La legge di Bilancio 2023, con i commi da 166 a 173, introduce una norma di favore in merito alla regolarizzazione dei c.d. “errori formali”, ovvero gli errori che non incidono sulla quantificazione del tributo e sono soggetti, di norma, a sanzioni in misura fissa.
Ambito di applicazione
La definizione in esame riguarda «“le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi” commesse sino al 31/10/2022.
Violazioni definibili
Di seguito un elenco esemplificativo delle principali violazioni che possono essere definite mediante l’agevolazione in oggetto:
dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
omessa o irregolare presentazione delle li.pe, se non ha inciso sulla determinazione e pagamento dell’imposta;
omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se non ha prodotto effetti sulle imposte;
omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
omessa, incompleta o inesatta presentazione delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività agli Uffici IVA;
anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, se non hanno inciso sulla determinazione delle imposte;
tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema TS;
omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
erronea applicazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili IVA, se non ha inciso sulla liquidazione del tributo;
erronea applicazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, se la violazione non incide ai fini della determinazione del reddito;
erronea detrazione IVA, applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota, comunque assolta dal cedente in assenza di frode;
irregolare applicazione dell’inversione contabile, se l’imposta risulta comunque assolta;
omesso esercizio dell’opzione in dichiarazione annuale, se applicato il comportamento concludente;
mancata iscrizione al VIES.
Violazioni non definibili
Per espressa previsione normativa, non sono definibili le seguenti violazioni:
omessa/infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta;
violazioni da tardivo/omesso versamento di tributi, o indebita compensazione;
emersione di attività finanziarie/patrimoniali detenute fuori dall’Italia;
atti di contestazione od irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della c.d. voluntary disclosure;
irregolarità/violazioni formali contestate in atti definitivi al 01/01/2023.
Modalità di Adesione
Per aderire è necessario effettuare un versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 31/03/2023 e 31/03/2024, unitamente alla rimozione delle irregolarità ed omissioni.
Agevolazione
Usufruendo della normativa in esame, a fronte del versamento richiesto e della correzione dell’irregolarità e/od omissione, si ottiene la relativa regolarizzazione.
Efficacia
Per la completa efficacia dell’agevolazione è necessario un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indichi il codice tributo da utilizzare per i versamenti.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
댓글