

· dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR;

· dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di

controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.

La nuova disposizione intende quindi coprire le fattispecie non ancora regolamentate quali, ad esempio, le cartelle di pagamento riguardanti gli accertamenti non esecutivi nonché quelle riferite ai tributi comunali (IMU / TARI) e al bollo auto.

Di seguito viene fornita una tabella riepilogativa:


3. Definizioni agevolate

Il DL n. 129/2020 non apporta alcuna modifica a quanto stabilito dai commi 3 e 3-bis del citato art. 68, pertanto resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 delle rate dovute nel 2020 con riferimento:

  1. alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione”), per le rate in scadenza il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11.2020;

  2. al c.d. “saldo e stralcio”, le cui rate scadevano il 31.03 e 31.07.2020;

  3. alla definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01.01.2000 al 31.12.2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

Si sottolinea come la scadenza del 10 dicembre sia tassativa, non è infatti applicabile la “tolleranza” di cinque giorni (prevista dal D.L. 119/2018) ai fini dell’effettuazione del versamento; infatti, come specificato dalle FAQ, quanto eventualmente versato dopo il 10 dicembre “sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative”.

4. Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 Euro

Il D.L. in esame proroga al 31 dicembre 2020 il periodo di sospensione durante il quale, in fase di pagamenti di importi superiori ad euro 5.000, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare le verifiche di inadempienza, come previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.




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