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Pace fiscale 2023 | Proroga di alcuni termini




Il DL. n. 34/2023 proroga e ridefinisce alcuni termini delle sanatorie previste dalla Legge di bilancio per il 2023. Più tempo a disposizione per definizione degli accertamenti, ravvedimento speciale, definizione delle violazioni formali e definizione delle liti pendenti.


1. DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ENTRO IL 30 APRILE 2023

La Legge di bilancio 2023 prevede due forme di definizione agevolata degli atti accertativi:

- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia entro il 31 marzo 2023 sono definibili in acquiescenza con la riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo;

- gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 possono essere sanati tramite il pagamento di un diciottesimo delle sanzioni e degli interessi irrogati.

Il pagamento può essere eseguito in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali (senza possibilità di compensazione) e la definizione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata entro il termine per presentare ricorso.

Il DL. n. 34/2023 ammette ora la possibilità definire le stesse tipologie di avvisi non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso fra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

La definizione va eseguita entro il 30 aprile 2023.


2. RAVVEDIMENTO SPECIALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2023

Il ravvedimento speciale consiste nella possibilità di regolarizzare violazioni dichiarative con il pagamento di un diciottesimo della sanzione, oltre ad imposta ed interessi.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.

Sono dunque sanabili le violazioni dichiarative commesse nei modelli Redditi/IRAP (periodo di imposta 2021) e le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con effetti nel modello IVA 2022 (periodo di imposta 2021), oltre che le violazioni ancora accertabili alla data del 31 dicembre 2021. Resta invece escluso dal ravvedimento speciale il caso di omissione di una dichiarazione.

La regolarizzazione è consentita a condizione che le violazioni non siano già state contestate da parte dell’Agenzia delle entrate.

Gli importi dovuti possono essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo.

La norma originaria sul ravvedimento speciale prevedeva che il versamento dovuto (interamente o prima rata) dovesse essere effettuato entro il 31 marzo 2023 e che entro questa stessa data dovesse essere presentata anche la dichiarazione integrativa.

Il DL. n. 34/2023 aggiorna sia il termine di versamento delle somme dovute (integralmente o prima rata) che il termine di presentazione della dichiarazione integrativa al 30 settembre 2023.

In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro: il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 20 dicembre 2023 oltre che entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024, maggiorate di interessi pari al 2%.

È interessante notare che, mentre la norma originaria stabilisce che non possono essere oggetto di ravvedimento speciale le emersioni di attività finanziarie e patrimoniali custodite o detenute fuori dal territorio dello Stato, il nuovo Decreto ora prevede che:

- restano comunque escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sull’omessa o irregolare compilazione del quadro RW;

- di contro, possono rientrarvi le violazioni relative ai redditi di fonte estera (da indicare eventualmente nei quadri RL, RM ed RT), all’IVAFE ed all’IVIE.


3. DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023

La definizione delle violazioni formali riguarda la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi commesse sino al 31/10/2022.

Per aderire è necessario effettuare un versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 31/10/2023 (che supera quella precedente del 31 marzo 2023) ed al 31/03/2024, e rimuovere le irregolarità e le omissioni commesse.


4. NUOVI TERMINI PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Sono definibili le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o delle dogane e dei monopoli, pendenti al 01/01/2023 in ogni stato e grado di giudizio.

Per avvalersi della norma, è necessario presentare domanda ed effettuare il versamento del dovuto per ciascuna controversia entro la nuova scadenza del 30 settembre 2023 (prima 31 marzo 2023).

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per importo dovuti superiori a 1.000 euro, è consentito il pagamento rateale, in un numero massimo di 20 rate di pari importo, con applicazione di interessi al tasso legale, le cui prime tre vanno versate entro:

– 30 settembre 2023;

– 31 ottobre 2023;

– 20 dicembre 2023

e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno.

Per ciascuna controversia autonoma, quindi relativa a ciascun atto impugnato, entro il 30 settembre 2023 occorre presentare una domanda di definizione agevolata ed effettuare il relativo versamento.

Le controversie definibili non sono sospese, tranne nel caso in cui il contribuente ne faccia richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 (e non più fino al 10 luglio) e, ai fini dell’estinzione, entro questa data occorre depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 11_Pace fiscale 2023, proroga di alcuni termini
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