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Programma “Cashback” – Lotteria degli scontrini

Al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto alcune disposizioni aventi la finalità di incentivare l’emersione del sommerso; nella presente circolare verranno analizzate le 2 principali novità che entreranno in vigore tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021: il c.d. “cashback” e la “lotteria degli scontrini”.


1. PROGRAMMA “CASHBACK

Il D.M. n. 156 del 24 novembre 2020 introduce, in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il Programma di incentivazione all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”), riconoscendo un rimborso in denaro di una quota pari al 10% degli acquisti effettuati da persone fisiche maggiorenni residenti in Italia.


Ambito soggettivo

Possono aderire al Programma su base volontaria solamente le persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia (sono esclusi quindi imprenditori ed esercenti di arti o professioni).


Ambito oggettivo

Ai fini del Programma, rilevano solamente le transazioni effettuate tramite POS fisici a disposizione presso i locali degli esercenti, mediante l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico: tra questi sono inclusi carte di credito, carte di debito (anche c.d. “bancomat”), carte prepagate, carte fedeltà o app di pagamento (“Satispay”, “Apple Pay” e simili).

Sono esclusi i pagamenti di seguito riportati:

  • acquisti online (e-commerce e simili);

  • acquisti presso esercenti non convenzionati;

  • acquisti effettuati all’estero;

  • bonifici bancari;

  • operazioni presso sportelli ATM (prelievi, ricariche telefoniche);

  • operazioni ricorrenti con addebito su carta o conto corrente (abbonamenti);

  • acquisti destinati allo svolgimento di attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni, anche se effettuati tramite strumenti di pagamento elettronici registrati da una persona fisica “privata”.


Modalità di partecipazione

Il soggetto aderente deve: registrarsi in “APP IO”, applicazione fruibile su dispositivi smartphone, tramite credenziali identificative della propria identità digitale (c.d. “SPID”); abilitare il Programma “cashback” accettando le condizioni e dichiarando di essere maggiorenne residente in Italia e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solamente per acquisti personali; inserire i dati degli strumenti di pagamento (anche più di uno) utilizzati per gli acquisti e l’IBAN personale su cui verranno erogati eventuali rimborsi.

Alternativamente ad “APP IO”, possono essere utilizzati altri strumenti che non richiedono l’utilizzo dello SPID e che sono messi a disposizione da “soggetti convenzionati” (ad esempio: applicazioni digitali di banche o terzi, come “App Postepay”, “BancomatPAY”, “Satispay”).

È possibile cancellarsi dal Programma in qualsiasi momento.

N.B.: al momento, i pagamenti effettuati in modalità “contactless (ovvero senza che la carta di debito, o bancomat, venga inserita nel terminale) rischiano di non essere processati in “APP IO”: si consiglia quindi di evitare il “contactless”, almeno nei primi mesi, e richiedere sempre l’utilizzo del circuito di pagamento nazionale “Pagobancomat”.


Periodi di validità

I periodi di validità del Programma si dividono in “Periodo sperimentale” e “Periodo a regime”.

Il “Periodo sperimentale” ha decorrenza dall’8 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2020. Per ottenere il diritto al rimborso, nel periodo bisogna effettuare almeno 10 transazioni di qualsiasi importo. L’eventuale rimborso verrà erogato entro il 28 febbraio 2021.

Il c.d. “Periodo a regime” è suddiviso in tre distinti periodi semestrali. Per ottenere il diritto al rimborso, bisogna effettuare almeno 50 transazioni di qualsiasi importo per semestre.

Al termine di ciascun periodo, il numero delle transazioni verrà azzerato.

Di seguito si dettagliano i semestri di riferimento e la data di erogazione del rimborso:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, eventuale rimborso entro il 29 agosto 2021;

  • 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021, eventuale rimborso entro il 1° marzo 2022;

  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022, eventuale rimborso entro il 29 agosto 2022.


Modalità di rimborso

Sono previsti due tipologie di rimborsi: il “Rimborso percentuale” e il “Rimborso speciale”.

Il “Rimborso percentuale” è pari al 10% sul totale delle transazioni effettuate nel singolo periodo, previa l’applicazione di due limitazioni: per ciascuna transazione, si considera come valore massimo €. 150,00; nella totalità delle transazioni, si considera come valore massimo complessivo €. 1.500,00. In definitiva, per ciascun periodo si potrà maturare un rimborso non superiore a €. 150,00, ovvero il 10% sul totale massimo di 1.500,00 euro di spesa.

Esempio di calcolo del “rimborso percentuale”

Si ipotizzi che nel semestre di riferimento vengano effettuate 50 transazioni da €. 10,00 e 1 transazione da €. 200,00. Poiché sono state poste in essere almeno 50 transazioni nel periodo, si ha diritto al rimborso.

