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Dichiarazioni d’intento – La normativa attualmente in vigore




Gli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA devono predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla all’Agenzia delle entrate. A partire dal 2022, sono state introdotte alcune misure per rafforzare il contrasto alle frodi realizzate attraverso l’utilizzo di falsi plafond IVA.


1. IL MECCANISMO

Gli operatori IVA che possiedono lo status di esportatore abituale possono acquistare beni e servizi e importare beni nei limiti del plafond disponibile senza il pagamento dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR. n. 633/72.

Tale meccanismo permette di rimediare almeno in parte alla formazione di crediti IVA in capo a soggetti che sistematicamente compiono operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA.

Allo scopo di fruire del beneficio derivante dall’utilizzo del plafond, gli esportatori abituali devono predisporre una apposita dichiarazione (dichiarazione di intento) e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle entrate, la quale rilascia una ricevuta telematica.

Prima di effettuare ogni operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, i fornitori degli esportatori abituali devono verificare che il cliente-esportatore abituale abbia trasmesso la dichiarazione d’intento.


2. L’EVOLUZIONE NORMATIVA

Il DL. n. 34/2019 ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento, con effetto dal 2020, stabilendo, tra le altre cose:

  • l’eliminazione dell’obbligo, in capo all’esportatore abituale, di consegnare al fornitore la lettera di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata da parte dell’Agenzia;

  • l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali;

  • la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione ed al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, numerazione progressiva e annotazione in un registro appositamente istituito).


Con un provvedimento di febbraio 2020 è stato stabilito che, a partire dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia delle entrate sono rese disponibili per ciascun fornitore nel proprio cassetto fiscale. Con l’occasione, è stato aggiornato anche il modello di dichiarazione di intento.


3. NOVITA’ IN VIGORE DAL 2022

Allo scopo di combattere le frodi IVA commesse con utilizzo di falsi plafond in assenza dei requisiti per poter essere considerati esportatori abituali, la Legge di Bilancio 2021 ha disposto un rafforzamento dell’attività di controllo.

Con un provvedimento di ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a tali disposizioni, stabilendo le modalità operative di effettuazione dei controlli e le conseguenze che derivano da esiti di irregolarità riscontrate in sede di verifica.

Gli operatori che trasmettono le lettere di intento all’Agenzia delle Entrate sono soggetti ad attività di controllo selettive in base a criteri di rischio elaborati incrociando le informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia.

L’analisi del rischio tiene conto:

  • delle criticità e anomalie rilevabili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse;

  • di elementi di rischio specificatamente riferibili alla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;

  • di elementi di rischio specificatamente riferibili alla posizione fiscale di colui che trasmette la dichiarazione, persona fisica o giuridica, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;

  • di elementi di rischio specificatamente riferibili alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

Se, a seguito dell’attività di controllo, l’Agenzia riscontra irregolarità procede ad invalidare le lettere d’intento già trasmesse dandone comunicazione al soggetto emittente tramite messaggio PEC all’indirizzo presente nell’Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Nel momento in cui, a seguito dell’attività di controllo, l’Agenzia riscontri delle irregolarità, viene inibita anche la possibilità di inviare ulteriori dichiarazioni d’intento.


4. MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE NON IMPONIBILI EX ART. 8, COMMA 1, LETT. C) DEL DPR. n. 633/72

La fattura elettronica emessa in non imponibilità ai sensi art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72 sulla base di una dichiarazione d’intento ricevuta dovrà essere così composta:

Campo

Contenuto

“Natura” (2.2.1.14)


codice natura N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”

“TipoDato” (2.2.1.16.1) degli “Altri dati gestionali”


la dicitura “INTENTO”

“RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2) degli “AltriDatiGestionali”


il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento composto da due parti: una formata da 17 cifre e una da sei cifre, che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla

prima del segno “-“ o dal segno “/” (ad esempio

08060120341234567-000001 o 08060120341234567/000001)

“RiferimentoData”

(2.2.1.16.4), degli “AltriDatiGestionali"

la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 21_Dichiarazioni d'intento dal 2022.
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