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Pace fiscale: lo stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro




La legge di Bilancio 2023, con i commi da 222 a 230, introduce una norma particolarmente favorevole, che consiste nello stralcio automatico di alcuni ruoli, di importo massimo pari a 1.000 euro.


1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La norma introduce alcune restrizioni, circoscrivendo l’ambito di applicazione della stessa ai ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’01/01/2000 e il 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.

In un primo momento, la normativa prevedeva che per quanto concerne gli enti diversi dai sopra citati, l’annullamento valesse per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per le sanzioni, per gli interessi di mora, ma non valesse per quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica; inoltre, gli Enti territoriali, i Comuni e le Casse Professionali potevano non applicare la disposizione, mediante provvedimento da emanare entro il 31/01/2023 da pubblicare sul proprio sito internet.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022) ha dato la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

La norma citata ha consentito inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi.


Esclusioni

Vengono espressamente escluse dall’agevolazione:

– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;

– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, ossia i dazi ed i diritti doganali ed i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;

– l’IVA riscossa all’importazione.


2. ADESIONE

L’adesione è automatica: l’Agente della Riscossione entro il 30/04/2023 provvede all’annullamento ed entro il 30/06/2023 lo comunica agli enti di competenza.


3. AGEVOLAZIONE

Come ampiamente anticipato, ed a seconda dell’ente creditore, e della relativa decisione in ordine all’adesione o meno alla normativa in oggetto, l’istituto arriva a prevedere, nei casi di favore oggetto di precedente trattazione, l’annullamento totale di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.




Circolare 07_Pace fiscale- lo stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro
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