Dal momento che il valore massimo considerato per singola transazione è di €. 150,00, l’importo complessivo su cui calcolare il rimborso è calcolato nel modo seguente:

50 transazioni da €. 10,00 = €. 500,00 + 1 transazione da €. 150,00 (invece che €. 200,00)

L’importo complessivo non supera €. 1.500,00, quindi il rimborso si calcola sul 10% del totale:

10 % di €. 650,00 = €. 65,00 (rimborsati a scadenza direttamente su conto corrente indicato)

Il “Rimborso specialepari ad €. 1,500,00 (importo fisso), spetta solamente ai primi 100.000 aderenti che effettuano il maggior numero di transazioni in ciascun periodo (semestre), ad eccezione del “Periodo sperimentale”. A parità di numero di transazioni, vengono considerate quelle effettuate nel minor tempo possibile.

Giova sottolineare le seguenti specificità:

  • “Rimborso percentuale” e “Rimborso speciale” sono cumulabili tra loro;

  • qualora i rimborsi da riconoscere agli aderenti per ciascun periodo dovessero superare il fondo stanziato per legge, ciascun rimborso verrà proporzionalmente ridotto;

  • i rimborsi ottenuti tramite il Programma non formano reddito imponibile in capo al beneficiario, ovvero non vengono tassati.


2. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, modificata dai D.L. num. 119/2018 e num. 124/2019, ha istituito l’iniziativa della c.d. “lotteria degli scontrini”, la quale prevede che i consumatori possano essere sorteggiati periodicamente per la vincita di un premio in denaro. Il D.L. 19 maggio 2020, num. 34 (c.d. “decreto Rilancio) ha differito l’inizio della lotteria al 1° gennaio 2021.


Ambito soggettivo

Possono aderire all’iniziativa sia le persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia (ad esclusione quindi degli imprenditori ed esercenti di arti o professioni), sia gli esercenti residenti che emettono corrispettivi.


Ambito oggettivo

Per godere dei benefici, il consumatore deve preventivamente munirsi del “codice lotteria” personale, il quale dovrà essere comunicato all’esercente al momento dell’acquisto al fine di associarlo al corrispettivo emesso.

L’esercente deve premunirsi che il proprio registratore di cassa sia abilitato ad associare i “codici lotteria” ai corrispettivi emessi.

Sono esclusi i seguenti pagamenti:

  • acquisti online (e-commerce e simili);

  • acquisti presso esercenti non convenzionati;

  • acquisti effettuati all’estero;

  • bonifici bancari;

  • operazioni presso sportelli ATM (prelievi, ricariche telefoniche);

  • operazioni ricorrenti con addebito su carta o conto corrente (abbonamenti);

  • acquisti destinati allo svolgimento di attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni, anche se effettuati tramite strumenti di pagamento elettronici registrati da una persona fisica “privata”.


Modalità di partecipazione

Il soggetto aderente deve: accedere all’area pubblica “Portale Lotteria” messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) digitare il proprio codice fiscale e salvare il codice alfanumerico (“codice lotteria”) o il codice a barre (“barcode”) visualizzati a schermo.

Prima di effettuare un acquisto, bisogna essere certi che l’esercente partecipi alla “lotteria degli scontrini”. Qualora lo fosse, per partecipare bisogna richiedere all’esercente di associare il proprio “codice lotteria” al corrispettivo prima che venga emesso; il consumatore può dettare o mostrare il proprio “codice lotteria” all’esercente, che dovrà digitarlo sul terminale per associarlo al corrispettivo, oppure è possibile mostrare il “barcode” (su carta stampata o salvato su smartphone), che potrà essere riconosciuto tramite lettore ottico del terminale dell’esercente.

Si può partecipare sia pagando in contanti, che con strumenti di pagamento elettronico: tra questi sono inclusi carte di credito, carte di debito (anche c.d. “bancomat”), carte prepagate o app di pagamento (“Satispay” e simili).

Il “codice lotteria” viene generato in maniera casuale ed è associato al proprio codice fiscale; possono essere generati fino a venti “codici lotteria” per codice fiscale (non aumentano le possibilità di vincita).

Il consumatore che utilizza strumenti di pagamento elettronico ha più possibilità di vincere.

Generazione dei biglietti “virtuali”

Ogni acquisto effettuato genera biglietti “virtuali” che possono essere estratti per la vincita: per ogni euro di acquisto a cui viene associato il proprio “codice lotteria”, viene generato un biglietto virtuale.

