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Pace fiscale: la rottamazione dei ruoli (“Rottamazione quater”)




La legge di Bilancio 2023, con i commi da 231 a 252, istituisce la possibilità di estinguere i debiti risultanti presso Agenzia entrate – riscossione pagando unicamente le somme dovute a titolo di capitale, quindi escludendo sanzioni ed interessi.


1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS iscritti a ruolo consegnati agli Agenti della Riscossione dall’01/01/2000 al 30/06/2022.

Restano invece esclusi dalla rottamazione i debiti per:

• risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);

• IVA riscossa all’importazione;

• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;

• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.


2. ADESIONE.

L’Agente della Riscossione rende disponibili online per i contribuenti i dati in merito ai carichi da loro definibili.

A sua volta, ciascun contribuente interessato comunica all’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2023 la volontà di aderire alla definizione attraverso un’apposita dichiarazione telematica. In tale comunicazione il debitore sceglie il numero di rate su cui intende dilazionare il pagamento.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agente della Riscossione comunica l’ammontare delle somme da pagare, oltre a quello delle rate ed il giorno di scadenza di ciascuna di queste. Tale comunicazione viene resa disponibile anche nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.


3. AGEVOLAZIONE.

Rimangono dovute le somme a titolo di quota capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive. Lo sgravio interessa quindi:

a) qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;

b) ogni tipo di interesse compreso nel carico;

c) interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;

d) compensi di riscossione.

4. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, con riguardo ai carichi per i quali si è chiesta la definizione, si producono i seguenti effetti:

· sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

· sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;

· impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda;

· impossibilità di avviare nuove procedure esecutive;

· impossibilità di proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

· il debitore non è considerato inadempiente;

· è consentito il rilascio del DURC.


Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

· le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;

· il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione implica l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, tranne nel caso in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.


In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni dell’unica rata da pagare o di una di quelle su cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.


5. PAGAMENTI.

Il pagamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione entro il 31/07/2023 o in un numero massimo di 18 rate, scadenti:

· le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, entro il 31/07/2023 ed il 30/11/2023;

· le altre, di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.


In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° agosto 2023 sono dovuti interessi pari al 2% annuo.


Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato, indifferentemente:

· tramite domiciliazione sul conto corrente indicato nella comunicazione di adesione;

· attraverso moduli di pagamento precompilati messi a disposizione da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione in allegato alla comunicazione di adesione;

· presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.







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