Nella prima fase transitoria dell’iniziativa, non potranno generare biglietti gli acquisti documentati con fattura elettronica, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria o associati al proprio codice fiscale per fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Per generare un biglietto, è necessaria una spesa di almeno un euro; dopo il primo euro di spesa, gli arrotondamenti vengono gestiti come di seguito: fino a 49 centesimi, si arrotonda per difetto, da 50 centesimi in poi, si arrotonda all’unità successiva.

Per la singola transazione superiore ai mille euro, non saranno in ogni caso generati più di mille biglietti.


Modalità di estrazione e premi

Con lo stesso biglietto, il consumatore ha diritto a partecipare a un’estrazione settimanale, a una mensile e a una annuale, il cui calendario verrà definito sul “Portale Lotteria”.

È possibile partecipare alle estrazioni periodiche solamente con i biglietti generati nel periodo a cui si riferisce l’estrazione, avendo pagato sia in contanti che con strumenti di pagamento elettronici.

L’estrazione è casuale e automatizzata: il risultato verrà pubblicato sul “Portale Lotteria”, senza indicazione del vincitore.

Per quanto riguarda le estrazioni “ordinarie”, i premi in palio sono i seguenti:

  • settimanali: 7 premi da €. 5.000.

  • mensili: 3 premi da €. 30.000.

  • annuali: 1 premio da €. 1.000.000.

In futuro sarà possibile partecipare ad estrazioni aggiuntive c.d. “zero contanti” solo se sono stati utilizzati strumenti di pagamento elettronici per gli acquisti che hanno generato biglietti “lotteria”.

A queste estrazioni possono partecipare anche gli esercenti: alla vincita del consumatore, viene infatti associata la vincita anche dell’esercente presso cui è stato effettuato l’acquisto.

Le estrazioni “zero contanti” prevedono i seguenti premi, che possono essere cumulati con quelli delle estrazioni “ordinarie”:

  • settimanali: 15 premi da €. 25.000 per i consumatori, 15 premi da €. 5.000 per gli esercenti.

  • mensili: 10 premi da €. 100.000 per i consumatori, 10 premi da €. 20.000 per gli esercenti.

  • annuali: 1 premio da €. 5.000.000 per i consumatori, 1 premio da €. 1.000.000 per gli esercenti.

I premi non costituiscono reddito imponibile e non vengono tassati.


Comunicazione e accettazione della vincita

Il consumatore verrà contattato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’ultimo domicilio fiscale noto e riceverà una notifica nella propria area riservata del Portale Lotteria. Alternativamente, effettuando l’accesso alla propria area riservata del Portale Lotteria, può essere indicato un indirizzo PEC attivo.

Nell’area riservata possono essere indicati anche indirizzo e-mail e numero di telefono portatile, i quali però non sono sostitutivi della raccomandata o della PEC.

L’esercente verrà contattato sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati a disposizione dell’amministrazione fiscale.

La vincita deve essere accettata entro 90 giorni alternativamente:

  1. rispondendo alla PEC ricevuta, indicando l’IBAN di accredito;

  2. b) presentandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente, in base al proprio domicilio, per il riconoscimento e la comunicazione dell’IBAN di accredito.

Scaduti i 90 giorni, il premio tornerà nelle disponibilità del fondo della lotteria.

Prima di erogare la vincita inerente alle estrazioni “zero contanti”, verranno effettuati controlli sull’effettivo utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico al momento dell’acquisto.


Portale lotteria

Il Portale Lotteria si può consultare al seguente indirizzo Internet: www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Dispone di due aree distinte: un’area pubblica, liberamente accessibile, e un’area privata, accessibile solamente tramite SPID.

Nell’area pubblica è possibile ottenere il proprio “codice lotteria”, si può consultare il regolamento e si può prendere visione delle date in cui verranno effettuate le estrazioni.

Nell’area privata è possibile consultare il proprio profilo privato, modificare le informazioni e i propri dati personali, prendere visione dei biglietti “virtuali” generati, verificare eventuali vincite e consultare i “codici lotteria” associati al proprio codice fiscale.


Adempimenti dell’esercente

L’esercente è tenuto a permettere ai consumatori aderenti di poter partecipare all’iniziativa, verificando che il proprio terminale, o registratore telematico, sia aggiornato e/o contenga le funzionalità necessarie per associare il “codice lotteria” ai corrispettivi emessi e trasmetterne i dati all’amministrazione fiscale.

Dotandosi di un lettore di codici a barre, inoltre, è possibile semplificare l’operazione di registrazione.

Nel caso in cui l’esercente si servisse della procedura “documento commerciale online”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà inserire manualmente il “codice lotteria” del consumatore in ogni documento commerciale emesso in questo modo.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


Cashback e lotteria degli scontrini
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